CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02532 Benamati: Trasferimento dei dipendenti della società Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, si è concluso l'iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante le tabelle di equiparazione propedeutiche all'espletamento della prova selettiva di verifica dell'idoneità prevista dall'articolo 12, c. 18-bis, del decreto-legge 95/2012, per i dipendenti di Buonitalia che avrebbero dovuto essere trasferiti all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prova, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in fase di redazione dei bandi, si è innanzitutto posta il problema dell'interpretazione dell'articolo 12, c. 18-bis, del decreto-legge 95/2012 alla luce della normativa generale di accesso alla PA.
  L'unico accenno a procedure selettive è rinvenibile nel disposto dell'articolo 27, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che prevede la possibilità di selezioni basate sullo svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero su sperimentazioni lavorative.
  Conformemente all'avviso espresso al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e dalle norme sopra citate, sono stati mutuati due principi: da un lato, che la selezione dovesse mirare esclusivamente ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere determinate mansioni, senza alcuna valutazione comparativa; dall'altro, che la selezione dovesse consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, sia pure sotto forma di test scritti ed orali, attesa la necessità di adattare il contenuto della norma alle qualifiche di destinazione, che comprendono i livelli impiegatizio, funzionariale e dirigenziale.
  Rimaneva sicuramente esclusa una selezione per soli titoli, atteso che titoli e professionalità di provenienza degli ex dipendenti di Buonitalia Spa erano già stati valutati ai fini dell'elaborazione della tabella di corrispondenza, come risulta dalle premesse al decreto interministeriale 30 maggio 2014.
  Tale impostazione ha superato il vaglio di legittimità amministrativa sollecitato dagli ex dipendenti Buonitalia, le cui istanze di sospensione dei bandi relativi alle prove d'idoneità sono state rigettate dal TAR Lazio, Sez. III Bis, con propri Decreti (6382, 6383 e 6384) del 12 dicembre 2014.
  Nel dicembre 2014 si è svolta la prova. A quanto risulta nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia Spa ha raggiunto la soglia d'idoneità e non si sono peraltro verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base del quadro ora rappresentato, resta a disposizione per fornire, per i profili di propria competenza, ulteriori elementi che dovessero essere utili.

Pag. 132

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03881 Tullo: Prospettive industriali e occupazionali di Selex ES.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto attiene alle questioni evidenziate dall'Onorevole Interrogante desidero rassicurare sul fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico segue con particolare attenzione l'attuale trasformazione del Gruppo Finmeccanica e la relativa ridefinizione del perimetro di azione delle società controllate dal Gruppo.
  Per quanto attiene, in particolare, la società Selex ES corre l'obbligo di segnalare che la società stessa ha vissuto negli ultimi anni un complesso processo di riorganizzazione che ha visto la fusione di tre importanti realtà – SelexElsag, Selex Galileo e Selex Sistemi Integrati – attraverso un significativo piano di ristrutturazione che aveva l'obiettivo di consolidare l'azienda quale player di riferimento nel settore dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza. In linea con quanto emerge dal Piano Industriale di Finmeccanica, SELEX ES sta attuando il percorso di razionalizzazione delle proprie attività ed efficientando i processi attraverso azioni volte all'ottimizzazione delle linee di business e del proprio portafoglio prodotti su quelle aree e quei programmi considerati core.
  In quest'ambito, sulla base delle informazioni disponibili riteniamo che, pur nel contesto di una possibile revisione della missione di alcune linee di business, Selex ES continuerà a conservare una significativa presenza ligure, tutelando il know how presente e le risorse umane.
  Il Governo ritiene che l'eventuale riassetto di alcuni business non debba certamente essere mirato ad un impoverimento delle realtà territoriali, bensì a creare le condizioni di rilancio e rafforzamento per garantire la competitività e la sostenibilità nel medio – lungo periodo. Riteniamo, infatti, che lo sviluppo del patrimonio industriale, tecnologico ed umano costituisca una direttrice imprescindibile per costruire realtà d'impresa forti e competitive, che continuino a fungere da volano per il tessuto produttivo e sociale delle aree in cui operano.
  Per questo il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a monitorare nei prossimi mesi sulla situazione rappresentata dall'Onorevole Interrogante.

Pag. 133

ALLEGATO 3

Interrogazioni n. 5-04618 Rizzetto: Utilizzo del Fondo per iniziative a favore dei consumatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante fa riferimento alle proteste delle associazioni dei consumatori relativamente alla prassi, sempre più frequente negli ultimi anni, dell'utilizzazione dei fondi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ora AGCM) per dare copertura finanziaria a provvedimenti normativi, la cui natura è del tutto estranea alla disposizione di cui all'articolo 148 della legge 388/2000 (finanziaria 2001).
   La citata previsione normativa, infatti, fissa un principio fondamentale, ossia che le entrate derivanti dalle sanzioni inflitte dall'AGCM siano destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, al fine di compensare o in qualche modo risarcire i consumatori e/o utenti per gli effetti lesivi che hanno subito dai comportamenti scorretti tenuti dalle imprese sanzionate.
  Venendo alle specifiche questioni poste dall'interrogante, si può in primo luogo confermare che il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza dei fatti rappresentati.
   Lo stesso ha, infatti, costantemente manifestato nelle opportune sedi la propria contrarietà ai diversi provvedimenti che hanno inciso negativamente sulla corretta applicazione della Legge di cui all'articolo 148 della finanziaria del 2001, rimarcando la specificità della norma, oltre che l'importanza del fondamentale principio che ne sta alla base, senza dimenticare che i predetti fondi costituiscono di fatto l'unica fonte di finanziamento della politica dei consumatori in Italia.
   A tale proposito, si è positivamente orientati ad individuare soluzioni che consentano, a partire dal corrente anno, di utilizzare in modo più stabile e certo le risorse che derivano dalle multe antitrust, almeno fino al concorso di importi annuali sufficienti ed adeguati, per la loro ordinaria destinazione legislativamente prevista per interventi ed iniziative a favore dei consumatori.
  Posso confermare inoltre che tale orientamento ha già trovato prime positive assicurazioni sia nei contatti a tal fine intercorsi fra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia, sia in concreto, nelle prime riassegnazioni di somme che il Ministero dell'economia ha effettivamente effettuato per il corrente anno all'apposito fondo costituito presso il Ministero medesimo, per un importo complessivo già di oltre 11 milioni di euro.
  Ove tali riassegnazioni delle somme man mano affluite all'entrata proseguano da parte del Ministero dell'economia e delle finanze anche nei prossimi mesi, sarà certamente a breve possibile sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto ministeriale di ripartizione per l'anno 2015 delle somme in questione fra le diverse potenziali iniziative realizzabili a favore dei consumatori.
   Si potrà assicurare, in tal modo, almeno la copertura finanziaria ad iniziative Pag. 134il cui obbligo di finanziamento discende da precise disposizioni europee, oltre a garantire continuità ad indispensabili attività in tema di sicurezza prodotti e vigilanza del mercato, nonché ad altre necessarie iniziative di informazione ed assistenza ai consumatori nell'esercizio dei loro diritti, tra cui i richiamati progetti e i programmi da realizzare con le associazioni dei consumatori e con le Regioni.

