CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05567 Villarosa: Esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione attraverso il mercato elettronico della PA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti, tenuto conto dell'aumento della pressione fiscale a carico delle aziende fornitrici di beni e servizi, chiedono apposite iniziative volte a prevedere l'esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
  Inoltre, gli Onorevoli interroganti chiedono il ripristino della gratuità dei numeri verdi del call center AcquistiinretePA utili alle imprese per ottenere informazioni in merito alle forniture ed all'utilizzo del MePA.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le «scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti».
  Le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni sono, pertanto, in linea generale, soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 16 per ogni foglio.
  Con particolare riferimento alle transazioni scambiate nel mercato elettronico, si evidenzia che l'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente, al quinto comma, che «Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante».
  Il contratto tra la Pubblica Amministrazione ed un fornitore abilitato è, dunque, stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.
  Con la risoluzione del 16 dicembre 2013, n. 96/E, l'Agenzia delle entrate ha, conseguentemente, chiarito che il documento di accettazione dell'offerta – documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto – deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
  L'Agenzia delle entrate ribadisce tale orientamento alla luce delle richiamate disposizioni tutt'ora vigenti.
  Tuttavia, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica il Governo valuterà la possibilità di intraprendere iniziative Pag. 168dirette a rivedere, l'imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico.
  Infine, con riferimento alla richiesta di ripristino della gratuità dei numeri verdi del call center «AcquistiinretePA », il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha evidenziato quanto segue.
  Il Portale dedicato agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni «AcquistiinRete» è cambiato nel tempo in maniera profonda e radicale.
  Nei primi anni il sistema era rappresentato unicamente dagli strumenti di acquisto delle Convenzioni e, poi, del Mercato Elettronico, con un numero di iniziative e di utenti limitato, seppur sempre in crescita.
  Con il tempo la piattaforma si è arricchita di nuovi strumenti di negoziazione, come gli Accordi quadro e il Sistema dinamico di acquisizione, e di nuove categorie merceologiche, ampliando l'ambito di contrattazione tra Amministrazioni e imprese.
  A tutto ciò si sono poi aggiunti nuovi servizi collaterali, come l'abilitazione al servizio di verifica degli inadempimenti per le Amministrazioni e il recente servizio di Fatturazione elettronica messo gratuitamente a disposizione delle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico.
  Il processo di innovazione ed evoluzione descritto è stato affiancato da interventi normativi che, con crescenti livelli di coinvolgimento nei confronti delle Amministrazioni, ha portato a un aumento esponenziale degli utilizzatori del sistema.
  Tutto ciò delinea un Programma di razionalizzazione che, attraverso la piattaforma di e-procurement di «AcquistiinRete», contribuisce sempre di più al contenimento della spesa pubblica e allo sviluppo delle aziende italiane, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, che hanno trovato nel Mercato Elettronico della P.A. un nuovo sbocco commerciale, acquisendo nuovi clienti ed espandendosi su un mercato ben più ampio del proprio territorio locale.
  In questo scenario in continua evoluzione, per garantire un continuo miglioramento ed ampliamento dell'offerta di servizi, si è reso necessario modificare la strategia di supporto agli utenti, anche in considerazione della maturità ormai raggiunta da molti servizi.
  Le decine di migliaia di utenti che utilizzano quotidianamente il sistema hanno indubbiamente bisogno di supporto, necessario per attività complesse, ma a volte anche per le operazioni più semplici e immediate.
  È per far fronte a queste richieste che è stata, quindi, potenziata l'offerta di strumenti di «self care» sul Portale, in modo da consentire agli utenti di operare in piena autonomia, anche senza la necessità di un contatto telefonico.
  Di conseguenza, a partire dal 4 maggio 2015, sono cambiate le modalità di supporto per tutti coloro che utilizzano il Portale «AcquistiinRete»:
   nuova sezione Help del Portale che – con filmati dimostrativi, FAQ e guide operative – copre le esigenze informative su tutte le principali procedure di interesse di P.A. e imprese. Sempre più ricca è anche la proposta formativa, con incontri in aula e sessioni on line sull'abilitazione, l'ordine diretto e la richiesta di offerta, la gestione del catalogo e la fatturazione elettronica;
   nuovo numero verde unico per le Amministrazioni 800 753 783;
   nuovo numero verde per le imprese 800 062 060, per segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo della piattaforma di e-procurement;
   nuovo numero a pagamento 895 895 0898 per le imprese che non vorranno avvalersi degli strumenti informativi messi a disposizione sul Portale (servizio a pagamento a parziale copertura dei costi sostenuti per il contact center).

