CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2015
471.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 6.

  Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
   i) l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dai seguenti:
  1-bis. Dal 1o luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
  1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
  1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
6. 1. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:
   i) l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dai seguenti:
  1-bis. Dal 1o luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
  1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina e in euro 0,05 per un ml di liquido da inalazione senza combustione.
  1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
6. 2. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

ART. 8.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e tenendo conto dei Pag. 126principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal Financial Stability Board;
   b)
dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari;
   c) alla lettera l), numero 5) sopprimere le parole: «anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità»;
   d) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole: «ai fini» con le seguenti: «ai soli fini»;
   e) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: «7-bis) estendere il reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione»;
   f) alla lettera m), sopprimere il numero 4);
   g) alla lettera o), sostituire le parole: «coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il» con le seguenti: «apportare al», e sostituire le parole: «anche apportando ai suddetti testi unici» con la seguente: «tutte»;
   h) sostituire la lettera p) con la seguente: «p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti»;
   i) alla lettera q), sostituire le parole: «coordinare, ove necessario, le» con le seguenti: «apportare le conseguenti modificazioni alle»;
   l) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
    q-bis) individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;
    q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8. 1. Pagano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tenendo conto dei principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal Financial Stability Board;
   b) dopo la lettera h) inserire la seguente: h-bis) disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari;
   c) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole ai fini con le seguenti: ai soli fini.
   d) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: 7-bis) estendere il Pag. 127reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile («Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza») all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione;
   e) alla lettera o), sostituire le parole coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il con le seguenti: apportare al, e sostituire le parole anche apportando ai suddetti testi unici con la seguente parola: tutte;
   f) sostituire la lettera p) con la seguente: p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti;
   g) alla lettera q), sostituire le parole: coordinare, ove necessario, le con le seguenti: apportare le conseguenti modificazioni alle;
   h) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
    q-bis)
individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;
    q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
8. 2. Petrini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) prevedere in modo stringente ed inequivoco che l'applicazione dello strumento del bail-in avvenga considerando esclusivamente alla stregua di una ultima ratio ogni eventuale misura inerente i depositi, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva, e comunque come eventualità estrema ipotizzabile soltanto dopo aver proceduto alla svalutazione o conversione delle azioni, degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale e di tutte le altre passività ammissibili;.
8. 3. Capezzone.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alle Camere con cadenza annuale una relazione circa i provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti;.
8. 4. Capezzone.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:
  e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.
*8. 5. Ginato, Petrini.

Pag. 128

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:
  e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.
*8. 6. Sberna.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:
  e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.
*8. 7. Barbanti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:
  e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.
*8. 8. Laffranco.

  Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti:, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.
**8. 9. Petrini, Ginato.

  Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti:, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.
**8. 10. Sberna.

  Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti:, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.
**8. 11. Barbanti.

  Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti:, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.
**8. 12. Laffranco.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.
*8. 13. Ginato, Petrini.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.
*8. 14. Sberna.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità Pag. 129contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.
*8. 15. Barbanti.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.
*8. 16. Laffranco.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:
   5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;
   6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;.
**8. 17. Petrini, Ginato.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:
   5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;
   6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;.
**8. 18. Sberna.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:
   5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;
   6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;.
**8. 19. Barbanti.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:
   5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;
   6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;.
**8. 20. Laffranco.

  All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:
   q-bis) prevedere adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da realizzare anche attraverso i mezzi di comunicazione Pag. 130radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori rispetto alle novità e ai rischi insiti nel nuovo strumento del bail-in, anche al fine di aumentare la consapevolezza circa l'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.
8. 21. Capezzone.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere dalle parole: con particolare riguardo fino alla fine.
9. 1. Carella.

