CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (S. 1962, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1962, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014», in corso di discussione presso la 14a Commissione permanente del Senato;
   tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;
   osservato che l'articolo 29, inserito in sede parlamentare, al comma 1, lettera c), introduce una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea, prevedendo che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea, che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale e che debbano dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;
   rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'articolo 29, che interviene a modificare in più punti la legge n. 234 del 2012, un comma aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della richiamata legge n. 234 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985 – approvata in un testo unificato dalla 12a Commissione del Senato – recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;
   rilevato che:
    l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della «tutela della salute», cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;
    l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   considerato infine che:
    l'articolo 3 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 3.

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ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2994-B, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti modificate da tale ramo del Parlamento;
   richiamato il parere espresso dalla Commissione, in prima lettura, in data 12 maggio 2015;
   osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale e che la gran parte delle modifiche apportate non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione,
   rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato che le disposizioni recate dal comma 44 dell'articolo 1 appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;
   rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la Pag. 214spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; princìpi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; princìpi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);
   osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
   ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
si armonizzi la disciplina recata dal comma 44 dell'articolo 1 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni.