CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 GIUGNO 2015

ALLEGATO

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  In caso di mancata richiesta di adesione alla rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori verificano l'esistenza di importi a favore dei beneficiari e provvedono alla compensazione fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare dovuto e non versato per il periodo 1o aprile 2014-31 marzo 2015. L'Agea effettua la verifica dell'avvenuta compensazione e in assenza di questa procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 5 del regolamento 595 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 2. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Ritirato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del regolamento 595 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono di esclusiva competenza dell'Agea.
1. 1. Guidesi, Fedriga, Caparini.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il residuo viene ripartito fino a: criteri di priorità: con le seguenti: il residuo viene ripartito fino ad esaurimento tra tutte le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, partendo dalle seguenti priorità:.
2. 21. Taricco.

  Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera
c) con la seguente:
    c)
alle aziende che abbiano superato il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
    d)
alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile: per tali Pag. 137aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.
*2. 1. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento,.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera c) con la seguente:
    c)
alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
    d)
alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.
*2. 2. Carra.

  Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento,;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera
c) con la seguente:
    c)
alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    d)
alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.
*2. 16. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso 4-ter.1 dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento.
**2. 15. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti:, fino ad esaurimento,.
**2. 22. Taricco.

  Al comma 1, capoverso 4-ter.1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
   c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti i produttori, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
2. 14. Guidesi, Fedriga, Caparini.

Pag. 138

  Al comma 1, capoverso 4-ter.1 lettera c), premettere alle parole: alle aziende le seguenti: qualora la ripartizione del residuo tra le aziende di cui alla lettera b) non abbia esaurito la disponibilità dell'importo,.
2. 13. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
   c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
   c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.
2. 20. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
   c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.
2. 19. Cova, Tentori, Terrosi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.
2. 18. Cova, Tentori, Terrosi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 20 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.
2. 17. Cova, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Sopprimere il comma 2.
2. 10. Squeri, Faenzi.

  Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: della destinazione finale del latte crudo, con le seguenti: costo finale di vendita del latte crudo e dei prodotti trasformati ai consumatori.
2. 24. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: della destinazione finale del latte crudo, con le seguenti: del costo finale di vendita del latte crudo ai consumatori.
2. 23. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

  Al comma 3, dopo le parole: sono apportate le seguenti modifiche: premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «due punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti percentuali».

Pag. 139

  Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda» è inserita la seguente «cessionaria».
2. 27. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «consumatore finale» aggiungere le seguenti: «o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 del codice civile».
2. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

  Al comma 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «consumatore finale» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli ad oggetto una fornitura unica,».
2. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

  Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i contratti di cui al comma 1, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, le parti possono pattuire la proroga dei termini di pagamento di un periodo pari a quello di cui al comma 3 e comunque per un tempo non superiore a due mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento definito al momento della stipulazione del contratto.».
2. 4. Zanin, Prina.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
2. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00» con le seguenti: «da euro 516,00 a euro 30.000,00»;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00» con le seguenti: «da euro 516,00 a euro 15.000,00».
2. 11. Squeri, Faenzi.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 40.000, con le seguenti: a euro 2.000 a euro 80.000.
2. 25. Cova, Oliverio, Tentori, Terrosi, Prina, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 5, dopo le parole: «ad eccezione del consumatore finale» aggiungere le seguenti: «o del cedente produttore agricolo».
2. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

Pag. 140

  Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 100.000.
2. 26. Cova, Oliverio, Tentori, Terrosi, Prina, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 6, dopo le parole: «ad eccezione del consumatore finale» aggiungere le seguenti: «e del cedente produttore agricolo o ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199».
2. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo il comma 11-bis inserire il seguente:
  «12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare».
*2. 3. Pagano.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo il comma 11-bis inserire il seguente: «12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare».
*2. 12. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Marchio qualità produzioni aree interne).

  1. Al fine di valorizzare la filiera lattiero casearia delle aree interne, in particolare dell'Appennino, è prevista la costituzione, presso il Ministero, d'intesa con le Regioni interessate, di un Osservatorio per la creazione di un marchio di qualità con l'obiettivo di tutelare e promuovere le produzioni tipiche nelle aree svantaggiate.
2. 01. Famiglietti.
(Ritirato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore. Nel caso in cui nessuna organizzazione interprofessionale raggiunga tale quota, la condizione di cui al presente comma si intende verificata qualora l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 25 per cento delle quote di attività del relativo settore di cui all'articolo 157, paragrafo 3), lettera a) del medesimo regolamento.
3. 52. Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
*3. 15. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

Pag. 141

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
*3. 19. Carra.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
*3. 29. Terrosi.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
*3. 35. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
*3. 40. Catania.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore o prodotto.
**3. 2. Romanini, Prina.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore o prodotto.
**3. 45. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore.
3. 9. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 cento con le seguenti: 25 per cento.
3. 39. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'articolo 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.
3. 3. Romanini, Prina.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.
3. 53. Zanin, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Rostellato.

Pag. 142

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore con le seguenti: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
*3. 10. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
*3. 21. Carra.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
*3. 31. Terrosi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
*3. 41. Catania.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti: ovvero per prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1308/2013. Una sola organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere nel proprio statuto un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto, per meglio adempiere alle proprie finalità.
3. 16. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
  L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'articolo 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.
3. 46. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.
*3. 11. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio Pag. 143adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.
*3. 14. Cenni, Tentori, Terrosi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.
*3. 22. Carra.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.
*3. 32. Terrosi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.
*3. 42. Catania.

  Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.
**3. 1. Romanini, Prina.

  Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.
**3. 20. Carra.

  Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.
**3. 43. Catania.

  Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.
**3. 54. Romanini, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Pag. 144

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.
*3. 4. Romanini, Prina.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.
*3. 47. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, ultimo periodo, eliminare le parole: nonché degli imprenditori e sostituire la parola: agricolo con la seguente: agroalimentare.
3. 17. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché degli imprenditori dopo le parole: del settore agricolo, aggiungere le seguenti: e agroalimentare.
3. 55. Prina, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, nonché degli imprenditori.
*3. 23. Carra.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, nonché degli imprenditori.
*3. 33. Terrosi.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti: e agroalimentare.
**3. 12. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti: e agroalimentare.
**3. 24. Carra.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti: e agroalimentare.
**3. 34. Terrosi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera.
*3. 5. Romanini, Prina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina Pag. 145il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera.
*3. 48. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 devono rispettare i principi di buone prassi e le pratiche corrette identificati dalla Commissione europea ed allegati al decreto interministeriale 19 ottobre 2012, n. 199.
3. 56. Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50.000 con le seguenti: al 10 per cento dell'importo contrattuale.
*3. 26. Pagano.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50.000 con le seguenti: al 10 per cento dell'importo contrattuale.
*3. 38. Riccardo Gallo.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di cui trattasi, il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca.
3. 27. Pagano.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti da singoli produttori e non conformi alle previsioni del presente decreto-legge s'intendono nulli.
*3. 28. Pagano.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti da singoli produttori e non conformi alle disposizioni del presente decreto-legge s'intendono nulli.
*3. 36. Riccardo Gallo.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di riferimento, ovvero del 30 giugno dell'anno del raccolto di cui trattasi, il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca.
3. 37. Riccardo Gallo.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
*3. 18. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

Pag. 146

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
*3. 25. Carra.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
*3. 30. Terrosi.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
*3. 44. Catania.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
*3. 57. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
** 3. 6. Romanini, Prina.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
** 3. 13. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
** 3. 49. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.
* 3. 7. Romanini, Prina.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.
* 3. 50. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 8, sostituire le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'autorità nazionale competente con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti.
** 3. 8. Romanini, Prina.

  Al comma 8, sostituire le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'autorità nazionale competente con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti.
** 3. 51. Guidesi, Fedriga, Caparini.

Pag. 147

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario e vivaistiche).

  1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario e vivaistiche alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole e vivaistiche, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, per il triennio 2015 – 2017 le imprese possono accedere alle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel limite massimo di 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo del finanziamento ricevuto e della coerenza del beneficio stesso, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
4. 10. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Al comma 1, sostituire le parole: il miglioramento della qualità del prodotto con le seguenti: il miglioramento e la certificazione della qualità del prodotto anche a fini della lotta alla contraffazione.
4. 6. Cenni, Tentori, Terrosi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e nel secondo periodo, sostituire le parole: sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, con le seguenti: in coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:
   a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;
   b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinari incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;
   c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;
   d) stimolare il «consumo informato» evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine Pag. 148di oliva e valorizzi il made in Italy mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell'olivicoltura italiana;
   e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
   f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;
   g) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);
   h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei «frantoi di particolare interesse storico-culturale»;
   i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziare, con misure ad hoc, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;
   l) istituire una banca dati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i «frantoi di particolare interesse storico-culturale», per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 13. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e nel secondo periodo sostituire le parole: sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi con le seguenti: in coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:
   a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, Pag. 149senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;
   b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinari incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;
   c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;
   d) stimolare il «consumo informato» evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva e valorizzi il made in Italy mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell'olivicoltura italiana;
   e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
   f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;
   g) sostenere ed incentivare (aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);
   h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei «frantoi di particolare interesse storico-culturale»;
   i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziare, con misure ad hoc, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;
   l) istituire una banca dati presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i «frantoi di particolare interesse storico-culturale», per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 14. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Pag. 150Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: con una dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 4. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 5. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire, le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Pag. 151

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 3. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1 sostituire le parole: 4 milioni e 8 milioni rispettivamente con: 30 milioni e 50 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 8. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.
  1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare.
4. 11. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di cui al precedente comma, nell'ambito del coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole olivicole-olearie e nella pianificazione strategica degli interventi di rilancio e promozione dell'olivicoltura nazionale, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle «Città d'Identità Olivicole». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al presente comma. All'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque Pag. 152senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 7. Pastorelli, Dallai, Schullian.

(Ritirato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In relazione all'obiettivo di cui al comma 1 è prevista per il biennio 2015-2016 la creazione di un evento di rilevanza internazionale per la valorizzazione del settore olivicolo oleario presso la Fiera del levante di Bari.
4. 12. Losacco.

(Ritirato)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della xylella fastidiosa, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. 17. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della xylella fastidiosa, il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate effettivamente prestate, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si calcola con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013.
4. 16. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della xylella fastidiosa le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si applicano prescindendo dal numero minimo di giornate effettivamente prestate.
4. 15. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del giustizia, e, quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo Pag. 153scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 2. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: vegetali è aggiunto il seguente periodo:, nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale.
4. 9. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è sostituito dal seguente:
  2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.
4. 02. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'anno 2014 con le seguenti: degli anni 2014 e 2015.
5. 15. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 1 sostituire le parole: eventi alluvionali con le seguenti: avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Pag. 154

  Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: eventi alluvionali con le seguenti: avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
5. 43. Mariani, Oliverio, Cenni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali inserire le seguenti: o dall'eccezionale avversità atmosferica dovuta al fenomeno meteorologico calamitoso del vento impetuoso forte.
5. 7. Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da vento impetuoso forte.
5. 1. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta» che raggiunge almeno l'11o grado della scala Beaufort.
5. 8. Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi.

  Al comma 1, dopo le parole: che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi aggiungere le seguenti: che coprano integralmente i danni ricevuti.
5. 42. Taricco.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rischi aggiungere le seguenti: e che per l'anno 2015 abbiano stipulato una polizza agevolata per danni da eventi alluvionali di cui al Piano Assicurativo 2015.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere le parole: e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di estendere l'utilizzo delle polizze assicurative agevolate e di incentivarne la sottoscrizione da parte delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a verificare la presenza, sull'intero territorio nazionale, di gruppi assicurativi che offrono tipologie di polizze ammesse alle agevolazioni previste nel Piano Assicurativo 2015 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5447 del 10 marzo 2015.
5. 20. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e che abbiano rispettato le condizionalità previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.
5. 21. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Al comma 1, dopo le parole: infezioni di organismi nocivi aggiungere le seguenti:, fitopatie e attacchi di insetti.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Xylella fastidiosa aggiungere le seguenti:, dalla diffusione dell'agente del cancro del castagno Cryphonectria parasitica, del Cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus, del complesso delle Cidie del castagno (Cydia splendana, Cydia fagiglandana e Pammene fasciana), del Balanino del castagno Curculio elephas.
5. 14. Terrosi.

Pag. 155

  Al comma 1, dopo le parole: nel corso degli anni aggiungere la seguente parola: 2013,.
5. 13. Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
5. 22. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 2 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
5. 23. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
5. 24. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Al comma 2, dopo le parole: competenti autorità aggiungere la seguente parola: regionali.
5. 12. Pastorelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
   1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del Pag. 156presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
5. 9. Carra.

(Ritirato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per a finanza pubblica».
5. 10. Carra.