  Al comma 1, lettera m), sostituire dalle parole: con particolare riguardo fino alla fine con le seguenti: in coerenza con il quadro normativo delineato nell'Unione Europea, incentrato su Autorità di vigilanza competenti per il settore bancario, finanziario e assicurativo, avuto anche riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati.
9. 2. Carella.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   f) prorogare i termini stabiliti dall'articolo 15, commi 16, lettera b), e 17, del decreto legislativo n. 44 del 2014 in aderenza al termine del 18 marzo 2016 stabilito per il recepimento della direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014: a tal fine al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 15, comma 16, lettera b), le parole: «entro il 22 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 marzo 2016»;
    b) all'articolo 15, comma 17, le parole: «il termine 22 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 marzo 2016».
10. 1. Petrini.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino a: mercati finanziari.
13. 1. De Maria.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: mercati finanziari con le seguenti: in coerenza con il quadro normativo delineato nell'Unione Europea, incentrato su Autorità di vigilanza competenti per il settore bancario, finanziario e assicurativo,.
13. 2. De Maria.

Pag. 131

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:, in ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi.
4. 1. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni penali.

  Conseguentemente, alle medesime lettere b) aggiungere infine le seguenti parole: secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali.
4. 2. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole:, prevedendo i più ampi poteri di vigilanza della Banca d'Italia, compatibilmente con il regolamento.
4. 3. Busin, Gianluca Pini.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza.
5. 2. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole disposizioni vigenti, inserire le seguenti: di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di in forni azione sugli emittenti e.
5. 1. Busin, Gianluca Pini.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;
   b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
    f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;.
**6. 10. Busin, Gianluca Pini.

Pag. 132

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;
   b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
    f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;.
**6. 2. Cenni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6» sopprimere le seguenti: «e 7»;
   b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
    h-bis) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
*6. 3. Cenni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6» sopprimere le seguenti: «e 7»;
   b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
    h-bis) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
*6. 11. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e sotto il coordinamento dei Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti dei tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.
6. 1. Cenni, Oliverio.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, sotto il coordinamento dei Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza, del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dai punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.
6. 12. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta Pag. 133nei medesimi liquidi fissandola in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
6. 14. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina.
6. 15. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi relativi a:
   1.1) fabbricazione clandestina di sostanze liquide contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 7.500, intendendosi per clandestina quella fabbricazione posta in essere in modo che il prodotto sia sottratto all'accertamento;
   1.2) contrabbando finalizzato all'introduzione, alla vendita, al trasporto e all'acquisto, da e verso l'estero, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riferito ad un quantitativo superiore a 5 litri, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5,000 per ogni millilitro di prodotto.
6. 17. Busin, Gianluca Pini.

ART. 7

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a):
    1) dopo la parola: «apportare» inserire le seguenti: «, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa,»;
    2) dopo le parole: «agli obiettivi della» inserire le seguenti: «più ampia»;
    3) dopo le parole: «risparmiatori e della» inserire le seguenti: «più ampia»;
   b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori»;
   c) alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «, applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;
   d) alla lettera e):
    1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le seguenti parole: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire le seguenti parole: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti,»;
    2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, Pag. 134sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi».
7. 11. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sistema bancario,» inserire le seguenti: «in modo da prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,».
7. 10. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori»;
   b) alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;
   c) alla lettera e):
    1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le seguenti parole: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire le seguenti parole: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti,»;
    2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi».
7. 12. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.1).
7. 2. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1.1), prima della parola: «prevedere» aggiungere la seguente: «non».
7. 3. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), al numero 1.2) aggiungere infine le seguenti parole: «, previa verifica circa il compimento di reati di usura o anatocismo da parte dell'ente creditizio».
7. 6. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.3).
7. 9. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1.3) con il seguente:
  «1.3) prevedere entro 10 anni il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei propri depositi».
7. 8. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:
  «1.4) introdurre sistemi che proteggano prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo».
7. 7. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/Pag. 13549/UE al fine di garantire una copertura integrale dei depositi per ciascun depositante.
7. 4. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire, per ciascun depositante, una copertura per gli importi superiori a 100.000 euro.
7. 5. Pesco, Battelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 7 della direttiva 2014/49/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento».
7. 1. Pesco, Battelli.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 9. Villarosa, Battelli.

