CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2015
461.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05773 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela della specie protetta della tartaruga «caretta caretta».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dell'ambiente ha sempre prestato grande attenzione alla conservazione delle tartarughe marine, promuovendo diverse iniziative di coordinamento tra i soggetti coinvolti a vario titolo e cofinanziando diversi progetti LIFE sull'argomento, quali, ad esempio, «Riduzione impatto attività umane su Casetta e Tursiope e loro conservazione in Sicilia» (LIFE03 NAT/IT/000163) e un «Network per la conservazione delle tartarughe marine in Italia» (LIFE04 NAT/IT/000187 TARTANET).
  Inoltre, con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, di recepimento della Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente ha incaricato Ispra di elaborare una strategia marina italiana che permetta di raggiungere, entro il 2020; il buono stato ambientale dei nostri mari.
  A tale scopo sono previste, oltre ad attività generali di monitoraggio della biodiversità e di contenimento dell'inquinamento marino, anche azioni volte alla diminuzione degli inquinanti nocivi e quindi dei rifiuti marini galleggianti che spesso sono ingerite dalle tartarughe.
  Per quanto concerne l'aggiornamento delle «Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici» si precisa che le stesse sono state recentemente aggiornate dall'ISPRA e il testo definitivo è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014.
  Tuttavia le predette linee guida hanno la precisa finalità di disciplinare le attività di soccorso, recupero ed eventuale rilascio in natura di tartarughe marine in difficoltà, le attività di recupero di carcasse, le attività che prevedono la manipolazione ai fini scientifici e l'individuazione dei requisiti necessari ai centri di recupero per lo svolgimento delle loro attività, pertanto non trattano direttamente il problema della diffusione del corretto utilizzo delle attività di pesca necessarie per la riduzione della mortalità delle tartarughe.
  A tale proposito, si informa che nell'ottobre 2012 è iniziato il progetto NETCET «Rete per la tutela dei cetacei e delle tartarughe marine nell'Adriatico» (che terminerà a settembre 2015), finanziato dal programma IPA Adriatico di Cooperazione Transfrontaliera, che prevede diverse attività finalizzate proprio alla diffusione tra i pescatori dell'adozione di corrette procedure d'azione.

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ALLEGATO 2

5-05774 Daga: Intendimenti del Governo in merito all'attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo ad interventi nel settore idrico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sulla specifica questione posta dagli Interroganti, occorre considerare due aspetti.
  Il primo, relativo all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014 (Sblocca Italia), che prevede la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'ambiente, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziate dal CIPE con la delibera 30 aprile 2012, n. 60/2012 destinate a 183 interventi nel settore della depurazione, per i quali ricorrano alcuni presupposti di impossibilità tecnica, progettuale, urbanistica, o di inerzia e alla data del 30 settembre 2014, non fossero stati assunti atti giuridicamente vincolanti.
  Sul punto si rappresenta che, sebbene la disposizione rimandi all'emanazione di un DPCM la fissazione di criteri, modalità ed entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi sempre in materia di adeguamento dei sistemi depurativi, la stessa norma non ha previsto l'assegnazione delle risorse revocate, in «entrata di bilancio dello Stato».
  Il Ministero dell'ambiente da mesi ha predisposto un emendamento per colmare il vuoto normativo, ma tale modifica ad oggi non ha trovato alcuna collocazione nei provvedimenti legislativi approvati. In ogni caso il testo si trova attualmente all'esame dei competenti uffici della PCM.
  Il secondo aspetto è quello previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto c.d. «Sblocca Italia» che prevede «Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane» l'attivazione, entro il 30 settembre 2015, della procedura del potere sostitutivo del Governo anche con la nomina di appositi Commissari.
  Nell'allegato che si deposita, sono riportati le procedure di cui al comma 7 (potere sostitutivo) attivate dal Ministero dell'ambiente.