  In questo quadro, le determinazioni dell'Amministrazione sono state mosse Pag. 169dall'intento di garantire un servizio totalmente gratuito per le Pubbliche Amministrazioni e per le imprese, per problematiche di malfunzionamento della Piattaforma, con oneri esclusivamente a carico dello Stato, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi resi.
  Parallelamente al miglioramento della quantità, nonché della qualità dei servizi prestati, si è previsto un parziale pagamento a carico delle imprese, limitatamente ai casi in cui le stesse non intendano avvalersi degli strumenti di «self care» messi a disposizione sul Portale.

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ALLEGATO 2

5-05568 Paglia: Possibilità per i comuni di applicare aliquote differenziate della TASI sugli immobili destinati a esercizio commerciale in ragione della presenza o meno in tali immobili di apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante, tenuto conto che i comuni hanno piena autonomia nella determinazione dell'aliquota TASI entro i limiti predeterminati dalla legge e che pertanto tale discrezionalità può essere utilizzata dagli enti locali per incentivare o disincentivare iniziative economiche, chiede se è possibile introdurre aliquote differenziate per esercenti che detengano o meno all'interno del loro locale apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La differenziazione di aliquota TASI con riguardo ai locali in cui sono presenti apparecchiature per il gioco d'azzardo, laddove rispondesse a criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, potrebbe essere introdotta solo attraverso un apposito intervento normativo.
  Deve, tuttavia, rilevarsi che la potestà di diversificare le aliquote in materia di tributi locali rientra in via generale nell'autonomia impositiva riconosciuta agli enti locali in virtù dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dovrà essere esercitata sempre e comunque nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione sopra citati, come del resto già chiarito nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, seppure a proposito di IMU.