  Sopprimerlo.
*8. 19. Occhiuto, Elvira Savino, Palese.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso dei depositanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
8. 18. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
  «i-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi ex-ante di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE prevedere che gli Stati membri non provvedano a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo non siano opponibili a norma del diritto nazionale».
8. 2. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
  «i-bis) con riferimento alla disciplina dell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE escludere integralmente dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione gli strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano per interventi di bail-out».
8. 3. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative» inserire le seguenti: «e penali».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministrative».
8. 12. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni;
   a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative» inserire le seguenti: «e penali»;
   b) al numero 1.2) apportare le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1,2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»; Pag. 136
    2) al numero 1,2,2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguente: «20.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
    3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministrative».
8. 11. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative» inserire le seguenti: «e penali»;
   b) al numero 1.2) apportare le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
    2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
    3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministrative».
8. 10. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
   b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
   c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
8. 13. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni;
   a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
   b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
   c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
8. 14. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1 lettera l), numero 3), dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le seguenti: «in modo da assicurare la massima trasparenza».
8. 15. Busin, Gianluca Pini.

Pag. 137

  Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: «sanzioni» aggiungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza e la certa punibilità dell'autore della violazione».
8. 16. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  «m-bis) in attuazione dell'articolo 44, comma 2, lettera h), prevedere che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività con durata residua inferiore ad un mese, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, a prescindere dai fatto che siano disciplinate dai diritto di uno Stato membro o di un paese terzo».
8. 4. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  «m-bis) prevedere i seguenti strumenti di risoluzione delle crisi:
   a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
   b) strumento dell'ente-ponte;
   c) strumento della separazione delle attività;
   d) strumento del bail-in.
8. 5. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
  m-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi ex ante di cui all'articolo 103, comma 3, della direttiva 2014/59/2UE 3, prevedere che i mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obbiettivo fissato all'articolo 102 della medesima direttiva comprendano impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1, prevedendo altresì che la quota di impegni di pagamento irrevocabili non debba superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi raccolti.
8. 6. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
  m-bis) con riferimento alla disciplina del livello obiettivo di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che il meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.
8. 8. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «e di celerità delle procedure» con le seguenti: «, di celerità e semplificazione delle procedure e della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza».
8. 17. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
  r) in relazione al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 102 e delle previsioni di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/US, prevedere che l'autorità competente all'attuazione delle relative disposizioni presenti al Parlamento e alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.
8. 7. Villarosa, Battelli.

Pag. 138

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento».
8. 1. Pesco, Battelli.

