CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05395 Crimì: Sull'accesso alla facoltà di medicina e l'accesso alle scuole di specializzazione e di medicina generale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle questioni sollevate dall'On.le interrogante riguardo al concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, si precisa, in via preliminare che, come noto, con decreto ministeriale n. 315 del 26 maggio scorso, è stato emanato il bando per l'anno accademico 2014/2015.
  Tale bando, le cui prove si svolgeranno dal 28 al 31 luglio, prevede complessivamente 6.364 contratti di formazione specialistica, di cui 6.000 messi a disposizione dallo Stato, 335 dalle Regioni e 29 da altri Enti.
  Si è, quindi, realizzato, come auspicato dall'On.le interrogante, un significativo incremento del numero dei contratti di formazione.
  Lo scorso anno, infatti, si era partiti da una base di 3.300 contratti di formazione che, con uno sforzo economico aggiuntivo, si era riusciti a portare a 5.000, più altri 500 finanziati dalle Regioni e da altri Enti. Per quest'anno, grazie all'impegno del MIUR per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad aumentare il numero dei contratti, la dotazione iniziale – con la quale sarebbero stati attivati circa 5.000 contratti finanziati con risorse statali – è stata ulteriormente incrementata fino ad arrivare a 6.000 contratti statali.
  Il bando, inoltre, stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento delle prove, che presentano alcune significative novità rispetto all'ultima procedura concorsuale espletata. Se ne segnalano solo alcune:
   ogni candidato, all'atto di iscrizione, potrà scegliere un massimo di 3 Scuole (non più di 2 per Area, Clinica, Medica o Chirurgica) ed indicare l'ordine di preferenza delle sedi;
   i quesiti restano 110 come lo scorso anno: 70 comuni a tutti i candidati, 30 comuni a ciascuna Area, 10 comuni per tipologia di Scuola. I 70 comuni faranno però maggiore riferimento alla formazione clinica del percorso di laurea;
   viene ridotto, per favorire una maggiore selettività, il tempo di svolgimento dei quiz;
   l'ultimo scorrimento delle graduatorie quest'anno avverrà entro il 20 ottobre 2015;
   la data di inizio delle attività didattiche è fissata, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, per il primo novembre 2015.

  Con riferimento alle altre questioni sollevate dall'On.le interrogante nell'atto di sindacato ispettivo, si evidenzia che, in merito alla selezione dell'ente terzo generatore dei quesiti, lo stesso Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui al recente decreto ministeriale 30 aprile 2015, n. 48, prevede che la predisposizione dei quiz sia affidata al Ministero, il quale a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.Pag. 92
  In merito ai corsi di preparazione al test di ammissione si precisa, inoltre, che tali corsi non afferiscono alla stretta competenza del Ministero. Qualora lo vogliano, le Università possono tranquillamente organizzare i suddetti corsi propedeutici.
  Quello che il Ministero ha fatto è rendere pubblici in anticipo gli argomenti per agevolare la preparazione dei candidati; in particolare, rispetto al bando dello scorso anno, il nuovo bando, nello specifico all'articolo 6, comma 2, ha fornito indicazioni più dettagliate sulle materie d'esame.
  Con riferimento alla questione segnalata dall'On.le interrogante circa l'ottimale organizzazione e gestione del concorso, è opportuno evidenziare che il citato Regolamento stabilisce che venga garantita la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.
  Sempre in merito agli aspetti organizzativi occorre precisare che l'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la cui attuazione per gli aspetti di dettaglio è stata demandata al suddetto Regolamento, stabilisce che «le prove di ammissione si svolgono a livello locale».
  Tale Regolamento, in particolare, ha affidato l'organizzazione delle prove alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il Ministero già in data 12 giugno ha inviato opportune indicazioni. Infatti, il MIUR coordinerà l'organizzazione delle prove d'esame e provvedere al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione nazionale giudicatrice.
  Tutto ciò nell'ottica di garantire elevati standard di trasparenza, imparzialità e regolarità di svolgimento delle prove. A tale proposito, si ritiene utile sottolineare che, in riferimento al contenzioso conseguente l'espletamento della precedente selezione, il TAR, sino ad oggi, ha sempre respinto le censure mosse dai ricorrenti circa la trasparenza delle prove.
  Infine, con riferimento all'obiettivo, auspicato dall'On.le interrogante, di programmare l'accesso alle scuole di specializzazione, in modo da garantire a tutti i neo laureati in medicina il completamento degli studi specialistici e del percorso professionale, si precisa che la programmazione esiste ed è formalmente garantita dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 per quanto concerne l'accesso alla formazione post-universitaria. Si veda l'articolo 35, come modificato dall'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2013, che stabilisce che sia il Ministro della Sanità, di concerto con il MIUR e con il MEF, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
  Il MIUR, solo dopo aver acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata.
  Fermo restando ciò, si conviene sull'opportunità di rivedere l'intero percorso di medicina, come ha avuto più volte occasione di ribadire lo stesso Ministro anche in questa Commissione, alla luce del fatto che il curriculum attuale si presenta di fatto «ad imbuto»: troppo alto è il rapporto fra coloro che concorrono e coloro che guadagnano l'accesso ai corsi di studio in Medicina; ugualmente troppo alto è il rapporto tra coloro che si laureano in Medicina e coloro che accedono alle Scuole di specializzazione.
  È proprio il forte gap che esiste tra i numeri di ingresso e i numeri di uscita dal percorso formativo che imporrebbe una generale rivisitazione del sistema, cui sono chiamati a concorrere tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non solo il MIUR.

