CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3134 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione l'opportunità:
    di incrementare ulteriormente l'impegno finanziario previsto all'articolo 3 riferito alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;
    di introdurre norme in grado di attivare nel più breve tempo possibile la rete di lavoro agricolo per contrastare il lavoro nero e il caporalato, così come disposto nel decreto-legge n. 91 del 2014;
    di prevedere norme al fine di promuovere iniziative di approfondimento sul tema generale della previdenza in campo agricolo;
    di inserire, anche in attuazione dell'ordine del giorno 9/3104/A/19 Cenni, accolto dal Governo, una norma che tuteli i dipendenti delle imprese agricole interessate dalla fitopatologia della Xylella fastidiosa, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, riconoscendo, in particolare:
     ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai fini previdenziali e assistenziali, la deroga alla condizione prevista 223, riguardo dall'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 alla condizione di un minimo di 5 giornate lavorate nell'anno, quale requisito per accedere ai benefici economici, calcolandoli con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013;
     ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il beneficio del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di novanta giorni, ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098), già approvato dal Senato;
   considerato, infatti, che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e che tra i criteri di delega è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare; ciò è conseguente – in base alla formulazione del testo – alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma fa salvi, comunque, gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; il comma 4 del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
   rilevato che la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese, consapevoli che il benessere, anche economico, passa attraverso una crescita sostenibile e rispettosa delle tradizioni alimentari del Paese;
   considerato che sussiste l'esigenza di razionalizzare e semplificare il sistema dei controlli nel comparto agroalimentare in modo da rendere più efficace l'effettuazione dei controlli ispettivi, l'utilizzo delle risorse facenti capo ai diversi organismi impegnati per il contenimento della spesa pubblica, la riduzione delle possibili sovrapposizioni nello svolgimento delle azioni ispettive, la scelta dei target ottimali aziendali che presentano profili di rischio elevati;
   condivisa l'opportunità di non disperdere, quindi, nell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un'altra Forza di polizia, il patrimonio di competenze acquisito negli anni a tutela della qualità dell'agroalimentare italiano, anche in ragione dell'intensificarsi dei fenomeni legati alla contraffazione dei marchi italiani e della necessità di garantire un presidio del territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità;
   considerato, inoltre, che occorre tenere in considerazione l'esigenza di garantire che il territorio possa avvalersi costantemente della presenza delle forze di polizia specializzate per il presidio dell'ambiente, anche in ragione della complessità Pag. 119morfologica del territorio italiano, e della tutela dell'agroalimentare italiano;
   esaminate, inoltre, con favore, le modifiche apportate all'articolo 8 nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. I criteri, come rielaborati dal Senato, prevedono, tra le novità più significative, che non venga più soppresso ma rideterminato il contributo annuale a carico delle imprese, che la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali debba porsi entro un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese e che, infine, anche i compiti e le funzioni non siano più oggetto di riduzione ma di ridefinizione;
   considerato, inoltre, che le altre disposizioni recate dal provvedimento, vertendo su materie riguardanti il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione, interessano direttamente anche l'intero apparato amministrativo che fa capo al Dicastero agricolo, compresi gli enti di ricerca,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare, nella definizione dei criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'accorpamento del Corpo forestale in altra Forza di polizia, la necessità di garantire una continuità nel presidio del territorio, con la presenza di specifiche stazioni e di personale tecnico specializzato, un'elevata professionalità e specializzazione delle forze operanti ed un efficiente coordinamento a livello nazionale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio assunto a tempo indeterminato e del personale operaio assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio almeno 150 giornate lavorative negli ultimi tre anni entro il limite definito dal comma 4, dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, fino ad esaurimento del ruolo stesso, generando un risparmio di spesa sulle retribuzioni da parte dello Stato, riducendo sostanzialmente la carenza organica del Corpo forestale dello Stato e mantenendo invariata la spesa attuale al netto degli eventuali oneri contributivi, anche in considerazione della mancata applicazione a tale personale delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007);
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di non consentire più assunzioni di operai ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 1985, in quanto non esistono più i presupposti normativi per l'assunzione di personale diverso da quello di ruolo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.