Pag. 139

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;
   sottolineato come il provvedimento preveda il recepimento di numerose direttive e atti normativi dell'Unione europea afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnatamente per quanto attiene alle materie dell'Unione bancaria europea, della regolazione dei mercati finanziari e del contrasto all'evasione e all'elusione tributaria;
   rilevata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 7, il quale conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, che intende garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari, e dell'articolo 8, volto a recepire la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, introducendo una pluralità di strumenti nuovi che le autorità di vigilanza nel settore potranno impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto, sia sul piano preventivo, sia sul piano della risoluzione della crisi;
   evidenziato, a tale ultimo proposito, come la novità più rilevante sia costituita dall'introduzione dello strumento del bail-in, che consentirà di passare da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (bail-out) a un nuovo sistema, che ricerca all'interno degli stessi intermediari le risorse necessarie, tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (bail-in), limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi e configurando pertanto il salvataggio pubblico solo come estremo rimedio;
   segnalata, a tale proposito, l'esigenza che, in sede di applicazione di tale nuovo meccanismo di bail-in, si garantisca il rigoroso rispetto della gerarchia in materia di svalutazione o conversione delle passività stabilita dalla direttiva 2014/59/UE, la quale prevede che i depositi bancari possano essere svalutati o convertiti solo in via residuale e solo al di sopra di un determinato ammontare;
   evidenziata a tale proposito anche la necessità di assicurare un'adeguata informazione dei risparmiatori rispetto alle novità del nuovo meccanismo di bail-in, anche al fine di aumentare la consapevolezza del pubblico circa l'esigenza di diversificare gli investimenti finanziari;
   segnalato come l'attuazione nell'ordinamento nazionale, previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, costituisca, sul piano interno, un ulteriore tassello nel Pag. 140processo di realizzazione dell'Unione bancaria e di rafforzamento dei presidi pubblicistici di vigilanza sul settore;
   evidenziato come l'articolo 5, relativo all'attuazione della direttiva 2013/50/UE in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva Transparency), intenda aggiornare il quadro normativo vigente in tale settore alle rapide trasformazioni del mercato finanziario, nell'intento di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare la loro possibilità di accedere ai capitali;
   rilevata inoltre l'importanza dell'articolo 9, il quale intende attuare la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), al fine di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori in un mercato finanziario sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza;
   richiamata altresì la rilevanza dell'articolo 11, il quale delega il Governo a attuare la nuova disciplina UE sugli abusi di mercato di cui alla direttiva 2014/57/UE e al regolamento n. 596/2014, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere, incentivando il ricorso a forme di doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e introducendo sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti da chi commette il reato e ai danni provocati anche ai mercati e all'economia in generale;
   evidenziata quindi l'importanza delle previsioni dell'articolo 13, le quali intendono adeguare il quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs), con l'obiettivo di migliorare la trasparenza dei documenti informativi e ridurre il grado di disomogeneità tra le normative in materia dei singoli Stati della UE, attenuando le attuali asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, e migliorando soprattutto il grado di consapevolezza degli investitori;
   rilevata, sotto il profilo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, l'importanza della direttiva 2014/48/UE, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge, la quale intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi da risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale, della direttiva 2014/86/UE, anch'essa contenuta nell'Allegato B, la quale modifica la cosiddetta «Direttiva madri-figlie» (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, e della direttiva 2014/107/UE, a sua volta contenuta nell'Allegato B, la quale intende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di scambio automatico delle informazioni al fine di contrastare le frodi e le evasioni fiscali transfrontaliere;