Pag. 135

ALLEGATO 4

Interrogazioni n. 5-04934 Prodani: Posizione del Governo in relazione all'impianto GNL di Zaule.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il progetto del terminale di Zaule, che risponde all'esigenza di un aumento della capacità di importazione di GNL prevista dalla Strategia Energetica Nazionale, approvata nel marzo 2013 dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per soddisfare le esigenze di diversificazione e di sicurezza d'approvvigionamento di gas, nonché per lo sviluppo dell'Italia come Hub sud-europeo, è stato incluso (unico terminale di rigassificazione italiano) nella prima lista dei «Progetti di Interesse Comune» (PCI).
  Tale elenco è stato sostanzialmente composto a partire dai piani decennali dei gestori delle reti energetiche ed integrato da richieste di inserimento di progetti effettuate direttamente dagli investitori privati, fra cui il progetto Zaule, per il quale il Regolatore austriaco ha attestato il beneficio transfrontaliero, condizione necessaria nel caso di stoccaggi di gas e terminali di rigassificazione di GNL, che per definizione non possono che essere collocati nel territorio di un solo Stato Membro.
  In data 24 luglio 2013 la riunione del gruppo decisionale sui PCI tenutasi a Bruxelles ha definito la lista dei progetti energetici, successivamente sottoposti alla Commissione europea, la quale ha adottato la lista definitiva con atto delegato. In tale lista è rimasto il progetto con il nome «Onshore LNG Terminal in the NorthernAdriatic».
  Nella succitata lista il progetto è stato denominato come «rigassificatore in terraferma nel Nord Adriatico» proprio per tener conto di una sua possibile delocalizzazione nell'area del Nord Adriatico, come previsto dal decreto di sospensione della VIA adottato nel mese di aprile 2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
  A seguito della citata sospensione per sei mesi dell'efficacia del Decreto di compatibilità ambientale, adottata dall'ex Ministro Clini, non essendosi verificata nessuna delle due ipotesi ivi previste (una diversa localizzazione dell'impianto o una modifica del piano portuale da parte dell'Autorità Portuale che aveva segnalato una possibile incompatibilità del progetto con il futuro previsto incremento dei traffici portuali), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento di revoca, con ciò ponendo questo Ministero, attesa la natura endoprocedimentale della V.I.A., nella condizione di dover sospendere l'iter del proprio procedimento in attesa del provvedimento di revoca.
  Tale era la situazione quando è stato risposto da parte del Governo all'interrogazione presentata dall'On. Interrogante nel giugno 2014.
  In seguito, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 6 febbraio 2015, avendo riesaminato la questione attraverso un nuovo pronunciamento della Commissione tecnica VIA-VAS, ha espresso un parere di conferma della VIA «previa attenta valutazione Pag. 136della ulteriore documentazione pervenuta», affermando «che non si evidenziano incompatibilità ambientali tra le previsioni del Piano Regolatore Portuale di Trieste ed il progetto del rigassificatore GNL di Zaule».
  Pertanto, in conseguenza della citata ultima nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questo Ministero ha dovuto riaprire i termini del procedimento di autorizzazione, chiedendo comunque alla società proponente, dato il tempo trascorso, la permanenza dell'interesse alla realizzazione del progetto.
  Avendo detta società confermato l'interesse all'autorizzazione per la costruzione ed esercizio del Terminale, il MiSE ha convocato, ai sensi della norma sul procedimento amministrativo, la conferenza dei servizi per l'11 giugno prossimo, cui parteciperanno tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate.
  Per quanto sopra premesso, si ribadisce quanto già in precedenza evidenziato in occasione della risposta ad atti di sindacato ispettivo parlamentare di uguale contenuto, ossia che il Ministero non può negare l'autorizzazione se non in presenza di motivi giuridici ostativi, né tanto meno rientra nelle sue competenze entrare nel merito della possibile incompatibilità dell'infrastruttura con l'attività del Porto di Trieste, essendo tale questione esaminata e risolta in sede di valutazione di compatibilità ambientale.
  Infine, preme far presente che il Ministero dello Sviluppo Economico non potrà, comunque, rilasciare alcuna autorizzazione dell'infrastruttura senza un'intesa con la Regione Friuli Venezia-Giulia.

