CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159);
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame intende dare attuazione alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio europeo, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, al fine di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri dell'Unione europea, promuovendo lo sviluppo della competizione e la libera circolazione di persone e merci;
    con tale direttiva, si è proceduto in pratica alla rifusione in un unico testo delle precedenti direttive comunitarie che costituivano il cosiddetto «primo pacchetto ferroviario» recepito nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 188 del 2003, che viene ora integralmente sostituito dallo schema in esame. Lo schema, inoltre, assorbe anche le disposizioni di regolazione delle reti e dei servizi ferroviari nel tempo collocate in ulteriori provvedimenti normativi, che vengono quindi abrogati;
   rilevato che:
    il provvedimento in esame dovrebbe confermare i principi di autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie, nonché di indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura nella determinazione e riscossione dei canoni e nell'assegnazione di capacità dell'infrastruttura, di libertà di accesso al mercato dei trasporti per ferrovia a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti;
    lo schema di decreto identifica l'organismo di regolazione per il settore del trasporto ferroviario previsto dall'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE nell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;
   osservato che:
    è certamente apprezzabile che lo schema in esame, nel recepire la direttiva 2012/34/UE, proceda a un aggiornamento complessivo della disciplina di settore, in quanto ciò garantisce una normativa più organica, più coerente e più stabile nel tempo, prevenendo incertezze interpretative e applicative, a garanzia di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario;
    a tal fine, appare essenziale individuare procedure efficienti ed efficaci per assicurare, nel rispetto delle reciproche competenze, una leale collaborazione fra tutti gli attori del sistema ferroviario nazionale, Ministeri competenti, organismo di regolazione, gestore dell'infrastruttura e imprese ferroviarie, introducendo tuttavia modifiche all'attuale assetto regolatorio e organizzativo che possano rafforzare Pag. 127l'equilibrio e l'indipendenza tra i predetti soggetti, alla luce anche dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea;
    tale condizione risulta rilevante soprattutto ai fini dell'attività sia dell'organismo di regolazione, ossia dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve poter operare «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione», così come previsto attualmente dall'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sia del gestore dell'infrastruttura, così come previsto dagli articoli 4 e 29 della direttiva 2012/34/UE;
   valutato in particolare che:
    l'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti il potere di emanare «indicazioni» in ordine al contenuto e all'aggiornamento del prospetto informativo della rete elaborato dal gestore dell'infrastruttura; tuttavia, per esercitare in maniera efficace i suoi compiti l'Autorità, in quanto organismo di regolazione, dovrebbe godere anche di effettivi poteri di «prescrizione», come già previsto dal vigente articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003;
    l'articolo 17 affida all'Autorità di regolazione dei trasporti la definizione dei criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi. I criteri di imposizione e le relative deroghe dovrebbero essere fissati in maniera indipendente, ferma restando l'esigenza di un'opportuna consultazione con i Ministeri competenti, come previsto dallo schema in esame, al fine di stabilire tariffe adeguate e trasparenti per l'accesso alla rete e per i servizi sia per il gestore dell'infrastruttura che per le imprese ferroviarie, tenendo altresì conto delle necessarie compatibilità di finanza pubblica;
    lo stesso articolo 17 deve assicurare la piena indipendenza del gestore dell'infrastruttura così come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e osservato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-369/11;
    l'articolo 37, comma 14, dello schema di decreto in titolo fissa un tetto massimo alle sanzioni che l'Autorità può irrogare che, per le violazioni più gravi di cui alle lettere a) e b), potrebbe non risultare congruo ai fini dell'efficacia delle sanzioni stesse;
   considerata l'esigenza di garantire un'effettiva liberalizzazione del mercato ferroviario nazionale, a condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola: «indicazioni» inserire le seguenti: «e prescrizioni»;
   2) all'articolo 17, comma 1, dopo la parola «definisce» inserire le seguenti: «fatta salva l'indipendenza del Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2,»;
   3) all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole da: «indipendenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione»;
   4) in relazione all'articolo 37, comma 14, il Governo addivenga ad un regime sanzionatorio più congruo, in modo da assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze di effettività e quelle di proporzionalità delle sanzioni.