CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO SULL'EMENDAMENTO 10.1 DEL GOVERNO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato l'emendamento 10.1 del Governo, trasmesso dalla XIV Commissione, con il quale si dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo),
  premesso che:
   la soppressione dell'articolo 10 è motivata dal Governo, nella relazione illustrativa dell'emendamento, sulla base del fatto che lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/34/UE in materia di spazio unico europeo ferroviario (atto n. 159), nel sostituire integralmente il decreto legislativo n. 188/2003, già riformula l'articolo 17 di tale provvedimento in modo da superare i rilievi della procedura di infrazione;
   occorre in proposito rilevare che l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo sopra citato prevede, al comma 1, che l'Autorità di regolazione dei trasporti «definisce i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13», vale a dire dei servizi che costituiscono il pacchetto minimo di accesso, «sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, che devono esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Autorità procede comunque alle determinazioni di competenza»:
   ai sensi dell'articolo 10 del disegno di legge europea, di cui l'emendamento in esame propone la soppressione, la definizione dei criteri per la determinazione del canone e dei corrispettivi dei servizi è attribuita all'Autorità di regolazione dei trasporti, senza prevedere che in tale procedura intervenga il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;
   l'introduzione di tale parere, oltre ad interferire con l'esercizio delle competenze regolatorie di spettanza dell'Autorità, appare in contrasto con il rilievo formulato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2008/2097 e, da ultimo, nella lettera di messa in mora datata 10 luglio 2014, relativa alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 nella causa C-369/11, per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non deve intervenire nella determinazione dei diritti di accesso, che sono stabiliti dal Gestore dell'infrastruttura; anche per quanto concerne i poteri di controllo sulla determinazione dei diritti di accesso, la Commissione europea rileva che, ai sensi della direttiva 2001/14/CE, essi sono affidati all'organismo di regolamentazione, e non al Ministero;
   si evidenzia pertanto l'esigenza che in sede di definizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), all'articolo 17, comma 1, il Governo valuti l'opportunità Pag. 75di eliminare la previsione di pareri di organi dell'esecutivo, peraltro non vincolanti, per evitare il rischio di una ulteriore procedura di infrazione;
   si rileva altresì l'esigenza che, sempre nell'ambito della definizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/34/UE, il Governo valuti la possibilità di escludere, in linea con quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 3), dell'articolo 10 del disegno di legge europea, l'intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche per quanto riguarda l'adeguamento dell'ammontare del canone,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.1 del Governo.