CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2015
449.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04874 Crippa: Piano industriale del gruppo Mercatone Uno e tutela dei livelli occupazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In data 2 aprile scorso, il gruppo Mercatone Uno, ha presentato istanza per la l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L 347/03, rinunciando così alla procedura di concordato cd. in bianco in precedenza dalla stessa avviata avanti il Tribunale di Bologna.
  Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 aprile 2015, è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per le sei società del gruppo istanti (M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l., Mercatone Uno Logistics S.r.1., M. Uno Trading S.r.l.) e sono stati nominati i commissari straordinari.
  Con sentenza in data 10 aprile 2015, il Tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza delle predette società.
  In conformità alle previsioni di legge (articolo 4, comma 2, del decreto-legge 347/03), i commissari straordinari devono presentare entro 180 giorni dall'apertura della procedura, per l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, un programma di recupero dell'equilibrio economico da realizzare alternativamente secondo l'indirizzo della ristrutturazione economico-finanziaria o della cessione dei complessi aziendali.
  Secondo quanto anticipato per le vie brevi dai commissari Mercatone Uno, il programma, in corso di predisposizione sarà volto alla cessione dei complessi aziendali.
  Nelle more, il collegio commissariale sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie a garantire la continuità delle attività aziendali anche mediante l'avvio delle procedure per la richiesta della cassa integrazione al Ministero del lavoro. In particolare, in data 11 maggio è stato raggiunto l'accordo con le OO.SS. per la CIGS a rotazione per oltre 3000 dipendenti della Mercatone Business.
  Infine, il 15 maggio, i commissari hanno pubblicato sul Corriere della Sera, il Sole 24 Ore e il Financial Times, un invito a tutti i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse all'acquisizione delle attività aziendali entro la data del 30 giugno prossimo.
  L'annuncio è finalizzato a conoscere gli orientamenti del mercato ai fini della definizione del perimetro aziendale che formerà l'oggetto del programma della procedura, a norma dell'articolo 4 del DL 347/03.
  Il Ministero continuerà a monitorare e vigilare affinché vengano individuate le migliori soluzioni possibili, tenendo costantemente informato il Parlamento sulla vicenda.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05179 Carloni: Revisione dei criteri di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria nell'attribuzione dei seggi nei consigli camerali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Prima di rispondere allo specifico quesito posto dagli Onorevoli Interroganti sulla revisione dei criteri di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione dei seggi nei consigli camerali, vorrei fare alcune precisazioni sulla ricostruzione operata degli atti del MISE e del parere del Consiglio di Stato richiamati nell'atto in esame e riguardanti l'importo delle quote associative ritenute adeguate a considerare valida l'iscrizione all'associazione di categoria al fine del calcolo del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale.
  In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare che l'interpretazione fornita dal MISE su tale aspetto è stata adottata dopo un approfondito confronto con le principali associazioni di categoria, proprio per risolvere alcuni problemi e rischi presenti nelle procedura di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione alle stesse dei seggi di rappresentanza del relativo settore in occasione dei rinnovi dei Consigli delle Camere di commercio.
  Il Ministero, con riferimento alla quantificazione della quota associativa, ha ritenuto necessario precisare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in modo improprio al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica.
   La misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.
  Si deve a questo riguardo tener conto che il regolamento vigente in materia collega tale valutazione di rappresentatività a quattro parametri, uno dei quali è il numero degli iscritti, e gli altri tre (diritto annuale pagato, valore aggiunto prodotto e numero dipendenti) sono comunque riferiti alle imprese iscritte e, quindi, sono collegati a tale primo dato.
   Si tenga presente, inoltre, che il medesimo regolamento, sulla base dei principi previsti nella legge sulle PMI e lo statuto delle imprese, prevede che una stessa impresa possa essere contemporaneamente iscritta a più associazioni e che tali iscrizioni siano tutte egualmente valide ai fini del computo di rappresentatività di tutte le associazioni interessate.