Pag. 137

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05470 Bombassei: Introduzione di una normativa quadro in materia di geotermia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La fonte di energia geotermica, di cui l'Italia è ricca, è una fonte di energia rinnovabile con un grande potenziale di sviluppo che, se adeguatamente incentivata, consentirà di raggiungere più facilmente l'obiettivo previsto dal documento di strategia energetica nazionale (SEN, 2013) del 25 per cento di energia prodotta da fonti pulite.
  La geotermia rappresenta, nella situazione attuale, il 10 per cento dell'energia risultante da fonti rinnovabili italiane e si prevede che, con strumenti legislativi adeguati, oltre quelli già posti in essere, possa raddoppiare entro breve tempo.
  Un adeguato sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche, che rispetti l'ambiente ed il territorio, è positivo per l'economia, la crescita e l'occupazione. La complessità, stratificazione e farraginosità del quadro regolatorio incidono fortemente sulla realizzazione dei progetti e limitano la possibilità di valorizzare le risorse, allungando gli iter autorizzativi. Il Governo ritiene che si debba favorire un nuovo contesto regolatorio dei settori degli idrocarburi, delle miniere e cave e della geotermia, adeguando le norme e le procedure ai migliori standard. La riforma della regolazione del settore potrebbe andare oltre l'utile esercizio di semplificazione e snellimento della normativa, obiettivo già avviato con l'approvazione del decreto Sblocca Italia, disegnando un nuovo quadro organico, anche attraverso «Codici di Settore», che consentano di cogliere le opportunità di crescita riconosciute dalla Strategia Energetica Nazionale.
  Nel seguito indicherò, peraltro, le specifiche iniziative poste in atto e in corso per consentire lo sviluppo dei progetti geotermici.
  Con il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, modificato dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dall'articolo 28 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, sono stati considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MW e immessa in rete per ciascun impianto.
  Si tratta, dunque, di impianti di taglia non elevata, generalmente caratterizzati da ridotte dimensioni e a basso impatto ambientale, realizzati al fine di verificare la profittabilità industriale di questa nuova tipologia di impianti a emissioni nulle.
  Con la Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, si è inoltre disposto l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche e, con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, si è previsto che i predetti impianti geotermici pilota siano di competenza statale. L'Autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari è il Ministero dello Pag. 138sviluppo economico, il quale, acquisita la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), rilascia il permesso di ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di impianti pilota, d'intesa con la regione interessata.
  Ciò premesso, con riferimento alle iniziative prospettate dall'On.le Interrogante, si segnala preliminarmente come d'altra parte indicato dallo stesso Onorevole, che risulta attualmente al vaglio del Parlamento il disegno di legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione che ha come obiettivo, tra l'altro, quello di ricondurre alla competenza dello Stato le attività relative alla produzione, trasporto e distribuzione di energia, eliminando la competenza concorrente fra Stato e Regioni.
  Tale intervento normativo è finalizzato a superare l'inadeguatezza dell'attuale sistema di governance sotto diversi aspetti. Difatti, molti investimenti nel settore risultano bloccati da anni a fronte del farraginoso sistema burocratico che prevede procedimenti amministrativi lunghi e complessi, con scarso scambio di informazioni tra i vari sistemi di governo regionali e quello statale, non consentendo una valutazione complessiva dei diversi interessi contrastanti.
  La riforma costituzionale, riportando su un piano unitario la materia energetica mira, pertanto, a superare tali criticità, a snellire le procedure amministrative e decisionali anche con riferimento alla localizzazione degli impianti, ai fini della loro razionalizzazione e valorizzazione e a rendere certi i tempi degli investimenti privati, che in questi anni hanno inevitabilmente risentito della conflittualità tra Stato centrale ed Enti locali, cercando, dunque, di superare o quantomeno attenuare la prevalenza degli interessi corporativi locali.
  Oltre tale intervento di rango costituzionale è allo studio un intervento di razionalizzazione e di riordino della materia geotermica, anche alla luce della fase in cui vertono i progetti pilota summenzionati che, una volta realizzati e trascorso il periodo di sperimentazione, potranno contare su una normativa puntuale di riferimento che ne disciplini l'esercizio ordinario.
  Per ciò che riguarda gli interventi già in essere, in conformità agli impegni recentemente assunti dal MiSE, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sta procedendo a realizzare una «zonazione» del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con gli orientamenti europei in materia, nonché all'emanazione di «linee guida» che individuino anche i criteri attraverso i quali definire, a livello nazionale, quali dei siti potenzialmente sfruttabili risultino effettivamente suscettibili di sfruttamento.
  A tal fine è stata convocata una riunione, tenutasi il 18 maggio u.s., con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito della quale si è convenuto di costituire, per le tematiche sopracitate, un apposito Gruppo di Lavoro in ambito CIRM, costituito da un numero ristretto di esperti del settore geotermico, ed in particolare da due docenti universitari facenti parte della Commissione medesima, insieme a due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e a due del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Pag. 139

