CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 26. Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso il comma 25.
  2. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. È abrogato il comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 25. Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo ed il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2014»;
   b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
   c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
   d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo Pag. 80INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.».

  2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1o agosto 2015.
  3. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento degli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 4 a 14, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che le destinerà alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
  4. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  5. Al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  7. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro, 49 per cento.».

  8. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, Pag. 81sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  9. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  10. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari Pag. 82di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.».

  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  12. A decorrere dall'anno 2015 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 dei bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in maniera da garantire maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  13. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:
  «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

  1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

  14. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi dovranno tenere conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 7. Placido, Airaudo, Scotto, Melilla, Marcon.

Pag. 83

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo e il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
   b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
   c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e fino ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
   d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».

  2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1o agosto 2015.
  3. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi dovranno tenere conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 8. Placido, Airaudo, Scotto, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 all'anno 2020, e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle Pag. 84disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 13. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 12. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo ed il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituiti dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;Pag. 85
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS è pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3, sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 4. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Pag. 86Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2 sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno Pag. 872015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 6. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori Pag. 88a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3 sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 3. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a Pag. 89otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2, sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 5. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
1. 2. Polverini.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Le somme arretrate dovute ai sensi della presente lettera sono corrisposte entro e non oltre il 1o agosto 2015;
   b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. La rivalutazione di cui alla presente lettera è riconosciuta con Pag. 90effetto dal 1o agosto 2015 nella misura del 20 per cento per il corrente anno, del 20 per cento per l'anno 2016, del 20 per cento per l'anno 2017, del 20 per cento per l'anno 2018, del 20 per cento per l'anno 2019, e attribuita in 5 anni fino alla concorrenza dell'intero importo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al medesimo capoverso, sopprimere le lettere c) e d);
   b) al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: a sei volte con le seguenti: a otto volte;
   c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 1, numero 1, lettere a) e b), pari a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019; a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento Pag. 91degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  1-ter. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 1-bis, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1-bis.
1. 15. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 90 per cento;
   b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;
   c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 70 per cento;
   d) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e)
nella misura del 60 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sette volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

   e) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    e-ter) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento Pag. 92di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    e-quater) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
1. 23. Simonetti.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 95 per cento;
   b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 75 per cento;
   c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento»;
   d) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e)
nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
1. 21. Simonetti.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 95 per cento;
   b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;
   c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1. 1. Polverini.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.Pag. 93
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 19. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 27. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a otto volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
   a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 100 per cento;
   b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 100 per cento.

  25-ter. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 25-bis, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione Pag. 94nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  25-quater. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 25-ter sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 25-ter, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 25-ter.».
1. 16. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con Pag. 95effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
   b) sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 22. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 10. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, Pag. 96prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 9. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, numero 2), alinea, sostituire le parole: dopo il comma 25 è inserito il seguente: con le seguenti: dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente:
  «25-ter. Anche gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1. 17. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Al comma 1, numero 2), capoverso comma 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
1. 20. Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».
1. 14. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, alla data del 31 dicembre 2011.
1. 28. Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il triennio 2014-2016, ai fini della rivalutazione automatica prevista dal Pag. 97comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituisce base di calcolo l'importo pensionistico incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dal comma 1 del presente articolo.
1. 18. Simonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Rimane fermo quanto previsto dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 24. Simonetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In ragione dei maggiori oneri organizzativi richiesti agli enti di patronato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «alla legge 30 marzo 2001, n. 152» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2016,». All'articolo 1, comma 311, lettera b), della medesima legge n. 190 del 2014, le parole: «entro il 30 giugno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
1. 30. Polverini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis.
1. 32. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate ad interventi volti a favorire i lavoratori destinatari delle misure di riforma del sistema pensionistico previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma.
1. 29. Lombardi, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Pag. 98Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate a interventi volti a favorire le donne lavoratrici attraverso l'adozione di misure opzionali di pensionamento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma.
1. 31. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Gli aventi diritto che non intendessero usufruire di quanto disposto dall'articolo 1 possono comunicare la propria rinuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine del 15 luglio 2015, mediante autocertificazione.
  2. Le risorse derivanti dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 01. Burtone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per il triennio 2015-2017, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti corrisposti da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli corrisposti dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto mensile di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 02. Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi da pensione si applica un'imposta Pag. 99sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
   c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
   g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro. 49 per cento;
   h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

  2. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.
1. 03. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
   c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
   g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro; 49 per cento;
   h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.».
1. 04. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Passaggio di fascia per i lavoratori autonomi agricoli).

