CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154.

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (AG 154);
   rilevato che:
    lo schema di decreto, come stabilito dall'articolo 1, persegue lo scopo di prevenire, in linea con le disposizioni della direttiva 2012/18/UE, incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
    esso si propone di definire in modo organico la disciplina di tale complessa materia, attraverso il recepimento della normativa europea di riferimento, nonché il coordinamento delle disposizioni contenute nei relativi decreti legislativi di attuazione;
    la disciplina di cui allo schema di decreto, pur incrementando il generale livello di sicurezza degli impianti, appare pienamente conforme a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cosiddetto divieto di «gold plating»);
    il modello di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, delineato agli articoli da 5 a 11, è da valutare positivamente, poiché consente di garantire la necessaria omogeneità normativa e il coordinamento fra le competenze di livello nazionale e quelle di livello locale;
   ritenuto che:
    l'armonizzazione della disciplina nazionale con quella dell'Unione europea andrebbe garantita non soltanto nell'ambito delle disposizioni del provvedimento, ma anche nell'ambito dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante;
    all'articolo 10, non figura tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) un rappresentante dell'ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56;
    all'articolo 13, comma 2, lettere d) ed e), andrebbe previsto l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere alla notifica, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 5, delle sole informazioni riguardanti la modifica di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante; ciò, al fine di non gravare le imprese dell'obbligo di notificare tutte le informazioni inerenti qualsiasi sostanza pericolosa, incluse quelle irrilevanti ai fini dell'analisi del predetto rischio;
    all'articolo 15, che dispone, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, l'obbligo in capo al gestore di redigere un rapporto di sicurezza, andrebbero previsti termini congrui e coerenti per Pag. 8l'integrazione delle informazioni aggiuntive specificamente richieste, alle quali si fa riferimento nell'Allegato C;
    all'articolo 24, che disciplina la partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione degli impianti, andrebbe indicato espressamente il termine entro il quale detta consultazione pubblica deve concludersi;
    il quadro sanzionatorio definito dall'articolo 28 dovrebbe essere riconsiderato secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni commesse, anche eliminando l'alternatività tra le pene e rendendo non oblabili le contravvenzioni; inoltre andrebbe chiarito quale sia l'autorità competente a irrogare le sanzioni previste e la destinazione dei proventi delle sanzioni medesime;
    le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e del relativo allegato L, che introducono, relativamente ai nuovi impianti, significative semplificazioni procedurali per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, andrebbero opportunamente estese anche agli impianti già esistenti;
   evidenziata l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'adozione in via definitiva dello schema di decreto legislativo al fine di consentire alle imprese di gestire le sostanze pericolose presenti negli stabilimenti nel pieno rispetto sia della direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sia del Regolamento Europeo 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
   preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia garantita l'armonizzazione della normativa nazionale con quella dell'Unione europea nell'ambito non solo delle disposizioni dello schema di decreto, ma anche dei relativi allegati;
   2) all'articolo 10, si preveda tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) anche un rappresentante dell'ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56;
   3) siano modificate le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere d) ed e), nonché del relativo allegato 5, nel senso di prevedere l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere alla notifica delle sole informazioni riguardanti la modifica di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante;
   4) siano introdotte modifiche all'articolo 15 e al relativo Allegato C, con riferimento all'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza, in modo da prevedere termini congrui e coerenti per l'integrazione delle informazioni aggiuntive richieste per tutti gli stabilimenti esistenti;
   5) sia esplicitato il termine entro il quale la consultazione pubblica di cui all'articolo 24 deve concludersi;
   6) all'articolo 28, sia riconsiderato il quadro sanzionatorio relativo alle contravvenzioni secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni previste, anche eliminando l'alternatività tra le pene e rendendo non oblabili le contravvenzioni; al medesimo articolo, siano chiariti l'ente competente all'irrogazione della sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi;
   7) al fine di estendere agli impianti esistenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, relative allo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, siano introdotte all'Allegato L le modifiche di seguito indicate:
    a) siano estese le disposizioni di cui al numero 4), concernenti il riesame periodico del rapporto di sicurezza (RDS) e l'attestazione del rinnovo periodico del Pag. 9certificato di conformità antincendio, alle attività per le quali non si è ancora concluso il procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), garantendo il coordinamento tra i termini previsti per il rinnovo del predetto CPI con quelle del riesame del rapporto di sicurezza;
    b) relativamente alle modifiche senza aggravio di rischio di cui al numero 5), sia previsto che l'obbligo di presentazione della segnalazione di inizio attività (c.d. SCIA) ai fini antincendio si intende assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio, integrata da apposita e specifica relazione tecnica ed elaborati grafici;
    c) sia prevista esplicitamente l'irrilevanza degli interventi di «semplice manutenzione», cui si fa riferimento al numero 3) dell'Allegato D, anche ai fini della normativa in materia di prevenzione incendi;
    d) siano modificate le disposizioni transitorie di cui al punto 8.2, in modo da estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato C anche alle attività per le quali l'istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza si è conclusa, ma il certificato di prevenzione incendi non è stato ancora rilasciato, eliminando di conseguenza il riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2001.