CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DEL RELATORE DI RIFORMULAZIONE DEL SUBEMENDAMENTO 0. 2. 500 (VERSIONE CORRETTA).3 COLLETTI

  Sostituire le parole da: Il credito del direttore responsabile fino alle parole: si applica anche alle procedure in corso con le seguenti: All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) Il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista.».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Sostituire le parole da: Dopo il comma 3 fino alle parole: si applica anche alle procedure in corso con le seguenti: Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: «Art. 6-bis (Modifica al codice civile) 1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente: «5-quater) Il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista.».
0. 2. 500 (versione corretta).3 (nuova formulazione) Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  Il credito del direttore responsabile e del giornalista che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato, ha privilegio generale sui mobili a norma dell'articolo 2751-bis, primo comma, numero 2, del codice civile, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore.
   La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la sentenza ha accertato la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista.
   La presente disposizione si applica anche alle procedure in corso.
2. 500. (versione corretta) Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTO 2. 500 (VERSIONE CORRETTA) COME RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DEL SUBEMENDAMENTO 0. 2. 500 (VERSIONE CORRETTA).3 (NUOVA FORMULAZIONE) COLLETTI, BUSINAROLO, FERRARESI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, SARTI, LIUZZI, VACCA

ART. 6.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica al codice civile).

  1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente: «5-quater) il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista.».
2. 500. (versione corretta) Il Relatore.