CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO BASE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: economicamente marginali del pianeta con le seguenti: a vocazione produttiva industriale e artigianale economicamente in crisi.
1. 1. Allasia.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: dei livelli ambientali con le parole: dei livelli di tutela ambientale.
2. 1. Da Villa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali con le parole: nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
2. 2. Allasia.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5), inserire il seguente:
  5-bis
) divieto dello sfruttamento del lavoro minorile.
2. 3. Allasia.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: il prezzo versato a un produttore aggiungere le seguenti: formato dal prezzo corrente di mercato più un premio di commercio equo e solidale.
2. 4. Taranto.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della qualità inserire le parole: e della sicurezza.
2. 5. Allasia.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: La filiera del commercio fino alla fine della lettera.
2. 6. Allasia.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 4.
3. 1. Abrignani.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: articolo 6 inserire le seguenti:, denominati di seguito «organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale»; Pag. 108
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) creazione di disciplinari e attività di ispezione e controllo al fine di certificare prodotti e filiere di commercio equo e solidale;
   b) registrazione di uno o più Marchi, e creazione dei relativi disciplinari di utilizzo, al fine di identificare prodotti e filiere certificate di cui alla lettera a); concessione e gestione della licenza di tali Marchi;
   c) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo, di promozione della certificazione di prodotti e filiere, e di supporto agli operatori nell'ottenimento ovvero nel mantenimento della stessa;
   d) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio atto costitutivo e dei limiti normativi vigenti.»;
   c) dopo il comma 2, introdurre il seguente:
  «2-bis. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari.»;
   d) al comma sostituire le parole: e di ispezione a soggetti distinti con le parole:, di ispezione e di certificazione di filiera a soggetti terzi o a società controllate o partecipate indipendenti; infine, aggiungere le parole: e dalle normative europee sugli Enti di Certificazione, quali la EN 45011.;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «Gli organismi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:
   a) registrare uno o più Marchi, prevedendo che essi possano essere utilizzati in relazione ai prodotti e alle filiere certificate secondo criteri prestabiliti;
   b) approvare dei regolamenti di disciplina della filiera e di disciplina di utilizzo dei Marchi registrati;
   c) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari dei Marchi;
   d) rispettare, in proprio ovvero tramite l'attribuzione di cui al comma 3, le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;
   e) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.»;
   f) al comma 5, dopo le parole: rilascia la certificazione inserire le parole: e la licenza dei Marchi; dopo le parole: i disciplinari di filiera inserire le parole: , l'utilizzo dei marchi secondo i criteri stabiliti; dopo le parole: al prezzo di mercato del bene inserire le parole: , o al prezzo minimo garantito secondo i disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b); dopo le parole: qualora rilevi inserire le parole: gravi non conformità rispetto ai disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), ovvero.
*5. 1. Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Crippa, Lupo.

  Apportare le seguenti modifiche:
  al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione.

Pag. 109

  Conseguentemente:
  sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma i prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) approvazione di disciplinari e attività di ispezione e controllo al fine di certificare prodotti e filiere del commercio equo e solidale;
   b) registrazione di uno o più marchi e approvazione dei relativi disciplinari di utilizzo, al fine di identificare prodotti e filiere certificate ai sensi della lettera a); concessione e gestione della licenza di tali marchi;
   c) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo, di promozione della certificazione di prodotti e filiere, e di supporto agli operatori nell'ottenimento e mantenimento della stessa;
   d) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle di cui alle lettere a), b) e c), nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio atto costitutivo e dei limiti normativi vigenti.»;

  dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma i prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari.»;

  al comma 3, sostituire le parole da: a soggetti distinti fino alla fine del comma, con le seguenti: e di certificazione di filiera a soggetti terzi o società controllate/partecipate indipendenti, secondo quando previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e dalle normative europee sugli enti di certificazione, quali la EN45011»;

  sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Gli organismi di certificazione, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:
   a) registrare uno o più marchi, prevedendo che essi possano essere utilizzati in relazione ai prodotti e alle filiere certificate secondo criteri prestabiliti;
   b) approvare i regolamenti di disciplina della filiera e di disciplina di utilizzo dei marchi registrati;
   c) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari dei marchi;
   d) rispettare, direttamente e tramite l'attribuzione delle attività di cui al comma 3, le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;
   e) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.»;

  sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. L'organismo accreditato rilascia la certificazione e la licenza dei marchi, a domanda, dopo una verifica effettiva dell'attività di ogni licenziatario. Sono inoltre oggetto di controllo periodico le condizioni di lavoro presso il produttore, le condizioni di acquisto dei beni, i disciplinari di filiera, l'utilizzo dei marchi secondo criteri stabiliti, l'esistenza di accordi di commercio equo e solidale e di prezzi equi. In particolare, questi ultimi devono essere composti da una componente corrispondente al prezzo di mercato del bene, o al prezzo minimo garantito secondo i disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), e da un premio riconosciuto al produttore per il rispetto delle condizioni di produzione previste dall'accordo di commercio equo e solidale. L'organismo di certificazione procede a verifiche e a ispezioni periodiche e sospende o revoca la certificazione qualora rilevi gravi non conformità rispetto Pag. 110ai disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), ovvero il venire meno dei requisiti di legge o di marchio».
*5. 2. Rubinato.