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:
  «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.».
1. 05. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contribuzione a favore di un parente entro il secondo Pag. 100grado, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
  2. II versamento può essere effettuato per un beneficiario maggiorenne fino alla conclusione degli studi universitari, se studente, o comunque fino al compimento del trentesimo anno di età.
  3. II versamento annuale è stabilito nella misura del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
  4. Il pagamento è effettuato con rate mensili tramite lo storno delle somme trattenute da parte del datore di lavoro, nel limite massimo di 5 punti percentuali della retribuzione imponibile. Nel caso di lavoratore autonomo il pagamento è effettuato dal richiedente, nel limite massimo del 5 per cento del reddito imponibile, avendo riguardo alle cadenze previste dalla gestione di iscrizione.
  5. Le somme di cui al comma 4 sono detratte dalla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi si procede alla riduzione dei contributi dovuti alla gestione di appartenenza.
  6. Qualora le somme corrisposte siano inferiori al minimale di cui al comma 3 è facoltà del richiedente di procedere a un ulteriore versamento.
1. 06. Baldassarre.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.520 milioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.520 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.
   b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di moralizzazione dei lodi arbitrali e rispetto del tetto dei compensi massimi per i collegi arbitrali).

  1. Nei casi in cui i lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi sono liquidati:
   a) nella misura del 100 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;
   b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;
   c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  2. La liquidazione non ha luogo per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.
  3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti i lodi arbitrali ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti e a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.
  4. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1, 2 e Pag. 1013 non possono essere liquidati in misura superiore a quelli stabiliti dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 1. Agostinelli, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.480 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.
   b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nei casi in cui i lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, non definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, nonché a seguito di, o contenenti, clausole compromissorie, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi vengono liquidati:
   a) nella misura del 50 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;
   b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;
   c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
   d) nella misera del 0,0001 per cento per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.

  2. La norma di cui al comma 1 si applica anche a tutti i lodi arbitrali ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti, a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.
  3. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1 e 2 non possono essere liquidati in misura superiore a quella stabilita dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo di finanziare l'attuazione dell'articolo 2. La violazione o la mancata applicazione delle norme recate dal presente articolo costituisce, ove non configuri anche altro reato, responsabilità per danno erariale.
2. 2. Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni di euro con le seguenti: 1.100 milioni di euro.

Pag. 102

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 3. Airaudo, Placido, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'incremento di cui al comma 1, previa intesa con le Regioni, può essere utilizzato, in considerazione del perdurare della crisi economica, per finanziare, per un periodo non superiore ai primi cinque mesi dell'anno 2015, la mobilità in deroga in favore di quei lavoratori, residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1o agosto 2014, n. 83473, hanno superato al 31 agosto 2014 i tre anni consecutivi di beneficio.
2. 5. Burtone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari anche cessati dal mandato.
  2. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2015 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinati a politiche di sostegno della previdenza in favore delle nuove generazioni.
  3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
2. 01. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Ai soggetti utilizzati in convenzione, in applicazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogati ininterrottamente dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali, si applica il comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente all'estensione dei benefici e degli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.
2. 02. Pagano.

Pag. 103

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 5 milioni di euro con le seguenti: di 10 milioni di euro.
3. 1. Airaudo, Franco Bordo, Placido, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le aziende che impiegano meno di quindici dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa non superiore ad 1 miliardo di euro, al cui onore si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
   1) 860 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 860 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
3. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette).

  1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola alla gestione ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole sono, in base al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico.
  2. Le indennità di maternità di cui al comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte.
3. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2015 nei limite di 50 milioni di euro in ragione annua. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della Pag. 104riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti a partire dall'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati a partire dall'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni».
4. 4. Airaudo, Placido, Scotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
4. 3. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni.
4. 1. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 120 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera, a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
4. 2. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

  Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, 4 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,6 milioni di euro per l'anno 2021, 16 milioni di euro per l'anno 2022, 20,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
   b) alla lettera a), sostituire le parole da: 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: 0,3 milioni di euro per l'anno 2016, 1 milione di euro per l'anno 2017, 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1,7 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 2,7 milioni di euro per l'anno 2022, 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
   c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 4,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,4 milioni di euro per Pag. 105l'anno 2020, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,7 milioni di euro per l'anno 2022 a 17 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 1. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
*5. 2. Polverini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
*5. 3. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
*5. 4. Baldassarre.