Pag. 93

ALLEGATO 2

5-04712 Vezzali: Sulla digitalizzazione delle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in discussione riguarda il processo di digitalizzazione delle scuole, in particolare, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro:
   1) quali iniziative intenda mettere in campo per recuperare i ritardi nella digitalizzazione delle scuole;
   2) se non ritenga opportuno proporre una rete tra gli istituti scolastici per l'organizzazione della formazione degli insegnanti;
   3) se non si ritenga utile valutare l'aggiornamento e la formazione obbligatoria per i docenti che insegnano nelle cosiddette scuole 2.0 e nelle scuole superiori digitalizzate;
   4) come intenda procedere per garantire alle scuole la banda larga e la rete wi-fi al fine di rendere possibili le lezioni digitali.

  Occorre premettere che il MIUR è particolarmente sensibile a questa tematica riconoscendone l'alto valore strategico. Infatti, sin dal 2007, questo Ministero, attraverso un programma nazionale per l'innovazione digitale della scuola italiana, ha promosso azioni volte alla digitalizzazione delle scuole italiane, quali ad esempio Cl@ssi 2.0 o Scuol@ 2.0, citate anche nell'interrogazione.
  Il disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (cd. disegno di legge «La Buona Scuola»), approvato in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, da questo punto di vista, rappresenta una cruciale occasione per rimodulare gli scopi e i contenuti del Piano nazionale scuola digitale e per prevedere apposite misure tese a conseguire, anche, le finalità prospettate dall'On.le interrogante.
  Difatti, con particolare riguardo al «primo punto» di cui all'atto di sindacato ispettivo in discussione, si evidenzia che con disegno di legge in parola si è espressamente dedicato un articolo, l'articolo 7, all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale.
  Tenuto conto della situazione in cui si trova il nostro Paese dal punto di vista della innovazione tecnologica delle scuole e del digital divide, dell'uso della rete, dello stato dei servizi digitali, con il disegno di legge «La Buona Scuola» si stabilisce che il Piano nazionale scuola digitale ha quale principale obiettivo interventi finanziari e strategie per il definitivo superamento dei divari infrastrutturali e culturali connessi alle politiche digitali che caratterizzano la scuola italiana e per l'allineamento ai migliori standard europei in termini di accesso alla rete, infrastrutturazione, innovazione didattica e competenze chiave.
  Con tale piano si intende, quindi, realizzare: attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; l'adozione di strumenti organizzativi e tecnologici Pag. 94per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; il potenziamento delle infrastrutture di rete; la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione.
  Per l'attuazione delle misure per l'innovazione digitale, oltre che per la didattica laboratoriale, contenute nel succitato articolo 7, è previsto uno stanziamento pari a 90 milioni di euro per l'anno in corso e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  Con riferimento al «secondo punto», si specifica che il piano di formazione dei docenti è stato rimodulato secondo un'architettura che garantisce una struttura distribuita sul territorio e sufficientemente flessibile in modo da adattarsi alle diverse esigenze formative.
  Già con il decreto ministeriale n. 821 dell'ottobre 2013, concernente la promozione di attività di formazione per i docenti delle scuole statali volte all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, sono state realizzate reti di scuole (cd. Poli Formativi regionali o provinciali) per la promozione di interventi formativi mirati.
  Con successivo decreto ministeriale n. 762 dell'ottobre dello scorso anno, sono stati previsti finanziamenti pari ad un milione di euro per potenziare la formazione dei docenti nell'ambito delle nuove tecnologie ed è, inoltre, in procinto di essere emanato l'avviso relativo alla candidatura delle reti di scuole, come già avvenuto con la precedente edizione.
  Si fa presente che il modello formativo previsto dal disegno di legge «La Buona Scuola» è coerente con il precedente e, anzi, ne amplifica gli aspetti relativi alla flessibilità e alla modularità dell'offerta formativa, tenendo conto dei bisogni espressi dai singoli docenti ed accentuando il ruolo centrale delle reti di scuole.
  Infatti, è stabilito che le attività di formazione siano definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, rendendo in tal modo la formazione strutturale.
  In merito al «terzo punto», si precisa che la formazione dei docenti è al centro delle attività previste dal disegno di legge citato e, come detto in precedenza, rappresenta un obiettivo del Piano nazionale scuola digitale.
  D'altronde lo stesso disegno di legge, all'articolo 12, comma 4, nel senso richiesto dall'atto di sindacato ispettivo, recita «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
  Quindi, oltre che obbligatoria, la formazione diventa permanente e, tale aspetto è rimarcato dall'articolo 12, comma 1, il quale sottolinea che al fine di sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  Infine, con riferimento al «quarto punto», si evidenzia che il disegno di legge citato, all'articolo 7, ha previsto uno specifico impegno a potenziare le infrastrutture di rete.
  In particolare, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad adottare il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia, oltre che con la programmazione europea e regionale, con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.Pag. 95
  D'altronde, va sottolineato che è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2013 e di 10 milioni di euro nell'anno 2014, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali.
  Questo Ministero intende certamente proseguire questa attività, anche negli anni scolastici futuri, per garantire la massima copertura del fabbisogno di connettività della scuola italiana.