ART. 8.

  Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
8. 1. Taranto.

ART. 9.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le parole: n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
9. 1. Da Villa.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: l'apertura o per la ristrutturazione della sede fino alla fine della lettera, con le seguenti: favorire la distribuzione dei prodotti di qualità che rispettano criteri di sostenibilità.
9. 2. Allasia.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008 e del decreto ministeriale 25 luglio 2011, Allegato 1, che contiene i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.
10. 1. Rubinato.

  Al comma 2, sostituire le parole: del commercio equo e solidale con le parole: locali sostenibili.
10. 2. Allasia.

  Al comma 2, sostituire le parole: del commercio equo e solidale con le parole: che rispettino criteri di sostenibilità.
10. 3. Allasia.

  Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 14.
10. 4. Rubinato.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 5. Taranto.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 6. Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi delle disposizioni dei commi 2 e 3, ne è assicurata agli utenti interessati adeguata informazione».
10. 7. Da Villa.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Nelle ipotesi in cui l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale venga promosso ai sensi delle disposizioni dei commi 2 e 3, devono esserne informati gli utenti interessati».
10. 8. Abrignani.

Pag. 111

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: anno 2013 con le seguenti: anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: anno 2013 con le seguenti: anno 2015 e sopprimere la parola: speciale.
14. 1. Rubinato.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2013 con la parola: 2016.
14. 2. Da Villa.

Pag. 112

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole «del commercio equo e solidale e di certificazione dei relativi prodotti» con le seguenti «e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale».
1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: sia essa integrale o meno;
2. 8. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 4, sopprimere le parole «per l'accreditamento»;
4. 1. Il Relatore.

  Al comma 5, sopprimere le parole «per l'accreditamento»;
4. 2. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

  1. Sono altresì riconosciute come enti di promozione del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione ed il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard internazionalmente riconosciuti.
  2. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al comma 1;
   b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo; attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei Marchi di cui alla lettera a);
   c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);
   d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;
   e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità;Pag. 113
   f) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

  3. Gli statuti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività di questi enti, e di prevenire i conflitti di interesse nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1, a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale.
  4. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 2, lettera a).
  5. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui alla lettera a).

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.
5. 3. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'accreditamento degli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del con le seguenti: per il.
6. 1. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
6. 2. Il Relatore.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riconosce gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; istituisce e cura la tenuta dell'albo nazionale, procedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12;
6. 3. Il Relatore.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) istituisce e cura la tenuta del registro nazionale dei soggetti licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), redatto sulla base degli elenchi comunicati dai rispettivi enti rappresentativi di cui all'articolo 4;
6. 4. Il Relatore.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e sugli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e verifica il mantenimento da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla presente legge;

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: l'accreditamento con le seguenti: il commercio equo e solidale».
6. 5. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 5.
6. 6. Il Relatore.

Pag. 114

  Sopprimere il comma 6.
6. 7. Il Relatore.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: gli organismi di certificazione e dopo le parole: le organizzazioni del commercio equo e solidale inserire le seguenti: gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; sostituire infine le parole: dell'accreditamento con le seguenti: del riconoscimento.

  Conseguentemente, al Capo IV, sostituire la parola: accreditamento con la seguente: riconoscimento.
6. 8. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 2, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; sostituire la parola: accreditamento con la seguente: riconoscimento.
7. 1. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 3.
7. 2. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: al marchio dell'organismo di certificazione che ne ha attestato la provenienza con le seguenti: ai marchi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
8. 2. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale,
8. 3. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo le parole: Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, inserire il seguente periodo: e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2008, n. 107, e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, Allegato 1, recante i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari,
10. 9. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 3.
10. 10. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e h).
12. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole «organismi di certificazione dei prodotti e»; dopo le parole «commercio equo e solidale» inserire le seguenti «e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
12. 2. Il Relatore.

Pag. 115

  Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: concernenti le procedure di certificazione dei prodotti e di riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
12. 3. Il Relatore.

ART. 13.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di accreditamento degli organismi di certificazione con le seguenti: di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e.
13. 1. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e alla certificazione con le seguenti: delle filiere e dei prodotti.
13. 2. Il Relatore.

  Al comma 3, sostituire la parola: accreditamento con la seguente: riconoscimento».
13. 3. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2013 con la seguente: 2015.
14. 3. Il Relatore.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2013 con la seguente: 2015.
15. 1. Il Relatore.

ART. 16.

  Al comma 2, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
16. 1. Il Relatore.