CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05750 Gebhard: Proroga del termine fino al quale può essere effettuata la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con il documento in esame l'onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
  Tale disposizione è stata attuata con i cosiddetti «decreti compensazione» ossia i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012.
  In particolare, il decreto ministeriale del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, fissava al 30 aprile 2012 il termine entro il quale dovevano essere notificati gli atti per poter accedere alla compensazione. Detto termine in seguito è stato prorogato al 30 settembre 2013 dall'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  Ciò premesso, l'onorevole interrogante chiede se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga possibile prorogare la data attualmente prevista (30 settembre 2013) al fine di permettere alle imprese di continuare a compensare anche debiti di recente iscrizione a ruolo, visti gli effetti benefici di tale procedura sulle imprese interessate e nell'ottica della trasformazione della norma da occasionale e d'urgenza a meccanismo strutturale per la compensazione dei debiti della Pubblica Amministrazione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata disciplinata la possibilità di compensare, nell'anno 2014, le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Inoltre, l'articolo 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, «anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma», con rinvio per «le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione», ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.Pag. 57
  A tal proposito, si fa presente che lo schema di decreto di cui al citato articolo 1, comma 19, della legge di stabilità per il 2015, per la compensazione, nell'anno 2015, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014, con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con modalità analoghe a quelle previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, è in avanzata fase di predisposizione.
  In conclusione si osserva, pertanto, che anche a prescindere dall'eventuale proroga della data di efficacia dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (30 settembre 2013) auspicata dall'onorevole interrogante, allo stato attuale rimane salva la possibilità per i contribuenti che ricadono nella citata previsione recata dalla «legge di stabilità 2015» di compensare i ruoli recati dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014 con i propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, laddove questi ultimi siano di importo pari o superiore.

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ALLEGATO 2

5-05751 Causi: Chiarimenti in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con il documento in esame gli onorevoli interroganti sollecitano opportuni chiarimenti in merito alla tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani, in modo da superare le difficoltà interpretative connesse alle disposizioni contenute nell'articolo 18 (pensioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni attualmente vigente tra Italia e San Marino.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Tra Italia e San Marino è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, modificata con un successivo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
  La Convenzione ed il Protocollo di modifica sono stati entrambi ratificati con legge 19 luglio 2013, n. 88 e sono in vigore dal 3 ottobre 2013.
  L'articolo 18 della Convenzione disciplina la tassazione dei trattamenti pensionistici. In particolare, si fa riferimento alle pensioni e retribuzioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego non relativo a funzioni pubbliche (articolo 18, paragrafo 1), soggette a tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario del trattamento, e delle pensioni ed altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale (articolo 18, paragrafo 3), soggetti a tassazione soltanto nello Stato della fonte.
  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, per l'individuazione dell'ambito applicativo delle citate disposizioni convenzionali risulta necessario definire la nozione di sicurezza sociale presente nel medesimo Trattato internazionale.
  Gli onorevoli interroganti segnalano, al riguardo, come, secondo quanto previsto dal paragrafo 28 del Commentario all'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la nozione di sicurezza sociale si riferisca ad un sistema di protezione obbligatoria istituita da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, malattia o morte.
  Sulla questione si è registrato un contrasto interpretativo tra le Autorità di San Marino e l'Agenzia delle entrate.
  Infatti, la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino, recentemente, nella circolare n. 14227 del 2014 del 7 febbraio 2014 ha precisato che tutte le prestazioni pensionistiche, erogate a fronte di contributi obbligatori ai sensi della legislazione sanmarinese, rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 18, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale mentre nel paragrafo 1 del medesimo articolo rientrerebbero unicamente le pensioni erogate sulla base di contribuzioni volontarie da parte del lavoratore.
  In sostanza, dall'interpretazione fornita dalle Autorità sammarinesi consegue che l'insieme delle pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità, erogate dall'ISS a residenti Pag. 59italiani dovrebbero essere assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino.
  Di diverso avviso è invece l'Agenzia delle entrate che in sede di risposta ad un'istanza di interpello fornita dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ad un residente italiano titolare di una pensione di fonte sanmarinese, afferma che le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, nel caso di specie in Italia, restando esclusa la possibilità di fruire del credito previsto dall'articolo 165 del TUIR per le imposte applicate a San Marino.
  In merito al significato da attribuire all'espressione «sicurezza sociale» giova rilevare, altresì, che l'Agenzia delle entrate, con Circolare del 21 luglio 2003, n. 41/E, ha fornito l'interpretazione di tale nozione, per quanto riguarda le Convenzioni con Finlandia, Svezia e Lussemburgo, affermando che essa ricomprende solo i trattamenti non a carattere contributivo, cioè le cosiddette pensioni sociali e quelle di invalidità; di conseguenza tutti gli altri trattamenti erogati in relazione ad un cessato impiego ed al versamento dei relativi contributi (pensioni di anzianità, vecchiaia e reversibilità) rientrano nella regola generale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
  In merito alla fattispecie in esame deve poi richiamarsi quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione – V Sezione Civile – con sentenza del 3 febbraio 2012 n. 1550, relativamente alla pensione pagata ad un residente italiano per un'attività lavorativa svolta in Lussemburgo.
  Nella predetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che la nozione di sicurezza sociale, contenuta nella Convenzione tra Italia e Lussemburgo deve essere interpretata, ai sensi dell'articolo 3, «comma 2» del predetto Trattato internazionale, secondo il significato ad essa attribuito «dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, la detta espressione è indicativa di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona e alla sua dignità e, in quanto tali inviolabili, secondo i princìpi riconosciuti dall'articolo 38 Costituzione... e presenti anche nel diritto internazionale».
  Da ciò deriva che, per la Suprema Corte, nel genere «sicurezza sociale» debba trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale con la conseguenza che sia le pensioni di anzianità che quelle di vecchiaia sono da ricondurre nell'ambito della sicurezza sociale.
  Deve precisarsi che la citata sentenza della Cassazione, riguardando unicamente la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, risulta, in ogni caso, ininfluente ai fini dell'interpretazione del Trattato tra Italia e San Marino che andrebbe, invece, concordata in sede bilaterale.
  Il paragrafo 28 del Commentario al Modello OCSE citato dagli Onorevoli interroganti, prendendo atto della differenza tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, non reca alcuna indicazione univoca rispetto alla fattispecie in esame ma ne rinvia la definizione a negoziati bilaterali tra i Paesi coinvolti.
  Pertanto, al fine di evitare casi di doppia imposizione si rende necessario addivenire ad un accordo di portata generale, tra le Autorità competenti di Italia e San Marino, circa l'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale.
  A tal riguardo si fa presente che, anche se la Convenzione non prevede, come nella generalità dei Trattati per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese, la costituzione di alcuna commissione tecnica deputata all'applicazione della stessa, la problematica in questione è stata oggetto di un tavolo tecnico bilaterale tra rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria italiana e rappresentanti dell'Amministrazione sanmarinese in esito al quale, non sussistendo elementi che possano fare escludere l'attuale imponibilità in Italia dei redditi in questione, le parti si sono riservate la possibilità di verificare eventuali nuove soluzioni in chiave prospettica.