CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
  si valuti l'opportunità di inserire nell'allegato B del disegno di legge le seguenti direttive:
   UE 2014/80 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (termine di recepimento 10 luglio 2016);
   UE 2014/101 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (termine di recepimento 20 maggio 2016);
   UE 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);
   UE 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016).

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione,
   esaminato il disegno di legge in titolo recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea- Legge di Delegazione europea 2014»,
   premesso che:
    l'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
    la norma de quo è finalizzata all'attuazione dei principi di razionalizzazione, semplificazione, armonizzazione e non duplicazione dei procedimenti autorizzatori in materia ambientale – con particolare riferimento alla procedura di VIA, della quale si offre una nuova definizione all'interno della Direttiva 2014/52/UE – secondo i criteri dettati dalla c.d. regolamentazione intelligente (smart regulation) nell'ottica di uno snellimento delle regole amministrative e di una maggiore partecipazione del «pubblico» al processo decisionale attraverso il rafforzamento della qualità delle informazioni in termini di disponibilità, trasparenza e tempestività (portale elettronico dedicato ed obblighi di pubblicazione);
    si procede ad una revisione e razionalizzazione del regime sanzionatorio (sospensione dei lavori ed adeguamento dell'opera, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi) e all'introduzione del criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità inerenti al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e di protezione sanitaria della popolazione nel caso di incidenti o calamità naturali (popolazione, salute umana e territorio sono espressamente considerati quali fattori oggetto di impatto);
    si richiede, inoltre, una maggiore sinergia, coordinamento e coerenza con le altre discipline UE (Direttive habitat, uccelli, acque, rifiuti, emissioni industriali al fine di evitare il più possibile fenomeni di duplicazione del monitoraggio), soprattutto in considerazione delle nuove tematiche di carattere ambientale (biodiversità, territorio ed uso sostenibile del suolo, popolazione e salute umana, rischio per il patrimonio culturale e cambiamento climatico);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) nella relazione della Commissione del 23 luglio 2009 sull'applicazione e l'efficacia della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, che precede la direttiva 2011/92/UE, veniva sottolineata la necessità di migliorare i principi della valutazione dell'impatto Pag. 66ambientale dei progetti e di modificare la direttiva 85/337/CEE, con particolare riferimento alla procedura di c.d. screening, alla qualità della procedura di VIA, al coinvolgimento del pubblico sin dalle prime fasi del procedimento, al coordinamento con altre direttive comunitarie in materia ambientale;
   b) con la direttiva 2014/52/UE viene ulteriormente evidenziata la necessità di apportare modifiche alla disciplina in materia di VIA, e dunque alla direttiva 2011/92/UE, al fine di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale;
   c) la direttiva in questione presenta pertanto forti elementi di novità e il suo recepimento, in tempi brevi, è da considerarsi una autentica priorità tanto più che in materia ambientale, alla violazione delle disposizioni non corrisponde una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva;
   d) le motivazioni che hanno indotto al superamento della precedente direttiva 2011/92/UE sono ben descritte nei 42 «considerando» che accompagnano il testo, tuttavia, essendo la direttiva uno strumento di indirizzo generale, riteniamo opportuno indicare alcuni punti critici sui quali si rende necessario un «rafforzamento» in sede di recepimento; Di particolare rilievo e degni della massima attenzione sono i seguenti punti:
     il «considerando» n. 9, in merito all'uso sostenibile del suolo e alla necessità che i progetti pubblici e privati limitino il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, è oggetto di stretta attualità; appare pertanto necessario pervenire quanto prima all'approvare di una normativa nazionale nonché contribuire nelle sedi opportune al rafforzamento della normativa europea;
     la verifica del «cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane « al fine di «meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio» citata nel «considerando» n. 16, non viene esplicitata né nel testo né negli allegati della direttiva, se non per l'inserimento del «paesaggio» tra i fattori oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva. La centralità del paesaggio italiano, così come definita dall'articolo 9 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 151 del 24 giugno 1986, afferma con forza la tutela dell'ambiente come valore costituzionale primario in quanto espressione dell'interesse diffuso dei cittadini. Si ritiene pertanto opportuno che in sede di recepimento venga esplicitata quantomeno la verifica dell'impatto visivo dei progetti sul paesaggio;
   e) si condividono inoltre le ulteriori criticità segnalate da ISPRA, nella sua analisi pubblicata nel dicembre 2014, ove si rileva che rispetto agli obiettivi della direttiva del 2011/92/UE la direttiva 2014/52/UE non affronta alcune questioni rilevanti. In particolare, si sottolinea che non è stato riportato l'obiettivo previsto nel «considerando» n. 12 in merito alla disciplina dei progetti in ambiente marino, anche in riferimento alle prescrizioni della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi; non viene esplicitata la verifica dell'impatto visivo dei progetti indicata nel «considerando» n. 16; si rileva la mancata previsione di concreti strumenti per l'attuazione delle misure di compensazione e mitigazione di cui al «considerando» n. 35, nonché l'assenza di indicazioni in merito all'integrazione tra la VIA e la VAS («considerando» n. 37). Viene, inoltre, evidenziata l'assenza di indicazioni in merito a talune tematiche di particolare rilievo, con particolare riferimento alle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi non convenzionali (shale gas) e alla necessità di Pag. 67coordinare le disposizioni in materia di VIA con la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale (Direttiva Inspire 2007/2/CE);
   f) la direttiva 2014/52/UE introduce ulteriori profili per i quali si ritiene necessario un tempestivo intervento normativo in fase di recepimento e sui quali i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 14 del presente disegno di legge non si soffermano. In particolare, si segnala la mancanza di indicazioni in merito ai seguenti aspetti:
    la previsione di misure che assicurino l'indipendenza tra autorità competente e committenti al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. L'articolo 9-bis introdotto dalla direttiva 2014/52/UE afferma, infatti, che «Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»;
    il rafforzamento della partecipazione del pubblico al procedimento e al processo decisionale, garantendo un flusso più efficace ed efficiente delle informazioni ai fini della accessibilità e fruizione delle stesse e prevedendo adeguate forme di consultazione, anche nei casi di procedure di VIA transfrontaliere. In particolare, la direttiva 2014/52/UE introduce ulteriori disposizioni in materia di partecipazione al procedimento del pubblico e di tutti gli enti interessati. Le informazioni devono essere tempestive e rese disponibili anche in formato elettronico (la nuova direttiva fa riferimento ad «un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili»), oltre che mediante pubblicazione sulla stampa o mediante il lancio di pubbliche consultazioni;
    la previsione di un livello di dettaglio delle informazioni che il committente deve fornire sulle possibili soluzioni alternative, compresa l'alternativa zero. La direttiva nel «considerando» n. 18 e nelle disposizioni di modifica, precisa che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, che compete al committente del progetto, dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame da quest'ultimo che sono pertinenti a tale progetto, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto;
    inoltre, in riferimento all'impatto ambientale cumulativo dei progetti, occorre valutare l'opportunità di coniugare la semplificazione delle procedure con l'esigenza di garantire una elevata tutela di protezione ambientale evitando un frazionamento artificioso dei progetti che possa abbassare il livello di tutela dell'ambiente;
   g) la normativa nazionale sulla valutazione di impatto ambientale è stata recentemente modificata con il decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando il codice dell'ambiente (Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152), al fine di superare le procedure di infrazione 2009/2046 e 2013/2170 e si ritiene necessario che gli ulteriori interventi normativi di recepimento della direttiva 2014/52/UE siano accompagnati da un complessivo intervento di coordinamento e armonizzazione normativa;
   h) l'articolo 15 reca criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle Pag. 68sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Si auspica che la disciplina dei controlli che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda che l'analisi delle acque avvenga con cadenze temporali più frequenti rispetto alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva, con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili e con una disciplina specifica affinché l'obbligo di informazione alle popolazioni sia effettivo, efficace e aggiornato;
   i) l'articolo 16 introduce un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, con particolare riferimento agli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine. Il criterio indicato prevede l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, misure di protezione dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva. La complessità dei contenuti della direttiva renderebbe opportuna l'istituzione di un tavolo di lavoro e di confronto anche al fine di pervenire ad una disciplina organica della materia che consenta un'applicazione rigorosa ed effettiva delle disposizioni più restrittive.
Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