Pag. 96

ALLEGATO 3

5-04606 Russo: Sugli effetti della legge Delrio sulla gestione da parte delle Province di musei, biblioteche, archivi, istituti e sistemi culturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Interrogante, premesso che la legge 56 del 2014 nel comportare significativi cambiamenti per le province italiane non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali, chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per garantire il funzionamento di musei, biblioteche, archivi, istituti e sistemi culturali fino ad oggi di competenza delle province e salvaguardare le competenze maturate degli operatori culturali, garantendo gli attuali livelli di spesa.
  La legge 56 del 7 aprile 2014, richiamata dall'On.le Interrogante e recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» segna un mutamento profondo del modello di governo locale italiano, dettando un'ampia riforma in materia di enti locali, con l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province e una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.
  Tale legge prevede un articolato procedimento di redistribuzione delle funzioni amministrative tra regioni, città metropolitane, province e comuni, senza entrare nello specifico sull'esercizio da parte delle province di compiti inerenti la gestione di beni culturali.
  Il Governo è consapevole del problema illustrato dall'Onde interrogante e si rammenta, a margine, l'impegno assunto con l'obiettivo di preservare il patrimonio culturale delle province lo scorso 9 marzo con l'ordine del giorno n. 44 dell'On.le Rampi per «valutare l'opportunità di adottare utili iniziative in un quadro di competenza condivisa con le autonomie in cui la tutela dell'interesse pubblico soddisfatto da queste istituzioni trovi nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il riferimento per definirne il futuro.».
  Strategico, infatti, è il ruolo degli istituti e luoghi della cultura per la diffusione della cultura stessa, della storia locale e per l'accesso di tutti all'informazione.
  Al momento, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale previsto dall’Accordo dell'11 settembre 2014 tra il Governo e le regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della richiamata legge 56 del 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo oggetto del riordino e delle relative competenze, è in corso un censimento delle biblioteche, teatri, musei, archivi storici, istituti culturali, artistici e musicali e altri luoghi di cultura (ad esempio aree archeologiche) di proprietà provinciale nonché del numero totale del personale impegnato e delle complessive spese di gestione.
  L'elenco dei beni culturali e dei siti censiti sarà oggetto poi di opportuna valutazione, con riguardo al possibile trasferimento degli stessi (patrimonio, immobili, risorse strumentali, unità di personale), al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito di appositi accordi di valorizzazione in base all'articolo Pag. 97112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione, nonché di realizzare possibili economie di scala nella gestione e di costruire percorsi di visita integrati e coerenti sotto il profilo culturale.
  Saranno, nel contempo, studiate le soluzioni amministrative e/o normative più idonee a tale operazione. Si conta di inserire le suddette disposizioni in un prossimo urgente provvedimento normativo.