(Ritirato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le imprese agricole o i conduttori, le cui produzioni agricole e zootecniche, hanno subìto danni arrecati dalla fauna selvatica, possono accedere agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: eventi alluvionali aggiungere le seguenti: della fauna selvatica.
5. 16. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei medesimi territori di cui al comma 1, al fine di sostenere il settore agricolo nelle zone montane, per l'anno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i comuni estinti a seguito delle fusioni avvenute nel 2014 ed i terreni ivi ubicati possono mantenere la classificazione sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) antecedente all'avvenuta fusione ed i relativi benefici secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
5. 44. Fabbri, Romanini, Guerra, Anzaldi, Lenzi, Montroni, Pagani, Oliverio.

(Ritirato)

  Al comma 3, dopo le parole: batterio Xylella fastidiosa, aggiungere le seguenti parole: nonché dell'insetto Bactrocera oleae,.
5. 11. Pastorelli.

  Al comma 3, dopo le parole: xylella fastidiosa inserire le seguenti: della flavescenza dorata e delle fitopatie del castagno e delle colture minori.
5. 45. Lavagno, Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente Pag. 157comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, quanto ad 1 milione di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 9 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della stessa legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. 41. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Lavagno, Marrocu, Palma, Venittelli, Pelillo, Massa, Capone, Mariano, Ventricelli, Grassi, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 20 milioni e le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Sviluppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 19;
   2016: – 20.
5. 17. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 3. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Pag. 158«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 5. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 4. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 6. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Pag. 159«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. 2. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno subìto danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno.
  3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 18. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 25. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.
5. 26. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Pag. 160

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
5. 27. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 28. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.»

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 29. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni Pag. 161che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.»

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 30. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 31. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 32. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nei 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 33. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Pag. 162

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 34. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 35. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 36. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato Pag. 163alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 37. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 38. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 39. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge in ciascuna regione sono attivate le procedure di censimento delle piante di ulivo con la istituzione di un apposito registro, su base provinciale, denominato «Anagrafe degli Ulivi», al fine di consentire una migliore azione di contrasto della diffusione di patologie come la Xylella.
5. 40. Burtone.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 15 maggio 2014, n. 508, è istituito il Fondo di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali nella pesca e acquacoltura. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabilite, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, le regole per l'avvio e la gestione del Fondo.
  3-ter. Nelle more dell'avvio del Fondo di cui al comma 3-bis, le misure di sostegno di cui al comma 1, sono estese alle imprese ittiche colpite da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine Pag. 164di carattere eccezionale, stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

5. 46. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin, Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di salvaguardare le coltivazioni di basilico aggredite dal fungo peronospora, il Ministro della salute autorizza, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'estensione dell'impiego del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO contenente le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf, sulla coltura del basilico in campo e ne delimita il periodo di utilizzo.
5. 47. Rostellato, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Ritirato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento dell'imposta municipale propria – IMU e comunque entro e non oltre l'anno 2018, da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di   eccezionale intensità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 19. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

  All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva», sono sostituite dalle parole: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio in sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari».
5. 04. Zaccagnini, Franco Bordo.
(Ritirato)

Pag. 165

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche).

  1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche» con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Zaccagnini, Franco Bordo.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche).

  1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche» con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, Pag. 166con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Zaccagnini, Franco Bordo.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Il comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
5. 07. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni zone montane).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «legge 26 febbraio 2010, n. 25», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e per i versamenti relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli fino al 30 novembre 2015 in favore delle imprese agricole operanti sui territori della regione Puglia per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di emergenza e che hanno subìto danni economici a causa della diffusione del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) e della conseguente e prescritta eradicazione delle piante di olivo contagiate.
  Conseguentemente, i pagamenti sospesi relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli sono effettuati entro il 16 dicembre 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2015, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e di richiesta di pagamento mediante rateizzazione fino ad un massimo di due anni.
5. 016. Matarrese, Catania, Dambruoso, Vargiu, Falcone.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

  1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della Pag. 167regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti dal batterio xylella fastidiosa, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 08. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione dell'IMU agricola per i territori della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa).

  1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
5. 09. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Pag. 168Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa).

  1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
   a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;
   b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;
   c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 010. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi fiscali in favore delle imprese colpite dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa).

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento dell'imposta municipale propria – IMU e comunque entro e non oltre l'anno 2018, da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità.
  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 011. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio fitopatogeno xylella fastidiosa).

