CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (S. 1934 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1934, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati;
   rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulla valutazione e sulla formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);
   osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 12, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;
   rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli Pag. 268del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; princìpi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; princìpi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);
   osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
   ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si armonizzi la disciplina recata dall'articolo 4, comma 12 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni;
   2) all'articolo 22, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera e) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera f) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera g) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Pag. 269

ALLEGATO 2

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (S. 1880 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1880, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico televisivo», adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;
   rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e)) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m));
   rammentato altresì il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa.

Pag. 270

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3123, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014», approvato dal Senato;
   rilevato che, sullo schema del disegno di legge, il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;
   rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 271

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.