   richiamata altresì la direttiva 2014/56/UE, annoverata nell'Allegato B al disegno di legge, la quale, in un contesto più ampio di interventi adottati immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema, contribuisce a riformare la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati, introducendo una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, al fine di migliorare l'affidabilità e la qualità della revisione;
   evidenziata, per quanto riguarda il diritto societario, la direttiva 2014/95/UE, la quale interviene sulla disciplina in materia di comunicazione di informazioni di Pag. 141carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate;
   segnalata, in generale, la necessità prioritaria di assicurare la tempestiva approvazione in via definitiva del disegno di legge, senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dal Senato, anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento degli atti normativi dell'UE contenuti nel provvedimento;
   rilevato, peraltro, come eventuali esigenze di integrazione e modifica potranno essere soddisfatte nel prossimo disegno di legge di delegazione europea relativa al 2015, che dovrebbe essere presentato alle Camere nel prossimo mese di settembre,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

Pag. 142

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3);
   sottolineato come la Relazione sia stata trasmessa al Parlamento con maggiore tempestività rispetto alla precedente Relazione consuntiva relativa al 2013, la quale era stata presentata alle Camere con notevole ritardo, compromettendone pertanto la sua funzione di strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   evidenziato come la Relazione consuntiva sia formulata in termini più sintetici rispetto alla precedente Relazione, migliorandone la leggibilità e, conseguentemente, la sua capacità di fornire al Parlamento un'informativa utile sull'attività degli organismi dell'Unione europea nell'anno considerato, sui principali snodi dei dibattiti svoltisi nelle sedi decisionali europee, nonché sulle iniziative e le posizioni assunte dal Governo italiano in tali ambiti;
   rilevato positivamente, in tale contesto, la netta diminuzione nel 2014, rispetto al 2013, del numero di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, scese da 104 a 89, nonché il miglioramento del tasso di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee riguardanti il mercato interno (internal market scoreboard), che è passato dall'1,5 per cento nel novembre 2013 allo 0,5 per cento nel novembre 2014,
   ribadita comunque l'esigenza di rendere più tempestiva, trasparente ed efficace l'interlocuzione tra Governo e Parlamento sulle tematiche europee, al fine di aumentare incrementare la qualità e l'incisività della partecipazione dell'Italia alla formazione e realizzazione delle politiche europee, per rafforzare il coordinamento della posizione negoziale italiana nelle relative sedi decisionali, nonché per migliorare i processi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa UE;
   segnalati, in particolare, sotto il profilo del merito, i positivi passi avanti compiuti sul piano della realizzazione dell'Unione bancaria, segnatamente per ciò che attiene alla vigilanza, alla stabilità degli enti creditizi e alla risoluzione delle crisi;
   rilevati inoltre i progressi compiuti nel settore della disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, in particolare per ciò che concerne la tutela degli investitori, la trasparenza e il miglioramento dell'informativa;
   evidenziati i risultati raggiunti per quanto riguarda il coordinamento tra le iniziative adottate in sede UE sui temi dell'evasione e dell'elusione fiscale e i lavori svolti dall'OCSE in materia di contrasto all'erosione di base imponibile e di profit shifting;
   rilevata la necessità di approfondire e portare a conclusione, assumendo soluzioni Pag. 143condivise, il dibattito relativo alla fiscalità dell'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari alla nuova realtà derivante dall'innovazione tecnologica in questo campo e alle conseguenze che quest'ultima ha determinato sull'organizzazione e l'operatività dei soggetti economici, nonché sulla conformazione dei processi produttivi e distributivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 144