  1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Pag. 169Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
5. 012. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore delle imprese agricole colpite dal batterio della xylella fastidiosa).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento e comunque non superiore a 10.000 euro, per le imprese o enti di ricerca che effettuano attività di ricerca per il contrasto alla diffusione del batterio della xylella fastidiosa, nonché per l'individuazione di soluzioni innovative per la diagnosi precoce d'identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 013. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.
(Inammissibile)

Pag. 170

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano straordinario per le imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa).

  1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1.
5. 014. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria).

  1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui sono presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
  3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi, alla liquidazione dei risarcimenti spettanti.
  4. Per le domande di prevenzione dei danni il termine entro cui il procedimento deve essere concluso è disposto con apposita normativa regionale.
5. 015. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante delle eccezionali avversità Pag. 171atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, a valere sulle risorse individuate dalla delibera del Consiglio dei ministri 29 aprile 2015, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, dette avversità atmosferiche costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di credito e bancari informano – almeno presso le filiali ed i propri siti internet – i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2015 le rate in scadenza entro la predetta data.
5. 017. Fanucci.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

  1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 018. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

  1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo Pag. 17221, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.
5. 019. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

  1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
5. 020. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 021. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità Pag. 173naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 022. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subìto danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 dei 1992.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 023. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

  1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 024. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

  1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito Pag. 174alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
  2. All'onere derivante dell'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 025. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

  1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
5. 026. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

  1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 027. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

  1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito Pag. 175alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015.
  2. All'onere derivante dell'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 028. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

  1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 029. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014).

  1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.225 del 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 030. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014).

  1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita Pag. 176una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.225 del 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 031. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014).

  1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 032. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli).

  1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360 milioni a decorrere dal 2015.
5. 033. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» e prima delle parole: «ed f)» sono aggiunte le parole: «b-bis);Pag. 177
   b) le parole: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari».
5. 035. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.
  2. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti spa, su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.
  3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
5. 036. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.
  2. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti spa, su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.
  3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 Pag. 178milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. 037. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti spa, quale soggetto gestore è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.
  2. Con successivo decreto dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti spa, su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.
  3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
5. 038. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per le imprese che hanno subìto danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nel comune di Offlaga).

  1. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 039. Carra.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per le imprese che hanno subìto danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nei comuni della provincia di Brescia).

  1. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, Pag. 179con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
   1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 040. Carra.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di realizzazione di impianti alimentati a biomasse).

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti parole: «e solari termodinamici».
5. 041. Marrocu, Oliverio.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» e prima delle parole: «ed f)» sono aggiunte le parole: «b-bis»;
   b) le parole: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,» sono sostituite dalle parole: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari».
5. 042. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

(Ritirato)

ART. 6.

  Al comma 1 sostituire le parole:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a decorrere dalla data del 31 dicembre 2016;
   b) al comma l dopo le parole: politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le parole: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge Pag. 1808 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono soppressi. Il compenso del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del suddetto decreto-legge, è ridotto del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione dell'attuazione del nuovo piano di sviluppo rurale nazionale assistito dai fondi FEASR, per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita ai competenti dipartimento e direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data del 31 dicembre 2016.
6. 1. Pagano.

  Al comma 1 sostituire le parole: la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite con le seguenti: la gestione dell'attuazione del nuovo piano irriguo nazionale assistito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), anche per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita.

  Conseguentemente:
   a) dopo le parole: politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le parole: Dalla stessa data i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono soppressi;
   b) aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, cessa alla data del 31 dicembre 2016, e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il compenso del medesimo commissario ad acta è ridotto del 10 per cento.»;
   c) al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   d) al comma 3, sostituire le parole: Dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dalla data del 1o gennaio 2017.
6. 3. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1 sostituire le parole: la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite con le seguenti: la gestione dell'attuazione del nuovo piano irriguo nazionale assistito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), anche per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita;.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: dalla stessa data i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono soppressi.;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, cessa alla data del 31 dicembre 2016, e le Pag. 181relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il compenso del medesimo commissario ad acta è ridotto del 10 per cento.;
   c) al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   d) al comma 3 sostituire le parole: Dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dalla data del 1o gennaio 2017.
6. 13. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua i progetti e le opere delle quali dispone l'immediata presa in carico al fine di garantirne una rapida ultimazione. L'individuazione dei progetti è effettuata in base ai seguenti criteri: stato di avanzamento lavori; riconosciuta necessità dell'intervento; finalità dell'intervento legata al risparmio idrico, alla lotta alla desertificazione ed alla salinizzazione dei suoli.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: forestali aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 8. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane aggiungere le seguenti:, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione,.