ART. 6.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2 è destinato a misure di politiche attive del lavoro o di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riguardo al reinserimento lavorativo di persone che hanno fruito di un periodo di congedo di maternità o parentale.
6. 1. Polverini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte all'apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività svolta dalle medesime non subisca trasformazioni e le dette amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al primo periodo e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive a esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione.
  3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.
6. 2. Bosco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 Pag. 106dicembre 2012, n. 247, sono cessati dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, ottenendo il rimborso dei contributi versati ed entrando in regimi previdenziali diversi, possono, a domanda e ai fini di ricongiungimento, ripristinare il precedente periodo di anzianità ai sensi del quarto comma del predetto articolo 21, restituendo le somme rimborsate con gli accessori ivi previsti.
6. 3. Fauttilli, Dellai.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Baldassarre.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
7. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assunzioni a tempo parziale).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,», sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.».
7. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo retribuito per malattia grave e accertata del lavoratore e di estensione dei soggetti legittimati a fruire del congedo).

  1. Il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Il coniuge convivente o il convivente more uxorio di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie Pag. 107invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado conviventi. Il medesimo congedo può essere fruito anche dal lavoratore che, temporaneamente valutato con un handicap grave accertato ai sensi dei citato articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessita di cure e di terapie prolungate».
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Pag. 108

ALLEGATO 2

Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

   La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (Legge di delegazione europea 2014);
   espressa una valutazione favorevole sulle disposizioni volte a dare attuazione a direttive che incidono su materia di propria competenza;
   osservato, in particolare, che l'articolo 10, che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, riguardante taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e l'articolo 11, relativo all'attuazione della nuova disciplina dell'Unione europea sugli abusi di mercato, introducono anche norme relative ai dispositivi e alle procedure per la segnalazione di violazioni (cosiddetto whistleblowing), tenendo altresì conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
   preso atto che l'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE, in materia di disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, dispone l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario, misure di protezione dei lavoratori per i livelli di azione e per i valori limite di esposizione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva;
   segnalato che, tra le cinquantasei direttive indicate nell'allegato B, che saranno recepite con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere parlamentare, diverse rientrano nella sfera di competenza della XI Commissione;
   richiamate, in particolare, la direttiva n. 2013/54/UE, in materia di lavoro marittimo, la direttiva 2013/55/UE, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la prestazione dei relativi servizi, la direttiva 2013/59/Euratom, recante norme relative alla protezione sanitaria delle persone soggette alle radiazioni ionizzanti, la direttiva 2014/36/UE, in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e di diritti dei lavoratori stagionali, la direttiva 2014/50/UE, in materia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2014/54/UE, recante norme volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini dei Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la direttiva 2014/67/UE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri, nonché la direttiva 2014/112/UE, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne;
   ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati;Pag. 109
   osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato soppresso l'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1758), che recava i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, i quali prevedevano, tra l'altro, l'introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della medesima direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi;
   considerato che la relatrice del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, all'atto della soppressione di tale articolo, evidenziò che tale soluzione è coerente con il percorso di rapida approvazione del disegno di legge di delegazione europea, che potrebbe subire ritardi da possibili profili di compatibilità finanziaria dell'articolo in esame, e che il Governo si è impegnato a presentare, nel prossimo disegno di legge di delegazione europea 2015, soluzioni coerenti con i profili di compatibilità finanziaria posti dal recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre già nel corso dell'esame di questo provvedimento, compatibilmente con l'esigenza di garantire una sua celere approvazione, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, analoghi a quelli contenuti nell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1758), soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Pag. 110

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3);
   considerato che il documento dà conto in modo puntuale dell'attività svolta dalle Istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;
   preso atto delle parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, contenute nel Capitolo 5 della Parte II della Relazione, dedicato alle politiche con valenza sociale, nel quale si richiamano i progressi registrati, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, in relazione ad alcuni dossier legislativi in corso di approvazione, con particolare riferimento ai temi della mobilità dei lavoratori, delle politiche per il contrasto della disoccupazione giovanile e della formazione e dell'apprendimento permanente;
   constatato che la relazione riferisce anche sull'impegno del Governo in materia di politiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE