CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2015
465.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   letto il testo della proposta di legge 3098;
   valutati con favore i pilastri della proposta di legge, che attengono alla trasparenza, alla semplificazione, al contenimento dei costi e alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa, soprattutto in chiave di risparmio del tempo del cittadino per gli adempimenti e di velocizzazione delle decisioni amministrative, anche mediante l'uso della tecnologia digitale; di accesso ai documenti amministrativi per i membri del Parlamento; e di riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni in materia di contrasto della corruzione;
   osservato, peraltro, che molti dei principi contenuti nella legge sono già esplicitati o comunque sottesi alla legge sulla trasparenza amministrativa n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, specie con riguardo alla conferenza di servizi e al criterio della concentrazione temporale degli apporti alla decisione pubblica delle diverse amministrazioni (v., a esempio, gli articoli 14-bis e seguenti);
   considerato che, con particolare riferimento ai profili di più stretta competenza della Commissione cultura, appare meritevole di approfondimento il tema – legato all'articolo 10 del testo – dello stato giuridico dei ricercatori, che potrebbe essere ricondotto a fattispecie unitaria, onde consentire una maggiore mobilità. Si potrebbe ipotizzare la creazione di una struttura presso la Presidenza del Consiglio, con funzioni di coordinamento e regia degli enti di ricerca;
   viste altresì le disposizioni relative al Comitato paralimpico nazionale (articolo 7, comma 1, lettera e) e quelle sul silenzio-assenso nell'ambito delle procedure amministrative inerenti ai beni d'interesse storico, paesaggistico e culturale (articolo 3);
   a tale ultimo proposito, si prevede che le amministrazioni debbano comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, salva la possibilità di interruzione del termine per esigenze istruttorie o per la presentazione di proposte di modifica, ipotesi nella quale il pronunciamento deve intervenire nei 30 giorni che seguono la ricezione degli elementi richiesti. Decorso inutilmente il termine, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Tale regola si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, ma in tal caso il termine è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente, salvo che termini diversi siano stabiliti da disposizioni di legge o dai provvedimenti del Consiglio dei ministri in caso di disaccordo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) che nell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-bis, al comma 3, siano Pag. 63soppresse le parole: «, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali»; al comma 4, dopo le parole «provvedimenti espressi» siano aggiunte le seguenti «e per gli atti inerenti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio»;
   2) che nell'articolo 7, comma 1, lettera d), dopo le parole «amministrazioni civili dello Stato» siano aggiunte le seguenti «fatta eccezione per quelle preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio»;

  e con le seguenti osservazioni:

  valuti la Commissione Affari costituzionali se:
   a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 17-bis, anche alla luce delle numerose novità normative, già previste dal Governo e dal Parlamento per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure nel settore dei beni culturali e del paesaggio, sia ragionevole sostenere che la soluzione per migliorare ulteriormente il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale risieda più in un potenziamento delle risorse strumentali e umane a disposizione che non nella introduzione di meccanismi automatici quali quello del «silenzio-assenso»;
   b) in riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera e), sussista la necessità di chiarire se, una volta scorporato il Comitato paralimpico nazionale dal CONI, quest'ultimo conservi un potere di vigilanza sul predetto comitato o se invece lo scorporo comporterà la sottoposizione del Comitato paralimpico ai soli controlli di legge (per esempio, della Corte dei conti);
   c) sia opportuno rafforzare la specificità del ruolo del dirigente scolastico anche al fine di commisurarne lo stato giuridico ed economico a quello della dirigenza statale, di cui all'articolo 9.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Nuovo testo C. 925-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   letto il testo della proposta di legge 925-B come risultante dall'esame presso la II Commissione;
   preso atto con favore che i pilastri della proposta di legge, presenti già nel testo in prima lettura nel luglio 2013, sono rimasti intatti (si tratta, in particolare, dell'estensione della disciplina dell'individuazione dei soggetti responsabili e dei relativi doveri alle testate televisive e on-line, delle modifiche al regime della rettifica, all'abolizione della pena detentiva per il delitto di diffamazione);
   ritenuto che la II Commissione ha soppresso l'articolo 3 del testo pervenuto dal Senato (relativo al cosiddetto diritto all'oblio) e che tale soppressione è quanto mai opportuna;
   viste le disposizioni volte a dissuadere dalla presentazione di querele pretestuose o manifestamente infondate e dalla proposizione di azioni civili temerarie;
   osservato, peraltro, che la pubblicazione della rettifica assumerebbe nella nuova disciplina, in ambito penale, la veste di una causa di esclusione della punibilità ma che, in ambito civile, essa non escluderebbe la responsabilità e questa asimmetria potrebbe rivelarsi contraddittoria;
   considerato altresì che – nel contesto del progetto di legge – talune delle condizioni a suo tempo (31 luglio 2013) poste dalla Commissione cultura sono state recepite,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.