7-00679 De Rosa: Sulle certificazioni dei sistemi di gestione dei RAEE.

RIFORMULAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo RAEE), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono;
    in Italia la materia è regolamentata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
    al capo I del decreto legislativo 49 del 2014, «Sistemi di gestione dei RAEE», la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 9 («I sistemi individuali») e del comma 10 dell'articolo 10 («I sistemi collettivi») è poco chiara, e potrebbe quindi creare qualche dubbio interpretativo. La ratio della norma è quella di prevedere un'adeguata certificazione che garantisca la correttezza dell'operato dei sistemi: sebbene l'interpretazione corretta sia quindi quella di prevedere una sola certificazione (ISO o EMAS o altro sistema), l'attuale formulazione potrebbe determinare qualche incertezza tra i soggetti interessati;
    non esplicitando in maniera chiara che una certificazione esclude le altre, qualora fosse attuata in modo erroneo (nel senso cioè di imporre ai sistemi collettivi o individuali sia le certificazioni ISO 9001 e 14001 sia la registrazione EMAS), questa disposizione comporterebbe un inutile aggravio di costi e procedure, essendo ciascuno dei due sistemi di certificazione, da solo, sufficiente a garantire il raggiungimento dei requisiti richiesti dal decreto,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di chiarire il dubbio interpretativo, relativamente alle certificazioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nell'ambito di una circolare già in corso di predisposizione da parte degli uffici ministeriali.
(8-00116) «De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Carrescia, Realacci».