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Procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 133/2014 (sblocca Italia)

1) Commissariato (DPCM di nomina del 1o aprile 2015 - in registrazione).
  Misterbianco (1 intervento - costo euro 204.967.660)

2) Diffidati.
  Forio Casamicciola Terme (2 interventi - costo euro 75.732.258)
  Mondragone (1 intervento - costo euro 15.600.000)
  Carlentini (1 intervento - costo euro 1.350.000)
  Acireale (1 intervento - costo euro 133.699.570)
  Augusta (12 interventi - costo euro 37.677.047)
  Adrano (1 intervento - costo euro 7.088.819)
  Cefalù (1 intervento - costo euro 12.085.183)
  Mazara del Vallo (1 intervento - costo euro 23.000.000)
  Messina (1 intervento - costo euro 40.000.000)
  Niscemi (1 intervento - costo euro 2.148.100)
  Santa Flavia (1 intervento - costo euro 2.762.492)
  Scoglitti Vittoria (2 interventi - costo euro 3.772.000)
  Scordia, Militello Val di Catania (1 intervento - costo euro 1.000.000)
  Campobello di Mazara (2 interventi - costo euro 31.900.000)
  Palermo (4 interventi - costo euro 27.442.821)
  Porto Cesareo Nardò (1 intervento - costo euro 21.350.000)

  A seguito della diffida Palermo e Cefalù hanno presentato documentazione progettuale ritenuta idonea.

3) Il MATTM sta valutando l'attivazione della diffida anche per altre situazioni.

Dei 183 interventi previsti dalla delibera CIPE, dal novembre 2013 sono stati verificati 156 interventi e formulati 135 pareri tecnici sulla progettazione e sulle successive integrazioni. Sono stati attivati appositi tavoli tecnici per l'individuazione di soluzioni organiche per gli interventi più ampi e complessi.

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ALLEGATO 3

5-05775 Pellegrino: Sulla grave situazione di inquinamento ambientale cagionato dalla società Sardinia gold Mining.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Dal novembre 2009 la Regione Autonoma Sardegna ha provveduto alla gestione delle miniere a cielo aperto nel comune di Furtei della Sardinia Gold Mining, oggi in stato fallimentare, per il tramite della IGEA Spa, quale Società in house da essa partecipata al 100 per cento, con la quale ha stipulato apposite convenzioni per la realizzazione del piano della caratterizzazione, del successivo progetto di messa in sicurezza permanente e bonifica e per l'esecuzione dei lavori di custodia, vigilanza e messa in sicurezza di emergenza del sito minerario.
  La caratterizzazione ambientale risulta conclusa e l'IGEA ha presentato il progetto preliminare degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente, che dovrà essere approvato in sede di conferenza di servizi presso la regione.
  Nel frattempo l'IGEA opera per garantire il mantenimento in sicurezza del sito minerario dismesso svolgendo le attività di custodia e gestione, che comprendono l'esercizio del sistema di pompaggio delle acque, il mantenimento in efficienza e in sicurezza di canalizzazioni, dighe, argini e scavi, la sorveglianza del cantiere ed eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  La gestione ordinaria, indispensabile per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, verrà portata avanti fino alla completa esecuzione degli interventi previsti nel progetto di bonifica.
  In merito a quanto segnalato nel corpo dell'interrogazione, è stato precisato che il piano della caratterizzazione ha evidenziato che le acque contenute nel bacino idrico non sono contaminate da cianuro; questo elemento è presente solo nei sedimenti del fondo del bacino e non si trova mai nelle acque. Inoltre, lo specchio d'acqua all'interno del bacino non «diventa sempre più grande», ma, al contrario, si riduce in conseguenza dei minori apporti rispetto al periodo di esercizio della miniera.
  Pur con le precisazioni sopra riferite, acquisite nel corso dell'istruttoria, la questione appare di una certa rilevanza, tanto che il Ministero dell'ambiente, pur trattandosi di una competenza strettamente regionale, provvederà a tenersi costantemente informato circa gli sviluppi della situazione, valutando, se del caso o richiesto, di offrire la propria collaborazione istituzionale, direttamente o per il tramite dell'ISPRA.