  Occorre precisare che in questo caso non è in questione la libertà di organizzazione associativa, la quale resta comunque piena fino al limite della valida possibilità di concedere anche iscrizioni del tutto gratuite, ma rileva l'importanza degli associati ai fini di una procedura pubblica di designazione di rappresentanti. Considerato che è lo stesso regolamento a prescrivere a tal fine l'effettivo pagamento delle quote sociali, è emersa la necessità di evitare che tale precetto sia sostanzialmente Pag. 75eluso attraverso l'acquisizione di iscritti con quote irrisorie o solo simboliche.
  Sulla base di una precedente e analoga prescrizione, contenuta in un diverso regolamento (quello relativo alla valutazione di rappresentatività ai fini dell'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero) e condivisa nel parere del Consiglio di Stato, si è ritenuto, quindi, di esplicitare che non sono valide ai fini della valutazione di rappresentatività per la composizione del consiglio camerale le iscrizioni effettuate con quote di iscrizione meramente simboliche, precisando che lo sono certamente, come previsto per le associazioni dei consumatori, quelle inferiori ad un euro.
   Inoltre, essendo con tutta evidenza il mondo associativo delle imprese radicalmente diverso dal mondo associativo dei consumatori (per un'impresa iscriversi con un euro ad un'associazione cui in effetti non aderisce pienamente, o anche ad una seconda o a una terza associazione oltre quella cui affida normalmente la propria rappresentanza, potrebbe non costituire un problema e quindi un valido disincentivo ad un uso strumentale di tali iscrizioni), si è ritenuto di rafforzare tale indicazione precisando che vanno parimenti ritenute solo simboliche (e quindi non efficaci a questi limitati fini) anche le iscrizioni con quote che, pur superiori ad un euro, risultino comunque palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore economico.
  Rispetto a quest'ultima considerazione sembra opportuno evidenziare che tale indicazione non prefigura alcuna preventiva «quantificazione» delle quote associative ammissibili, né sancisce il criterio «della cosiddetta quota proporzionale di categoria», limitandosi a prevedere l'esclusione dal computo degli iscritti la cui quota di adesione sia «palesemente e drasticamente» sproporzionata rispetto a quelle medie di categoria.
  Inoltre, è opportuno precisare che, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, secondo cui il Consiglio di Stato non si sarebbe affatto espresso sulla quantificazione delle quote in sede di parere sul precedente regolamento su analoga materia, proprio la circostanza che tale organo consultivo, come rilevato dagli stessi interroganti, ha in merito solo suggerito di modificare il termine «irrisorio» con l'espressione «meramente simbolico», evidenzia che la questione è stata esaminata senza evidenziare alcun dubbio di legittimità, ma con una sola osservazione collaborativa redazionale e terminologica.
  Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta degli On.li Interroganti, ossia «di conoscere quali iniziative e in quali tempi si intendano porre in essere per rivedere i criteri di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione dei seggi nei consigli camerali, in particolare eliminando l'esplicita quantificazione della quota associativa», si evidenzia che il predetto criterio interpretativo presenta un oggettivo limite di relatività ed indeterminatezza, e si conferma quindi l'opportunità che, in sede di attuazione della delega legislativa per la riforma del sistema camerale contenuta nell'AC 3098, tale criterio di valutazione della rappresentatività sia approfondito e migliorato, disciplinandolo più espressamente già nella norma legislativa o regolamentare, previa valutazione dell'impatto della nuova regolazione, effettuata nell'ambito di confronto con i destinatari diretti ed indiretti della norma stessa.
  Si tratta tuttavia di precisare tale criterio o, al limite, di sostituirlo eventualmente con altre soluzioni parimenti valide, ma non certo semplicemente di eliminarlo o abrogarlo, considerato che risponde ad un'esigenza più che mai valida di evitare elusioni delle disposizioni in materia di rappresentatività.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05217 Fragomeli: Incentivazione della telelettura dei gruppi di misura del gas e della distribuzione idrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'atto presentato anche sulla base degli elementi pervenuti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
   La stessa ha comunicato a riguardo che la soluzione tecnica della comunicazione dei dati dello smart metering gas sulla radiofrequenza 169 MHz è stata identificata dai gruppi di lavoro del Comitato italiano gas (CIG) che hanno predisposto le norme sulla telegestione dei contatori del gas, che oggi costituiscono un riferimento europeo di assoluta rilevanza. D'altra parte il 169 MHz è una frequenza ad uso collettivo e non è soggetta ad autorizzazione preventiva. In ambito europeo è la frequenza di gran lunga più utilizzata per la telelettura dei contatori dell'acqua e del gas.