Pag. 98

ALLEGATO 4

5-03622 Di Benedetto: Sulle iniziative per preservare dai furti i beni culturali presenti nel sito archeologico di Pompei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito ai furti ed ai tentati furti nell'area archeologica degli scavi di Pompei.
  Vorrei precisare, riguardo alla notizia riportata dalla stampa che due turisti sono stati fermati in data 16 settembre 2014 all'aeroporto di Fiumicino perché detenevano un pezzo di tufo con decorazioni in rosso, del peso di oltre 30 chili, avvolto in una piantina del sito archeologico di Pompei, che, a seguito di verifica da parte di funzionari tecnici di questa Soprintendenza, eseguita il successivo 19 settembre, la provenienza da Pompei del reperto sottoposto a sequestro non è stata confermata.
  E che, inoltre, il reperto è in marmo e non in tufo e che presenta «tracce di pigmento» e non decorazioni in rosso. Le indagini investigative condotte in merito dalle Forze dell'Ordine, in particolare sulla provenienza del reperto, sono state effettuate dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Reparto operativo, sezione archeologia.
  Riguardo al prelievo di tre piccole tessere di mosaico da un lacerto di volta, esposta in un ambiente non aperto al pubblico della Casa di Trittolemo, si comunica che l'autore del furto è stato scoperto in flagranza di reato dal personale di vigilanza della Soprintendenza e prontamente fermato dai Carabinieri del Posto Fisso di Pompei, immediatamente intervenuti.
  Riguardo al tentato furto da parte di un turista francese di alcuni marmi ed intonaci dipinti nei pressi dell'ingresso di Piazza Anfiteatro si segnala che anche in tale caso sono intervenuti i Carabinieri del Posto Fisso che hanno posto in essere le denunce del caso.
  Per quanto riguarda il riferimento ad una ipotetica vendita di interi pavimenti in pasta vitrea su un canale you tube australiano, la competente Soprintendenza esclude che dall'area archeologica di Pompei siano stati asportati pavimenti in mosaico, né che detti pavimenti possano essere in pasta vitrea.
  Nell'atto parlamentare si riferisce altresì che la Procura di Torre Annunziata avrebbe riferito che «dietro il furto del capitello potrebbe esservi un ’organizzazione criminale basata sul furto e il commercio di reperti archeologici», riferendosi, verosimilmente, alla notizia del reperto sequestrato all'aeroporto di Fiumicino.
  Le ipotesi della Procura si basano, presumibilmente, su un'attività investigativa svolta in piena autonomia non solo limitatamente ad un fatto singolo ma ad una serie di fatti.
  L'esperienza pregressa di questa Amministrazione conferma in effetti la plausibilità di una simile ipotesi.
  Numerosi casi di ritorno, nelle collezioni statali, di beni trafugati ed acquistati da Musei stranieri, in buona fede, avevano come protagonisti commercianti legati a noti traffici internazionali.
  I Carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale svolgono da anni attività di contrasto nei confronti di tali organizzazioni.Pag. 99
  Si precisa infine che il sistema di sicurezza e sorveglianza dell'area archeologica di Pompei, costituito da una rete di videosorveglianza perimetrale e dall'insieme del personale di vigilanza della Soprintendenza, riguarda un'intera città aperta al pubblico e visitata ogni giorno da migliaia di persone e che le azioni sopraesposte dimostrano invece come il sistema integrato di tecnologia e personale sia attivo e funzionante ma che, proprio per migliorare ulteriormente la sicurezza del sito anche alla luce della recrudescenza degli episodi criminali, è in corso la realizzazione di una nuova recinzione perimetrale dell'intera area archeologica ed il potenziamento della rete perimetrale di videosorveglianza con telecamere di tecnologia avanzata, oltre alla realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza che prevede il controllo anche in alcuni siti sensibili all'interno dell'area.