CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2015
449.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Isole minori (S. 828 Orrù).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 828 Orrù, recante Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;
   osservato che il disegno di legge all'esame reca interventi in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni allo scopo, tra l'altro, di promuoverne lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuoverne gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
   rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono prevalentemente incidere su ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e m), della Costituzione), mentre, in relazione ad altri profili, le medesime disposizioni appaiono investire ambiti materiali quali l’ «istruzione», la «tutela della salute», la «protezione civile» e il «governo del territorio», riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   considerato che, nell'attuazione degli interventi di cui all'oggetto, il disegno di legge assicura il necessario coinvolgimento degli enti territoriali interessati, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C 3104 di conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;
   osservato che le disposizioni da esso recate ancorché incidenti sulla materia dell’«agricoltura», la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appaiono tuttavia incidere prevalentemente su materie e interessi di carattere unitario e come tali ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), g) l), e s), della Costituzione, in materia di «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente»;
   ritenuto che, in relazione a taluni profili, le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono altresì incidere su ambiti materiali affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali quelli delle «professioni», dalla «tutela della salute» e dell’«alimentazione»;
   rilevata, infine, la necessità che, alla luce del principio di leale collaborazione, sia assicurato il pieno coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della disciplina contenuta all'articolo 3 che, intervenendo in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo in attuazione degli articoli 158 e seguenti del regolamento UE n. 1308 del 2013, incide altresì su ambiti materiali riservati alle regioni sia in via residuale (agricoltura) sia in via concorrente (professioni),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, commi 2 e 8, si preveda che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la revoca dei riconoscimenti già accordati avvengano con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.