CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.01 DELLA RELATRICE

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per lavoratori attualmente in servizio si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.
5. 01. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

5-05438 Chimienti: Attuazione del programma Garanzia Giovani con particolare riferimento alla disciplina dei tirocini formativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione del Governo sull'attuazione del programma Garanzia Giovani con particolare riferimento al pagamento delle indennità dovute ai giovani ammessi ai tirocini formativi previsti dal programma.
  A tale proposito, rappresento che la fase attuativa del programma Garanzia Giovani sta interessando sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione, sia le Regioni quali organismi intermedi. Proprio alle Regioni, infatti, è delegata la definizione e la realizzazione delle misure, quali «l'accompagnamento al lavoro» e il «tirocinio extra curriculare».
  Per quanto concerne i tirocini, faccio presente che oltre la metà dei giovani beneficiari di una politica attiva del Programma risulta inserita in tirocini (27.800). Alla data del 9 giugno scorso sono state effettuate erogazioni a titolo di indennità di partecipazione per un importo di circa 11 milioni di euro.
  Evidenzio che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità di gestione del Programma, si è sin da subito impegnato nell'individuazione di strumenti per attenuare le eterogeneità territoriali e accelerare il processo di attuazione e gestione della misura affidato alle Regioni.
  Al riguardo, preciso, che è stata data la possibilità alle Regioni di avvalersi di specifiche convenzioni con l'INPS per il pagamento delle indennità.
  In tali convenzioni, siglate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e le Regioni, è stato specificato che l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS avviene su puntuale indicazione della Regione dei destinatari e dell'importo dell'indennità. Informo, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già assegnato alle Regioni, a titolo di anticipazione, 20 milioni di euro per il pagamento delle indennità attraverso l'INPS e che l'INPS inoltra al Ministero un report settimanale sull'andamento complessivo della spesa nonché i dati relativi all'invio delle domande di pagamento e alle erogazioni effettuate.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, inoltre, le misure correttive da intraprendere in ordine alle problematiche attuative poste dall'INPS, dalle Amministrazioni regionali e dai singoli destinatari delle misure.
  Rappresento, inoltre, che è stata risolta la problematica inerente l'applicazione delle trattenute fiscali alle indennità in argomento: l'Istituto, infatti, sulla base di una specifica direttiva adottata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sospeso l'applicazione delle predette trattenute restituendo gli importi indebitamente trattenuti.
  A testimonianza dell'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla necessità di assicurare una tempestiva erogazione delle indennità in parola, faccio presente che sono in corso di predisposizione delle integrazioni alle convenzioni stipulate con le Regioni al fine di utilizzare per il loro pagamento le somme destinate all'applicazione del decreto-legge n. 76 del 2013.
  Per quanto concerne le modalità di individuazione e raccolta delle offerte di Pag. 146lavoro sul portale Garanzia Giovani, ricordo che quest'ultime sono inserite dalle aziende che aderiscono al Programma, direttamente o per il tramite delle Agenzie per il lavoro. Faccio presente che il Ministero coinvolge le aziende attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli con le principali associazioni di categoria.
  Le offerte sono visualizzabili tramite la sezione del portale Garanzia Giovani «Opportunità di lavoro» e tramite la funzione «Cerca Lavoro» di Cliclavoro e sono pubblicate per un massimo di 60 giorni.
  Da ultimo, faccio presente che è in corso di svolgimento un'attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sulla coerenza dell'offerta di lavoro, basata su un modello di analisi a campione incentrato sui servizi erogati e sulla soddisfazione dei destinatari.
  In conclusione, consapevoli del fatto che nell'attuazione di un progetto così ambizioso e innovativo che non trova nessun precedente nel passato e che vede coinvolti vari attori istituzionali e realtà territoriali diverse si possano riscontrare delle difficoltà, posso assicurare l'attenzione del Ministero che rappresento nel seguirne costantemente l'evoluzione e nell'offrire il proprio apporto alla soluzione delle problematiche emerse e di quelle che eventualmente dovessero verificarsi.