  Inoltre, poiché la comunicazione radio viene effettuata al massimo una sola volta al giorno, gli effetti di inquinamento elettromagnetico non sono rilevanti.
  In particolare, l'iniziativa di sperimentazione della condivisione dell'infrastruttura di comunicazione RF 169 tra diversi servizi – come prospettato nell'atto in esame – è stata avviata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas medesima (deliberazione 393/2013/R/gas) con l'intento di verificare in campo una possibile soluzione per la riduzione dei costi dei sistemi di comunicazione dello smart metering gas, grazie alla ripartizione dei costi complessivi tra più settori interessati. Si tratta, comunque, di una iniziativa sperimentale, su scala piuttosto ridotta (alcune decine di migliaia di punti in una decina di città), mentre l'avanzamento dello smart metering gas interessa già al 2015 oltre un milione di punti.
  L'iniziativa di sperimentazione multiservizio ha cercato di mettere in luce comunque possibili sinergie con lo smart metering elettrico. In effetti, nessuno dei progetti posti all'attenzione ha potuto realizzare tale sinergia con il sistema degli smart meter esistenti, stante il fatto che tale sistema utilizza per la comunicazione su PLC un protocollo proprietario non disponibile per motivi di ristrettezza di banda ad applicazioni esterne (quali sarebbero quelle auspicate).
  L'Autorità comunica, inoltre, di aver già affrontato la questione in alcuni documenti per la consultazione (232/2014/R/eel; 5/2015/R/eel) segnalando l'esigenza di arrivare, con la seconda generazione di contatore elettrici, a una maggiore interoperabilità del contatore elettrico con applicazioni di parti terze, grazie all'introduzione di un doppio canale PLC, secondo le indicazioni Cenelec che distinguono tra Banda A riservata all'impresa distributrice (l'unica attualmente disponibile con protocollo proprietario) e Banda C con protocollo aperto per comunicazioni di parti terze.
  Sull'argomento va comunque tenuto presente che, qualora in una seconda generazione di contatori elettrici fosse disponibile una banda PLC per applicazioni esterne, per utilizzare il contatore elettrico per veicolare dati relativi ad altri servizi, quali il gas, si dovrebbe affrontare il problema della differente collocazione dei contatori gas rispetto a quelli elettrici, in generale degli edifici di datata costruzione Pag. 77(con collazione dei contatori di elettricità, gas e acqua in posizioni tra loro non sinergiche rispetto alla soluzione prospettata) e della compatibilità, per problemi di sicurezza, tra il contatore del gas e una alimentazione 230V.
  In conclusione, l'opzione di prevedere contatori del gas dotati di dispositivo che ne consente la telelettura attraverso la trasmissione delle informazioni con sistemi radio multi-servizio operanti nella banda del 169 MHz, non esclude che si studino e sperimentino soluzioni tecnologicamente alternative, anche in considerazione del futuro piano di sostituzione dei contatori elettrici di tipo smart, i cui primi esemplari, installati nel 2001, stanno ormai giungendo al termine della loro vita utile, e delle opportunità che il mercato potrà offrire.
   L'Autorità sta monitorando con attenzione l'evoluzione delle tecnologie di comunicazione applicabili ai servizi infrastrutturali elettrico, gas e idrico e si riserva di valutare in futuro lo studio e l'introduzione di nuove iniziative che possano rendere più efficienti i sistemi smart metering. Allo scopo l'Autorità ha anche attivato un canale di collaborazione con l'AGCOM, a seguito di una indagine conoscitiva da essa avviata sui servizi di comunicazione «machine-to-machine» (M2M), proprio sul tema dei sistemi di telecomunicazione applicabili ai sistemi smart metering.