CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Atto n. 155);
   valutate positivamente le disposizioni del provvedimento in esame, volte ad adeguare le definizioni della disciplina nazionale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, alla normativa europea, della quale viene chiarito l'ambito di applicazione;
   evidenziato che:
    un sistema efficace di regole e disincentivi economici alla produzione di emissioni climalteranti è essenziale per assicurare l'attuazione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, orientando in modo opportuno le scelte di investimento delle imprese e garantendo un maggior rispetto dell'ambiente;
    il sistema EU-ETS ha vissuto un periodo di sostanziale inefficacia evidenziato in modo drammatico dal crollo del valore delle quote di CO2 equivalente ammesse allo scambio, che ha reso necessaria una riforma dello stesso sistema a livello comunitario;
    è stato raggiunto nel mese di maggio un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per arrivare ad una riforma del sistema EU-ETS e anticiparne l'attuazione al 2019, anziché al 2021, come inizialmente previsto;
    rimane da valutare la definizione di altre misure fiscali che consentano di attribuire un onere economico adeguato alle attività che determinano gravi esternalità negative e pesanti impatti in termini di aumento della temperatura media globale;
   considerato che:
    proprio nel mese di dicembre di quest'anno si svolgerà a Parigi il vertice delle Nazioni Unite sul clima nel quale i 194 Paesi aderenti alla Convenzione sul cambiamento climatico dovranno raggiungere un accordo globale vincolante di riduzione delle emissioni climalteranti, in grado di perseguire l'obiettivo di contenimento delle emissioni, in modo da non superare la soglia critica dei due gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale;
    la necessità di una politica di carbon pricing efficace, e dunque di definizione di una tassazione adeguata sulle attività che producono emissioni climalteranti e di un sistema di regole coerenti e stabili nel tempo, è da lungo tempo sostenuta da molti organismi internazionali, quali la Banca Mondiale, ed è stata richiesta ai Governi anche da parte degli Pag. 180amministratori delegati di sei tra le principali compagnie attive nel settore degli idrocarburi nel mondo (BG, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil, Total), le quali si dichiarano consapevoli del fatto che il cambiamento climatico è sfida centrale per il nostro mondo e dell'opportunità di avere un sistema di tassazione e di regole chiare, uniformi e stabili in grado di orientare le scelte di investimento delle grandi compagnie verso attività a basso impatto di carbonio;
   ritenuto che:
    rispetto al sistema EU-ETS è opportuno dare soluzione tempestiva alla richiesta di rimborso spettante ai nuovi entranti;
    è opportuno allineare con maggiore aderenza la normativa italiana alla decisione europea 2011/278/CE con particolare riferimento alla definizione di cessazione totale o parziale di attività di un impianto che produce emissioni climalteranti e alle modifiche di funzionamento di tali impianti;
    è opportuno avviare un confronto tra l'esperienza italiana e quanto avviene in altri Paesi come la Germania o il Regno Unito riguardo alla compensazione dei costi indiretti della CO2 a vantaggio delle industrie maggiormente energivore;
    l'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri designano un'Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS;
    l'articolo 10, comma 3, lettera i), della medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di CO2 destinati a finalità ambientali può essere utilizzato per «coprire spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario»;
    l'articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013 prevede che il Comitato ETS, in qualità di Autorità nazionale competente, svolge le proprie funzioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento, compenso, né rimborso spese;
    in considerazione dei numerosi e rilevanti compiti affidati al Comitato ETS, andrebbe garantito dai membri del Comitato un impegno costante e continuativo più facilmente reperibile da figure professionali esperte con adeguato riconoscimento economico;
    il riconoscimento di una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consentirebbe di mantenere in capo a quest'ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni senza trasferire la completa gestione delle procedure ai prefetti, come previsto all'articolo 1, comma 9, lettera f),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera f), al fine di mantenere in capo al Comitato la funzione di irrogazione delle sanzioni;
   2) si integri lo schema di decreto prevedendo all'articolo 1, comma 2, la seguente lettera «i) al comma 15 le parole «del predetto Comitato e» siano soppresse,» in modo da garantire un riconoscimento economico ai componenti del Comitato in linea con quanto disposto dalla direttiva;
   3) si garantiscano tempestivamente e con congruo anticipo forme di pubblicità relative alle convocazioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni dello stesso, anche prevedendo una newsletter alla quale possano iscriversi enti, comitati, associazioni, organi di informazione, singoli cittadini interessati;