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ALLEGATO 3

5-05726 Baruffi: Iniziative volte a tutelare i lavoratori del consorzio Euro 2000 a seguito della cessazione del contratto di appalto con la società INALCA spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Baruffi ed altri, inerente alla vicenda occupazionale dei soci lavoratori del consorzio di cooperative Euro 2000, operanti presso gli stabilimenti dell'impresa INALCA spa, appartenente al Gruppo Cremonini, leader in Italia nella macellazione e lavorazione di carni bovine, preliminarmente, è opportuno precisare che il rapporto tra Inalca spa ed il consorzio euro 2000 risale ad oltre 15 anni addietro, allorquando il Gruppo Cremonini, in occasione dell'apertura in Ospitaletto Lodigiano (LO) del più grande macello in Europa, ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali un accordo definito «pionieristico».
  Il predetto accordo, in particolare, consentiva al Gruppo Cremonini di affidare in appalto a società cooperative facenti parte del consorzio Euro 2000 l'espletamento di alcune fasi del proprio ciclo produttivo (macellazione, dissossamento e confezionamento).
  In siffatto contesto, lo scorso 27 maggio, Inalca spa ha comunicato alle rappresentanze sindacali il recesso – a decorrere dallo scorso 31 maggio – dal contratto di appalto stipulato con il consorzio Euro 2000, senza apparente motivazione.
  A seguito del recesso, 889 lavoratori dipendenti del consorzio Euro 2000 operanti presso gli stabilimenti Inalca spa di Castelvetro (MO), Ospitaletto Lodigiano (LO) e Rieti sono stati assunti con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi – e, dunque, con scadenza al 30 novembre 2015 – dalla agenzia di somministrazione Trenkwalder srl.
  La Trenkwalder srl ha contestualmente proceduto a somministrare ad Inalca spa i predetti lavoratori che pertanto hanno continuato a svolgere la medesima attività lavorativa presso gli stabilimenti Inalca dove già avevano operato, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
  La durata del contratto di somministrazione tra Trenkwalder srl e Inalca spa è stata limitata al periodo strettamente necessario per la definizione, da parte di quest'ultima, delle procedure di affidamento dell'appalto ad altra società.
  Inalca spa inoltre, obbligata in solido con il consorzio Euro 2000 in forza del precedente appalto, ha provveduto ad erogare, a titolo di anticipo, una somma – di importo pari a 1.000 euro ai lavoratori del consorzio che non avevano percepito la retribuzione relativa allo scorso mese di aprile. Per quanto riguarda, invece, i pregressi trattamenti economici eventualmente non ancora corrisposti dal consorzio Euro 2000, Inalca spa ha manifestato la propria disponibilità a addivenire ad una soluzione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
  Alla luce di quanto finora detto, il Ministero che rappresento continuerà a monitorare con attenzione i futuri sviluppi della vicenda anche nella prospettiva di esaminarne eventuali criticità.
  Riguardo all'ultimo quesito formulato dall'Onorevole interrogante inerente ad un eventuale utilizzo improprio degli sgravi contributivi faccio presente quanto segue.
  L'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) prevede – «al fine di promuovere Pag. 148forme di occupazione stabile» – l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che provvedano ad effettuare, nel corso del corrente anno, nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  Il predetto esonero non spetta, tuttavia, in talune ipotesi fra le quali quella relativa «all'assunzione dei lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro». In altri termini – come anche chiarito dall'INPS nella circolare n. 17 del 2015 – l'esonero dal versamento dei contributi «è rivolto all'assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
  Nel caso di specie, pertanto – fatta salva la regolarità del nuovo appalto – l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte del nuovo appaltatore, di personale già assunto dalla agenzia di somministrazione Trenkwalder srl con contratto a tempo determinato di durata pari a sei mesi e somministrato, per il medesimo periodo, alla società Inalca spa, potrebbe essere astrattamente idonea a consentire la legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui alla legge n. 190 del 2014.
  Sotto altro profilo, tuttavia, l'eventuale mancanza di motivazioni del recesso, da parte di Inalca spa dal contratto di appalto in precedenza stipulato col consorzio Euro 2000, unitamente ad altri elementi, quali, ad esempio, l'utilizzo in somministrazione dei lavoratori del consorzio medesimo, l'affidamento dell'appalto ad altro soggetto, magari collegato a Euro 2000, la riassunzione degli stessi lavoratori, potrebbero costituire indice sintomatico di un comportamento complessivamente preordinato ad aggirare il disposto del comma 118 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, godere, così, indebitamente dell'esonero contributivo in esso previsto.
  Nel caso in cui si appurasse questo, potrebbero non sussistere, dunque, le condizioni per il riconoscimento dell'esonero contributivo di cui al richiamato comma 118 e crearsi responsabilità, non solo civili, a carico degli attori coinvolti.
  Al riguardo rammento che il Ministero che rappresento ha diramato una circolare alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di valutare eventuali condotte irregolari ed elusive volte a beneficiare della decontribuzione prevista dalla legge di Stabilità 2015.

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ALLEGATO 4

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 1, sostituire le parole: è inserito, in fine, il seguente periodo con le seguenti:, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole:, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive., aggiungere il seguente periodo: In sede di prima applicazione non opera il recupero sulle rivalutazioni successive di cui al terzo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031;
   b) alla lettera a), sostituire le parole da: 0,4 milioni di euro per l'anno 2016 fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031;
   c) alla lettera b), sostituire le parole da: 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 fino a: dall'anno 2024 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031;
   d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte Pag. 150corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 1. (Nuova formulazione) Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per lavoratori attualmente in servizio si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.
5. 01. La Relatrice.