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05095 Crippa: Attività di verifica e controllo del GSE sugli impianti in esercizio e in costruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'attività di controllo svolta dal GSE, anche rafforzata da precisi indirizzi di azione promossi e sostenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha assunto negli anni crescente importanza in relazione alla rilevanza degli incentivi erogati (solo per la parte di rinnovabili elettriche, si parla di 6,7 miliardi/anno per il fotovoltaico e quasi 5,8 miliardi/anno per le altre fonti).
  La rilevanza delle attività di verifica è stata confermata con l'emanazione del Decreto 31 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (DM Controlli), che ha introdotto una disciplina organica dei controlli per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il DM Controlli dispone, infatti, le modalità di programmazione delle attività di controllo, le modalità operative di effettuazione di controlli con sopralluogo, le attività di supporto in capo ai Gestori di rete, individuando le violazioni rilevanti che comportano la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate e l'eventuale segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per i seguiti sanzionatori di competenza della stessa (alla quale unicamente spetta l'adozione di provvedimenti sanzionatori in senso proprio).
  Il DM controlli prevede, inoltre, che il GSE comunichi semestralmente al Ministero dello sviluppo economico, la programmazione e gli esiti dell'attività. Tale previsione crea i presupposti per un continuo flusso di informazioni e consente al MiSE anche di esercitare il previsto potere di vigilanza sul GSE (l'ultimo report inviato è del 23 marzo 2015) .
  Pertanto, circa il primo dei quesiti posti risulta evidente che i dati citati nell'atto di cui si discute, sono noti al Ministero dello sviluppo economico.
   Quanto alla diminuzione degli esiti negativi nel settore fotovoltaico nell'anno 2013 rispetto al 2012 si osserva che, nel corso dell'anno 2011, l'Italia è stato il primo Paese al mondo in termini di potenza fotovoltaica installata.
  In tale contesto, il GSE nel corso dell'attività di verifica mediante sopralluogo presso 1.941 impianti, di potenza complessiva pari a 976 MW, ha rilevato un significativo numero di irregolarità di vario genere e, conseguentemente, ha adottato provvedimenti di diniego delle tariffe incentivanti o di riconoscimento delle stesse in misura inferiore, nonché provvedimenti di inibizione all'accesso agli incentivi per dieci anni nei casi di dichiarazioni false e mendaci.
  Tali procedimenti di verifica, avviati nel 2011, sono stati poi conclusi nel 2012. E proprio così trova spiegazione l'alta percentuale (34 per cento) di esiti negativi registrata in tale anno.
  Nel 2013 l'attività di verifica del GSE ha riguardato, invece, un consistente numero di impianti anche di piccola taglia, presso i quali è stato riscontrato un minor numero di irregolarità, pari al 5 per cento.
  Si può quindi ritenere che questo scarto così significativo risieda anche in una differenza strutturale del campione osservato, circostanza che porta anche a Pag. 140rendere difficilmente comparabili i due dati, dal momento che si riferiscono a segmenti di impianti e di mercato molto differenti.
  In merito alla segnalata necessità di compiere controlli puntuali ed efficienti sull'operato di ICIM S.p.A., è opportuno chiarire che detta Società, oltre a essere risultata aggiudicataria della gara per l'effettuazione delle verifiche sugli impianti fotovoltaici bandita dal GSE, opera nel campo della certificazione ed ispezione e vanta la certificazione rilasciata all'uopo da ACCREDIA.
  Tale certificazione garantisce che le attività di ispezione e certificazione svolte dai soggetti accreditati rispondano ai più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili. Il GSE, inoltre, procede a un sistematico controllo sulla congruità delle verifiche svolte in outsourcing da ICIM S.p.A., attraverso l'esame di tutta la documentazione di verifica, e redige una nota riassuntiva dell'operato del personale esterno impegnato nei controlli, segnalando le non conformità eventualmente rilevate e adottando, nei casi più gravi, i dovuti provvedimenti disciplinari.
   Per quanto concerne i casi di avvalimento esterno, va rilevato che anche in queste ipotesi la responsabilità del procedimento amministrativo relativo all'attività di verifica resta comunque in capo al GSE, che valuta puntualmente le risultanze derivanti da tutte le attività di controllo nell'ambito delle Commissioni di Verifica. Oltre a questo, il GSE affianca periodicamente il personale ICIM S.p.A. nell'effettuazione delle verifiche, come detto, controllando sistematicamente le attività svolte dal citato soggetto esterno.
  La necessità di un supporto esterno, seppur limitato, è ascrivibile all'assenza di articolazioni territoriali nella struttura del GSE, con la conseguente difficoltà/diseconomicità di svolgere direttamente sopralluoghi su impianti di piccola taglia e ubicati in zone territoriali il cui raggiungimento può risultare disagevole ed economicamente dispendioso.
  In merito ai fondi da destinare al GSE per l'attività di verifica va segnalato che l'articolo 25, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha disposto che «gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività».
  La disposizione ha in tal modo sgravato la bolletta elettrica dei costi derivanti dall'attività di gestione, di verifica e di controllo di competenza del GSE spostandoli a carico dei beneficiari delle medesime attività, attraverso la compensazione delle somme erogate a titolo di incentivo.
  Per quanto riguarda i quesiti sulle sanzioni appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. La normativa attualmente vigente non prevede l'applicazione di vere e proprie sanzioni pecuniarie nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni che rilevano ai fini del riconoscimento degli incentivi di competenza del GSE. Infatti, le sanzioni previste dalla disciplina di settore non hanno natura pecuniaria e consistono nell'interdizione decennale del soggetto responsabile a percepire incentivi di qualunque sorta (artt. 23 e 43, D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28).
  Al di fuori delle ipotesi eccezionali e residuali di interdizione decennale alla percezione di incentivi appena citate, alle violazioni, elusioni o inadempimenti che hanno comportato un indebito accesso agli incentivi, consegue l'espunzione del soggetto responsabile dal regime di incentivazione in godimento, con il recupero delle somme da questo eventualmente già percepite a titolo di incentivo.
  Le risorse così recuperate vanno a diminuire il fabbisogno finanziario per il sostentamento dei regimi di incentivazione che si alimenta attraverso il prelievo dalla componente A3 della tariffa elettrica.Pag. 141
  Per quanto concerne il quesito sui dati relativi all'attività di verifica svolta dal GSE nell'anno 2014 sono i seguenti:
   1) Per quel riguarda in particolare il settore fotovoltaico i procedimenti che si sono conclusi con esito negativo sono stati 183. Di questi:
    63 sono culminati con l'adozione di provvedimenti di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti;
    112 con l'adozione di provvedimenti di rideterminazione della tariffa incentivante;
    7 sono stati i provvedimenti con i quali è stato disposto il mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione;
    e un (1) provvedimento a seguito del quale è stata ridefinita la potenza incentivata;
   2) Per quel che riguarda gli impianti IAFR e FER (e cioè gli impianti che accedono agli incentivi del DM 18 dicembre 2008 e 6 luglio 2012) i provvedimenti con esito negativo sono stati 203:
    161 provvedimenti di decadenza dall'iscrizione al Registro;
    25 provvedimenti a seguito dei quali è stata rideterminata l'energia incentivabile;
    13 provvedimenti di annullamento della qualifica;
    4 provvedimenti con i quali è stato disposto il mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione.
   3) I procedimenti di verifica relativi a impianti CIP 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEG 42/02, conclusi dal GSE nel 2014 con esito negativo sono stati 6.