   4) si assicuri trasparenza nella selezione dei membri del Comitato ETS attraverso l'introduzione di forme di selezione Pag. 181pubblica dei candidati in base alla determinazione di criteri minimi per la selezione;
   5) si consenta ai soggetti interessati di fare richiesta di audizione presso il Comitato ETS, motivando eventuali dinieghi;
   6) si preveda la possibilità di assegnare i rimborsi spettanti ai «nuovi entranti» nel più breve tempo possibile;
   7) si allineino, ove necessario, gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 25 e 26 del decreto legislativo n. 30 del 2013 alla decisione 2011/278/UE per dare massima efficacia al sistema di disincentivo economico alle emissioni climalteranti, evitando oneri impropri alle imprese italiane;

  e con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare nel suo complesso il sistema EU-ETS – e dunque l'intera materia dello schema di decreto, oggetto del presente parere – alla luce dei risultati conseguiti, purtroppo scarsi, nel disincentivare le attività che producono emissioni climalteranti e quindi nel ridurre le emissioni stesse e della necessità di definire e attuare un sistema efficace di tassazione del carbonio e delle altre emissioni climalteranti con regole chiare, coerenti, uniformi e stabili nel tempo per orientare le scelte di investimento delle imprese verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici,
   premesso che:
    il provvedimento de quo intende apportare ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 30 del 2013 per un adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e per renderne più celere l'applicabilità e l'efficacia, in considerazione della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM, che l'Europa ha avviato, nei confronti dell'Italia, per l'ipotesi di violazione del diritto comunitario (rispetto agli articoli 3, 4 e 29 del succitato decreto), in riferimento alle procedure di assegnazione al trasporto aereo delle quote di emissioni di gas a effetto serra;
    il presente schema di decreto, in particolare, vuole regolamentare e dare indicazioni sul sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – ETS – relativo agli operatori aerei e agli impianti fissi, attenendosi ai livelli di regolazione della normativa europea;
    l'atto regola il sistema dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, nonché il monitoraggio e la comunicazione, al fine di promuovere la riduzione delle emissioni per ottenere crediti di scambio validi sul territorio comunitario, col fine di mantenere gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto;
    il sistema del «cap and trade», adottato dall'Unione Europea con la direttiva 87/2003, è stato proposto originariamente – attraverso l'elaborazione di un Piano europeo e relativa ripartizione delle quote per ciascuna unità produttiva all'interno dei singoli Paesi – come strumento per la riduzione delle emissioni da parte dei settori industriali più inquinanti e per la promozione di investimenti in tecnologie avanzate a bassa emissione;
    la direttiva 2009/29/CE, di modifica della direttiva ETS del 2003, regola il sistema comunitario di scambio di quote relativo al periodo 2012-2020, con l'obiettivo di riduzione del 21 per cento nel 2020 – per l'Italia del 13 per cento – rispetto al 2005 e di indicare l'orientamento da seguire per raggiungere gli obiettivi fissati unilateralmente a livello comunitario per il 2030;
    dal 2013 la direttiva 2009/29/CE ha previsto il passaggio a un sistema di aste per l'acquisto, i cui proventi, almeno in parte – gestiti dai singoli Stati membri – sarebbero stati utilizzati in progetti di carattere ambientale. Tuttavia la crisi economica ha alterato la funzionalità del sistema, provocando un eccesso di offerta di permessi di emissioni, a causa dell'immissione sul mercato dei crediti avanzati alle aziende che hanno ridotto la propria produzione;Pag. 183
   considerato che:
    nei periodi 2005-2007 e 2008-2012, l'assegnazione di quote gratuite ha portato alla creazione di un mercato speculativo dominato dai grandi istituti finanziari, intermediatori e società di consulenza, senza contribuire alla reale riduzione delle emissioni;
    sebbene la direttiva 29/2009/CE preveda per il periodo 2013-2020 una riduzione progressiva delle quote rispetto al fabbisogno dichiarato, pari all'1,74 per cento l'anno, la Commissione stima che in condizioni normali il mercato delle aste di CO2 impiegherebbe oltre un decennio prima di riassorbire le quote in eccedenza;
    al fine di riequilibrare il mercato, infatti, la Commissione ha presentato la proposta di istituzione di una riserva stabilizzatrice di quote di CO2, da rendere operativa a partire dal 2021 (primo anno del quarto periodo), da far funzionare come strumento di compensazione, che sarà votata dal Parlamento l'8 settembre 2015;
    secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC, l'Italia figura tra i Paesi a più alta vulnerabilità rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Inoltre la gravità degli scenari prospettati, sempre nel suddetto rapporto, a livello globale, e la crisi climatica in atto rendono stringente adottare strumenti efficaci di riduzione delle emissioni e capaci di agire rapidamente. Ogni ritardo e posticipazione del problema, infatti, aumenta la quantità di CO2 emessa in atmosfera e consuma, irrimediabilmente, il budget emissivo rimanente per mantenere l'aumento di temperatura medio sotto i due gradi centigradi;
    il quadro emissivo che attualmente stiamo seguendo molto probabilmente ricalca e forse supera lo scenario IPCC più pessimistico (RCP 8.5), con un aumento di temperatura di oltre 4 gradi entro fine secolo. Gli scenari di mitigazione prevedono una riduzione assai drastica (40 per cento-70 per cento) entro metà secolo per arrivare ad emissioni quasi zero entro il 2100;
    risulta evidente che lo schema ETS, ad oggi, abbia fallito nel ridurre le emissioni, lasciando eccessiva libertà, ad esempio nelle strategie alternative alla riduzione. Nella prima fase, infatti, sono stati rilasciati troppi permessi, con un surplus di 267 MtCO2, coprendo solo il 4 per cento delle emissioni totali, con il risultato del collasso dei prezzi e della mancata riduzione delle emissioni. La seconda fase ha migliorato lievemente la situazione, presumibilmente per effetto della crisi economica, pur rimanendo largamente inefficace nel ridurre le emissioni;
    per quanto riguarda i crediti «offset» generati da progetti di risparmio energetico in paesi in via di sviluppo, attraverso il cosiddetto Clean Development Mechanism (CDM), circa 80 per cento dei crediti derivano da progetti di distruzione di gas, come il trifluorometano (HFC-23). Tali progetti avvengono spesso in impianti cinesi e finiscono per incentivare la produzione di questo potente gas serra con effetti distruttivi per l'ozono;
    l'ETS, paradossalmente, ha finito per essere più uno schema incentivante per le industrie inquinanti, con un guadagno stimato da parte del settore energia di 19 miliardi di euro nella prima fase e di 71 miliardi nella seconda;
    l'inserimento dell'aviazione, certamente apprezzabile, rimane inoltre seriamente limitato dall'elevatissimo cap (97 per cento delle emissioni medie 2004-2006) e dal fatto che il settore riceverà l'82 per cento di permessi emissivi a titolo gratuito e dal fatto che, attualmente, il costo per tonnellata emessa è inferiore alle agevolazioni fiscali ai carburanti per aviazione. Nel conteggio delle emissioni, inoltre, viene considerata soltanto la CO2, trascurando il contributo delle scie di condensazione e dei gas di scarico;
    occorrerebbe quindi chiedersi se lo schema ETS sia davvero riformabile, anche alla luce delle passate esperienze di trading di quote emissive,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di riconsiderare il sistema stesso ETS – e dunque la riforma dello schema di decreto, oggetto del presente parere –, alla luce degli effetti trascurabili e, invece, dei reali risultati conseguiti per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla regolamentazione dei settori più inquinanti. Infatti, in considerazione delle passate esperienze di trading di quote emissive, finora registrate, il sistema ETS non risulta uno strumento di supporto per fronteggiare l'emergenza climatica, che rappresenta ormai la priorità delle politiche nazionali e internazionali;
   b) si valuti l'opportunità di potenziare i dispositivi di controllo ed eliminare i margini di speculazione finanziaria sui costi di impresa finalizzati all'abbattimento delle emissioni;
   c) si valuti l'opportunità di modificare le disposizioni in merito all'assegnazione dei proventi delle aste in senso di una maggiore efficienza delle allocazioni, da destinare integralmente al finanziamento di ricerca e sviluppo di tecnologie e pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
   d) si valuti l'opportunità di garantire tempestivamente e con congruo anticipo forme di pubblicità relative alle convocazioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni dello stesso;
   e) si valuti l'opportunità di assicurare trasparenza nella selezione dei membri del Comitato ETS attraverso l'introduzione di forme di selezione pubblica dei candidati in base alla determinazione di criteri minimi per la selezione;
   f) si valuti l'opportunità di prevedere che la nomina del Consiglio direttivo avvenga attraverso l'introduzione di forme di selezione pubblica con avviso pubblico e che, nella determinazione dei profili idonei, vengano valutati in via prioritaria i candidati provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
   g) si valuti l'opportunità di prevedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, l'avvio, tramite la segreteria tecnica, di una newsletter digitale, alla quale possano iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione, al fine di informare tempestivamente sulle convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, sulle decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; si valuti l'opportunità altresì di prevedere la pubblicazione di tutti i verbali dei pareri del Comitato sul sito web del Ministero dell'Ambiente;
   h) si valuti l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di fare richiesta di audizione presso il Comitato, stabilendo l'obbligo di motivazione di eventuali dinieghi.