  Conseguentemente, dopo le parole: necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, aggiungere le seguenti:, salvaguardando i soggetti con contratti di collaborazione,.
6. 9. Mongiello, Oliverio.

  Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane, aggiungere le seguenti:, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione,.
6. 4. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo le parole: necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, aggiungere le seguenti:, salvaguardando i soggetti con contratti di collaborazione.
6. 5. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
  3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto Pag. 182del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 3-bis e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.
6. 6. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
  3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.
*6. 2. Galperti.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996. n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del Pag. 183decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
  3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.
*6. 7. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare il 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso attribuite per gli interventi del Fondo di investimento nel capitale di rischio, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'erogazione di finanziamenti previsti dal fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
6. 10. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
6. 11. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
   132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, Pag. 184comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».
  3-ter. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.
6. 12. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Ritirato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
  3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non Pag. 185regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 3-bis e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter.

6. 14. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
  3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6. 01. Dallai, Nardi.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
  3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6. 021. Fiorio, Oliverio, Mongiello, Luciano Agostini, Taricco, Lavagno, Romanini, Anzaldi.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle Pag. 186associazioni nazionali delle Città di identità.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
  3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 6. 03. Cenni, Terrosi.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di rifiuti agricoli).

  1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi.
6. 02. Dallai.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la parola: «superiore» aggiungere le seguenti: «al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende.».
6. 08. Massimiliano Bernini, Gagnarli.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono aggiunte le seguenti: «e di melata»;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Sono vietati, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta;
  1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1-bis.
6. 09. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Pag. 187

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito il numero 12) con il seguente: «12) miele naturale, pappa reale».
  2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito il numero 16) con il seguente: «16) miele naturale, pappa reale».
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
6. 010. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 11, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.
  2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà’ collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
  4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650 Pag. 188milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 90,5 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
6. 011. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti:
   9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
   9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l'allevamento.
   9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.
6. 012. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana un decreto per regolamentare l'istituzione, per le filiere ritenute maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali di filiera, anche in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.Pag. 189
  2. Alle Commissioni uniche nazionali di filiera partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
  3. Le Commissioni uniche nazionali di filiera determinano, in base ad indici sintetici riferiti all'andamento del mercato, indicazioni di prezzo che gli operatori commerciali adottano nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
6. 013. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la parola: tramite sono aggiunte le seguenti: dei professionisti abilitati all'esercizio della professione e.
6. 014. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 12-bis è aggiunto il seguente:
   «12-ter) origano destinato all'alimentazione».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
6. 015. Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Per il triennio 2015-2017 è concesso ai castanicoltori di castagneti da frutto, ovvero ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti colpiti dal cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ed un indennizzo per il mancato reddito ai castanicoltori che rinunciano per almeno 4 anni, alla lotta chimica a favore dell'introduzione dell'antagonista parassitoide Torymus sinensis Kamijo.
  2. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso un contributo straordinario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2016-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca «CASTANEA» già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. 016. Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Pag. 190

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
6. 017. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo la parola: «condizionamento» sono aggiunte le seguenti: «e comunque dopo la fase di ammostamento».
6. 018. Gagnarli, Massimiliano Bernini.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per il potenziamento del Piano irriguo nazionale).

  1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare priorità per le infrastrutture irrigue danneggiate da eventi calamitosi verificatisi negli anni 2014 e 2015.
6. 04. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore del Corpo forestale dello Stato).

  1. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dai compiti di tutela del patrimonio Pag. 191naturale e paesaggistico per la prevenzione e la repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli operatori e dei collaboratori di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è incrementata di 1.400 unità di personale.
  2. In sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al comma 3 del presente articolo.
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a inquadrare nel ruolo di operatore, previo svolgimento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nella lotta contro gli incendi boschivi, nel monitoraggio e nella protezione dell'ambiente, nella tutela e nella salvaguardia delle riserve naturali statali, comprese la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattico-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 del 1985.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni indicate dal presente articolo, pari a 48.800.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a 42.969.000 euro, a valere sulle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   b) quanto a 1.500.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   c) quanto a 4.300.000 euro, tramite corrispondente riduzione alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 05. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione agroalimentare e italian sounding).