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ALLEGATO 4

5-05776 Castiello: Iniziative del Governo per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il procedimento ordinario per l'istituzione dei parchi nazionali è disciplinato dalle leggi n. 394/91 e n. 426/98 e dal decreto legislativo n. 112/98. In breve, tale procedimento prevede che il Ministero dell'ambiente, sulla base del confronto attivato con gli Enti interessati, predisponga la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco nonché la relativa disciplina di tutela provvisoria e che su di esse sia acquisita l'intesa della regione ed il parere della Conferenza Unificata; il Parco verrà, quindi, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  L'avvenuta nomina, tuttavia, del Commissario ad acta disposta con DPCM del 4 agosto 2014 nella persona del dott. Giuseppe De Dominicis, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 225 del 2010, ha previsto un regime «straordinario» per la istituzione del Parco nazionale della costa teatina, ancorché non derogatorio, attribuendo al medesimo Commissario l'incarico di predisporre ed attuare ogni intervento necessario ai fini della istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, attraverso la delimitazione provvisoria dei relativi confini sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni, secondo le procedure dell'articolo 34 della legge-quadro n. 394 del 1991.
  Da tale momento il Ministero dell'ambiente non ha più rivestito alcuna competenza nel procedimento istitutivo del Parco. Inoltre, a seguito della nomina del Commissario ad acta e su sua formale richiesta, nel dicembre 2014 è stata fornita copia al medesimo della documentazione relativa al procedimento sino ad allora condotto dal Ministero ritenuta utile ai fini dello svolgimento del suo incarico, ivi compresa una ipotesi preliminare per la perimetrazione del Parco scaturita da una attività concertativa di riunioni e tavoli tecnici tenuti con le competenti istituzioni locali.
  Allo stato delle cose, quindi, il Ministero dell'ambiente non può in questa fase svolgere alcuna funzione volta all'esame o al riesame di iniziative poste legittimamente in essere dal Commissario ad acta in esecuzione dei compiti ad egli istituzionalmente attribuiti, ovvero sostituirsi ad esso nello svolgimento dei rapporti concertativi.
  Nondimeno, lo stesso Ministero non mancherà di esprimere il proprio parere, qualora e nei limiti di una eventuale richiesta, nonché di esercitare in pieno le proprie funzioni nella fase successiva alla adozione del pertinente decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco.

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ALLEGATO 5

5-05777 Mariani: Iniziative del Governo per armonizzare la normativa italiana con quella europea in materia di classificazione dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 «che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» e la Decisione 2014/955/UE «che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
  Il regolamento 1357/2014 contiene le nuove indicazioni comunitarie necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.
  La Decisione 2014/955/UE invece modifica l'elenco europeo dei rifiuti introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo gli articoli 2 e 3 della Decisione 2000/532/CE e ritoccando l'introduzione dell'allegato.
  Le nuove disposizioni dell'Unione europea sono diventate applicabili nel nostro ordinamento giuridico a partire dal 1o giugno 2015.
  Con l'intento di sanare il disallineamento normativo che si sarebbe venuto a creare dal 1o giugno, è stato costituito presso il Ministero dell'ambiente, un apposito gruppo di lavoro che ha predisposto lo schema di decreto con lo scopo di allineare la vigente normativa nazionale ai contenuti delle suddette normative dell'Unione europea apportando i correttivi necessari agli allegati D e I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  Come prescritto dall'articolo 264, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sullo schema di decreto sono stati acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, unitamente al preventivo parere dell'ISPRA.
  È stato poi acquisito il necessario parere della Conferenza unificata, nonché il parere del Consiglio di Stato, in data 15 maggio 2015, che ha espresso alcune osservazioni debitamente recepite nello schema di decreto. L’iter ha avuto seguito con l'invio del provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla quale si attende il prescritto «nulla osta».
  Non appena verrà acquisito il Nulla Osta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il provvedimento, sottoscritto dai Ministri interessati, sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione (articolo 17, comma 4, della legge 400 del 1998).
  Tuttavia, la competente Direzione generale del Ministero sta predisponendo una circolare per fornire i necessari chiarimenti in merito alle implicazioni pratiche che derivano dall'applicazione delle citate disposizione dell'Unione europea, nonché alla relazione di queste ultime con il vigente quadro legislativo nazionale.