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,
  esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Busin 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.1, sugli identici emendamenti Busin 6.10 e Cenni 6.2, sugli identici emendamenti Cenni 6.3 e Busin 6.11, sugli emendamenti Cenni 6.1, Busin 6.12, 6.14, 6.15, 6.17, 7.11, 7.10 e 7.12, sugli emendamenti Pesco 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.8, 7.7, 7.4, 7.5 e 7.1, sugli identici emendamenti Villarosa 8.9 e Occhiuto 8.19, sugli emendamenti Busin 8.18, Villarosa 8.2 e 8.3, Busin 8.12, 8.11, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, sugli emendamenti Villarosa 8.4, 8.5, 8.6 e 8.8, nonché sugli emendamenti Busin 8.17, Villarosa 8.7 e Pesco 8.1.

Pag. 145

ALLEGATO 6

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;
   premesso che:
    il disegno di legge di delegazione europea 2014 delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, disponendo il recepimento di 58 direttive europee, l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, nonché, l'attuazione di 10 decisioni quadro;
   considerato che:
    l'articolo 4 del disegno di legge delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma in esame, le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
    la Banca centrale europea è un organo dotato di personalità giuridica e di indipendenza assoluta rispetto alle istituzioni nazionali ed europee ed è partecipata dalle banche centrali degli Stati membri;
    tra i compiti della Banca centrale europea si riscontra la determinazione dei tassi d'interesse di riferimento per l'area dell'Euro ed il controllo della massa monetaria, la gestione delle riserve in valuta estera finalizzata a garantire l'equilibrio dei tassi di cambio, il monitoraggio dei prezzi al fine di tenere sotto controllo l'inflazione;
    si rileva, in particolar modo, come la Banca centrale europea risulti partecipata anche dalle Banche centrali di Stati che non hanno aderito all'Euro e che dispongono di sistemi di oscillazione delle valute entro intervalli più o meno limitati come ad esempio la Danimarca, la Svezia ed il Regno Unito;
    la Danimarca dispone di un Accordo Europeo di Cambio mentre la Svezia, il Regno Unito, l'Ungheria, la Croazia, la Polonia, la Bulgaria, la Romania e la Repubblica Ceca non dispongono di un Accordo Europeo di Cambio; fatta eccezione della Danimarca e del Regno Unito, che dispongono di un opt-out in materia di unione economica e monetaria, gli altri Stati membri citati hanno rinviato a distanza di anni ovvero a tempo indeterminato l'adesione all'Euro;
    si evidenzia come il processo di unificazione economica e monetaria non sia ancora completato e l'esistenza di più sistemi di oscillazione delle valute tra le singole valute nazionali degli Stati membri sia pregiudizievole per la stabilità economica e finanziaria degli Stati membri che Pag. 146hanno aderito all'Euro, per tale motivo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuiscono alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in aggiunta ai compiti di cui già dispone la Banca centrale europea, sono eccessivi e poco coerenti con il contesto economico e monetario europeo e potrebbero pregiudicare definitivamente le peculiarità finanziarie dei singoli Stati membri su cui si fondano le relative economie;
   ritenuto che:
    l'articolo 8 del disegno di legge delega il Governo a recepire, nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari;
    la direttiva 2014/59/UE prevede che le disposizioni in materia di bail-in si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e disciplina il meccanismo di svalutazione forzosa delle azioni e del debito delle banche nelle ipotesi di crisi finanziarie e la conversione del debito della banca in capitale di rischio;
    le disposizioni della richiamata direttiva violano palesemente le norme della Costituzione repubblicana ed in particolar modo l'articolo 47 della stessa, il quale dispone: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;
    il concetto di tutela del risparmio – tra l'altro in tutte le sue forme – non prevede certo che ignari risparmiatori risolvano le crisi finanziarie delle banche, seppur generate da condotte irresponsabili dei soggetti che ricoprano i ruoli apicali della gestione delle medesime banche; l'individuazione di nuove e più rigide funzioni di vigilanza, nonché di ampi poteri di intervento delle Banche centrali degli Stati membri di carattere cautelativo e preposti alla integrità del sistema finanziario nel suo complesso sembrerebbero, in linea di principio, del tutto condivisibili, ed in linea con la necessità della Repubblica di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, così come previsto dall'articolo 47 della Costituzione; estendere, invece, ai risparmiatori l'onere economico di risolvere le crisi finanziare prodotte da manager ed amministratori – dai lauti compensi e retribuzioni – non solo risulta del tutto immorale, ma entra in conflitto con il compito – costituzionale – della Repubblica di tutelare il risparmio in tutte le sue forme;
    le disposizioni relative al bail-in prevedono esclusivamente la risoluzione delle crisi finanziarie delle banche con i depositi dei risparmiatori, ma non consentono agli stessi di partecipare alla ripartizione dell'utile netto della banca, qualora di valore positivo, e per tal motivo rappresentano una ingiusta compressione dei diritti fondamentali dell'individuo e di valori tutelati costituzionalmente, come il risparmio e la proprietà privata;
    il processo di armonizzazione tra gli Stati membri in materia di armonizzazione della disciplina dei sistemi di garanzia potrebbe indurre i competenti organi europei a ridurre notevolmente il valore delle stesse, adeguandolo ad importi inferiori previsti da altri Stati membri;
    il valore complessivo della garanzia è indicato esclusivamente nella direttiva 2014/59/UE, e la stessa non attribuisce nessuna facoltà agli Stati membri di individuare un valore di garanzia superiore; la previsione di sistemi di garanzia preposti alla tutela dei depositi, per il loro valore complessivo, escluderebbe la necessità sia di interventi di bail-out sia di interventi di bail-in;
   considerato che:
    molti Stati membri dell'Unione Europea:
     a) intendono ridefinire le condizioni di adesione al progetto dell'Unione Europea come la Gran Bretagna guidata dal Primo ministro David Cameron;Pag. 147
     b) non intendono rinunciare agli opt-out contratti (13 opt-out attualmente in vigore che interessano 6 Stati membri);
     c) non intendono completare il processo di unificazione economica e monetaria dell'Unione Europea;
   molti dei vincoli giuridici, economici e monetari imposti dai competenti organi dell'Unione Europea mal si conciliano con le peculiarità del sistema economico e finanziario della Repubblica italiana e rendono difficile la permanenza di Stati membri come la Grecia che avrebbero necessità di maggiori spazi finanziari per rilanciare l'economia interna;
   i rigidi vincoli del patto di stabilità e crescita e la mancata adesione da parte di alcuni dei richiamati Stati membri legittima un regime economico, finanziario e monetario del tutto impari, che, paradossalmente, piuttosto che agevolare la cooperazione pacifica tra gli Stati membri, consente a quest'ultimi di porre in essere diverse politiche economiche e fiscali aumentando il divario tra gli stessi Stati membri e favorendo gli Stati non aderenti all'Euro ed al patto di stabilità e crescita,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.