CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione, nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, delle norme dell'Unione Europea e in base al principio di leale collaborazione nei seguenti ambiti:
   a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, della funzionalità dei servizi essenziali e per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite;
   b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per promuovere l'esercizio coordinato delle attività di protezione civile ai diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentatività nazionale in materia presso l'Unione Europea ed altri organismi internazionali e per armonizzare l'esercizio delle funzioni di autorità territoriali di protezione civile da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci, anche ai fini del loro raccordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;
   c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche nell'ambito degli ordini e collegi professionali, alle attività di protezione civile, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini, la resilienza delle comunità e l'adozione di misure di autoprotezione, nonché promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;Pag. 97
   d) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti di ricerca ed innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione Europea e da altre istituzioni internazionali;
   e) disciplina dello stato di emergenza, garantendo tempi rapidi e omogenea valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato;
   f) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso, che deve essere temporalmente limitata in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di controllo successivo, in relazione:
    1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere tutte le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
    2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
   g) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile, le cui dotazioni sono rimesse alla legge di stabilità e definendo le procedure da attuare qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrarle, garantendo la trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
   h) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti i relativi obblighi di rendicontazione, le procedure di controllo successivo ed il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nelle vicende contenziose o pre-contenziose sorte durante lo stato di emergenza e in relazione a quest'ultimo;
   i) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi;
   l) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative, specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali ed alla relativa disciplina e regolamentazione;
   m) modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione Pag. 98strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio sussidiarietà, provvedono ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;
   b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali ed amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;
   c) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e comprensibile in tutto il territorio nazionale e per l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
   d) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;
   e) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
   f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e superamento dell'emergenza, garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
   g) integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;
   h) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;
   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e Pag. 99sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
   d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori;
   e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, i decreti legislativi sono comunque adottati.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.