  1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera e) è soppressa. Le risorse assegnate per le finalità indicate dalla medesima lettera e) sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attività di contrasto svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'assegnazione delle risorse indicate dal precedente comma 1.
6. 06. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore).

  1.Nell'ambito della razionalizzazione e della riduzione della spesa per il funzionamento Pag. 192del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incrementare l'efficienza e la concorrenza dei servizi resi dal settore agricolo e agroalimentare, attraverso la trasparenza e l'economicità delle relative procedure entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituendo un'unica Agenzia nel rispetto delle seguenti norme regolatrici:
   a) gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola dell'Unione europea (PAC) e coordinamento degli organismi pagatori al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le regioni;
   b) gestione e sviluppo di un sistema informativo agricolo nazionale di servizi, complesso e interdisciplinare, a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
   c) promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare, nonché indirizzo e coordinamento, insieme con le regioni e con i soggetti privati, delle attività di ricerca e di sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, nelle quali le università intervengono in qualità di socie, garantendo una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;
   d) controllo e verifiche istruttorie, contabili e tecniche sui prodotti agroalimentari nel mercato interno e nelle esportazioni;
   e) trattamento delle informazioni della ricerca, rilevazione, analisi e previsione dei dati in materia agricola, ittica, agroalimentare e forestale, nonché costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'istituto nazionale di statistica;
   f) incremento delle misure per la valorizzazione e per il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare, con particolare riferimento all'attività di contrasto del fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani;
   g) promozione di attività di ricerca scientifica, formazione e studio degli alimenti e dello stato nutrizionale, del mantenimento della salute e della prevenzione del rischio di malattie correlate all'alimentazione, nonché valutazione della qualità nutrizionale dei prodotti agroalimentari nazionali;
   h) promozione di attività di ricerca di interesse nazionale e internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, nonché alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei e all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;
   i) gestione e coordinamento dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari attraverso la promozione di strumenti finanziari, anche privati, e di finanza agevolata, nonché mediante progetti di investimento per superare il ritardo tecnologico e strutturale del comparto agroindustriale;
   j) promozione delle imprese agricole nazionali e dei prodotti agroalimentari nazionali nei mercati internazionali.

  2. Le competenze e le funzioni degli enti vigilati dal Ministero delle politiche Pag. 193agricole alimentari e forestali e le società strumentali dagli stessi controllate, soppressi ai sensi del successivo comma sono riorganizzate e attribuite all'Agenzia di cui al precedente comma, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e a quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo.
  3. Ai fini della riorganizzazione della gestione del sistema agricolo nazionale, per ridurre le sovrapposizioni tra livelli decisionali e la spesa corrente primaria degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per agevolare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e di ridurre gli adempimenti a carico delle medesime imprese, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce la carta digitale delle imprese agricole, con la quale le imprese agricole possono accedere ai finanziamenti con procedure agevolate, seguire l’iter delle pratiche e ottenere il rilascio dei documenti necessari allo svolgimento della loro attività.
  4. Il piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al precedente comma 1, è finalizzato alla soppressione e messa in liquidazione dei seguenti enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
   a) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
   b) Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
   c) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
   d) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
   e) Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA);
   f) AGECONTROL Spa.

  5. Per gli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi del comma 4 lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa.
  6. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'attività dell'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per il trasferimento del personale degli enti soppressi di cui all'articolo 5 alle dipendenze dell'Agenzia medesima.
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sono definite le modalità tecniche, operative e contabili delle procedure previste dal piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.
6. 07. Faenzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).

  1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole «superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola» si interpretano nel senso che rientrano nelle predette superfici anche quelle private ovunque ubicate e delle quali gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in virtù di un titolo legittimo.
  2. Qualora le superfici di cui al precedente comma 1 siano ubicate in comuni Pag. 194diversi da quello ove ha sede l'azienda di produzione, la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 2, è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.
6. 019. Oliverio, Mongiello.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentite le associazioni professionali agricole e quelle di filiera interessate, rappresentative a livello nazionale, sono definiti i requisiti che devono possedere le Associazioni nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
  3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 020. Antezza, Mongiello, Ginefra.
(Ritirato)