  Naturalmente, il contatore che monitora la spesa, consultabile sul sito del GSE, contiene il dettaglio della spesa di incentivazione suddivisa per regime di incentivazione ed è costantemente aggiornato per tenere conto anche della minor spesa connessa alle decadenze o ai provvedimenti di rideterminazione delle tariffe.
  Infine, in riferimento all'ultimo dei quesiti posti, con il quale l'interrogante chiede quali azioni intenda mettere in campo il Ministero al fine di aumentare e velocizzare i controlli, è utile ricordare che il citato DM Controlli già prevede che l'attività di verifica senza sopralluogo si svolga sulla base di una programmazione:
   a) annuale e triennale per le attività di verifica documentale senza sopralluogo;
   b) triennale per le attività di verifica con sopralluogo.

  I dati trasmessi dal GSE relativi ai controlli svolti nell'anno 2014 (pari a 3.792, di cui 3.008 con sopralluogo e 784 documentali) ci confortano sull'adeguatezza dei meccanismi individuati.
  Il Ministero dello sviluppo economico intende quindi proseguire nella direzione tracciata dal DM Controlli, ulteriormente affinando, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, la macchina organizzativa e la cooperazione istituzionale per rafforzare l'azione del GSE nel settore dei controlli.

Pag. 142

ALLEGATO 7

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n.51, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» (C. 3104 Governo);
   sottolineando che il provvedimento d'urgenza è prioritariamente volto a prevedere un sistema di transizione verso la liberalizzazione del regime delle quote latte che offra adeguate garanzie sia alle imprese agricole sia alla filiera dell'industria agroalimentare,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'impatto sull'autonomia contrattuale dei privati e sulle dinamiche della concorrenza tanto delle disposizioni concernenti la durata minima dei contratti di fornitura, quanto del previsto affidamento ad Ismea del compito dell'elaborazione mensile dei costi medi di produzione del latte crudo nonché, in particolare, la possibilità di un'applicazione di tale impianto normativo alla sola fase di transizione dal sistema quote al nuovo assetto di mercato;
   b) in riferimento all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un temperamento dell'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di assicurare la rispondenza di detto sistema sanzionatorio a criteri di maggiore equilibrio e proporzionalità.