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ALLEGATO 3

5-05569 Barbanti: Accertamenti in merito alla contabilizzazione di operazioni in strumenti finanziari derivati poste in essere dalla banca Monte dei Paschi di Siena e rafforzamento degli assetti di vigilanza in materia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Barbanti concerne l'operazione «Alexandria», posta in essere dal Monte dei Paschi di Siena con la banca giapponese Nomura e a tutt'oggi contabilizzata «come un investimento di titoli di Stato». In particolare l'interrogante – anche alla luce degli esiti delle indagini avviate dalla Procura di Milano, che avrebbero accertato «la natura fittizia» dell'operazione – esprime considerazioni critiche circa la richiamata modalità di rappresentazione in bilancio.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che l'operazione di repo strutturati su BTP a lungo termine denominata «Alexandria», così come l'analoga operazione denominata «Santorini», sono da tempo all'attenzione della vigilanza. In proposito, si richiamano «Principali interventi di vigilanza sul gruppo Monte dei Paschi di Siena» pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/Interventi_MPS_maggio_2013.pdf).
  Sotto un profilo contabile, Banca Monte dei Paschi di Siena, suffragata dalla società incaricata della revisione, ha adottato un'impostazione basata sulla cosiddetta metodologia a saldi aperti; tenuto conto degli spazi interpretativi esistenti nell'ambito dei principi contabili internazionali, la banca, anche a seguito della sollecitazione delle Autorità di vigilanza competenti, fornisce in bilancio informativa circa gli impatti di una diversa contabilizzazione come CDS (credit default swap). Ferma restando la citata impostazione contabile, il nuovo management di MPS ha effettuato un restatement nel bilancio 2012, per tener conto della sottostima del valore di prima iscrizione della passività finanziaria nell'esercizio 2009, con un impatto a patrimonio netto di quasi 300 milioni di euro.
  Sotto il profilo prudenziale, il tema dell'impatto di un possibile differente trattamento contabile e i rischi sottesi a tale tipologia di operazioni sono tenuti in attenta considerazione dalle Autorità di vigilanza, anche da ultimo nell'ambito del Comprehensive Assessment e del processo di revisione e valutazione prudenziale del gruppo Monte dei Paschi.
  Naturalmente, l'impostazione contabile adottata dovrà tenere conto degli eventuali elementi di novità che dovessero emergere anche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in corso.
  Per gli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'ultima ha comunicato quanto segue.
  Per ciò che attiene alle modalità di contabilizzazione adottate da BMPS occorre premettere che esistono profili di incertezza in merito alla modalità di contabilizzazione degli investimenti in titoli finanziati da repo di pari scadenza e con derivati di copertura del rischio di tasso di interesse. Ciò in considerazione dell'assenza di specifiche disposizioni stabilite dai principi contabili internazionali, dell'assenza di indicazioni univoche espresse da altre autorità nazionali e internazionali Pag. 172e della presenza di significativi margini di discrezionalità che per la fattispecie sono assegnati agli amministratori.
  In particolare, con riferimento alla citata operazione conclusa con Nomura, sulla base degli accertamenti svolti e delle informazioni allo stato acquisite, non sono stati identificati elementi tali da far univocamente ritenere che il comportamento adottato dagli amministratori nella redazione dei documenti contabili indicati in oggetto sia censurabile.
  La presenza di significative incertezze relative all'identificazione univoca di una corretta rappresentazione in bilancio di transazioni ha costantemente indotto la Commissione ad indirizzare richieste di disclosure aggiuntive atte a rendere il mercato esaustivamente edotto sulla situazione della società.
  Nel caso di specie la Consob, congiuntamente con Banca d'Italia e IVASS, a seguito della pubblicazione del Documento congiunto del Tavolo IAS n. 6, ha richiesto alle Banche di fornire informazioni supplementari da riportare nelle rendicontazioni contabili. Per BMPS inoltre, nel dicembre 2013, è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 114 del TUF, di riportare le informazioni proforma richiamate da tale Documento in tutte le rendicontazioni contabili successive.
  A seguito di tale richiesta, il mercato dispone, pertanto, di tutte le informazioni utili per valutare gli impatti sulla situazione economica e patrimoniale derivante dalla contabilizzazione delle operazioni in esame come derivato, anziché a saldi aperti come effettuato da BMPS nei documenti contabili.
  Resta chiaramente ferma la possibilità per la Consob di esercitare i poteri in materia di correttezza contabile qualora, sulla base di ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Autorità Giudiziaria, dovessero emergere elementi idonei a supportare provvedimenti di censura in merito alla conformità del trattamento contabile adottato dalla Banca rispetto ai principi contabili internazionali.
  Giova precisare che nel vigente ordinamento la ripartizione delle competenze, tra la Banca d'Italia e la Consob, in materia di vigilanza sugli intermediari bancari si basa infatti sulle finalità dei relativi interventi. In sintesi, spetta alla Banca d'Italia vigilare sulle condizioni di stabilità delle banche italiane. La Consob, invece, vigila sulla correttezza e la completezza delle informazioni fornite agli investitori dagli emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani. La finalità della disciplina consiste nell'assicurare agli investitori la disponibilità di informazioni che, per quantità e qualità, possono considerarsi adeguate al fine della formulazione di un giudizio ragionevole sull'investimento.
  In riferimento, poi, al ruolo di Monte Titoli spa, Consob ha precisato che Monte Titoli spa gestisce il sistema di liquidazione delle operazioni su titoli, ai sensi dell'articolo 69 del TUF, nonché il sistema di gestione accentrata dei titoli ai sensi dell'articolo 80 del TUF. Tramite il sistema di liquidazione è possibile effettuare il trasferimento di titoli fra intermediari aderenti a Monte Titoli.
  Tramite Monte Titoli vengono regolati scambi di titoli per controvalori molto elevati, spesso superiori ai 140 miliardi di euro giornalieri. In tale insieme di scambi confluiscono operazioni di varia natura, quali ad esempio:
   le operazioni di compravendita di titoli;
   le operazioni di finanziamento tramite pronti contro termine;
   le operazioni di trasferimento di portafoglio fra conti dello stesso investitore presso intermediari diversi.

  A tutto ciò vanno aggiunte le operazioni di emissione e rimborso dei titoli di Stato, gli aumenti di capitale delle società quotate, ed altri eventi societari.
  Spesso la motivazione sottostante al trasferimento dei titoli, e quindi la categoria alla quale l'operazione appartiene, non è di facile individuazione tramite i dati presenti in Monte Titoli, soprattutto in caso di operazioni concluse fuori mercato, che sono direttamente concordate fra le parti.
  Inoltre, i trasferimenti avvengono fra intermediari partecipanti al sistema di liquidazione (circa sessanta intermediari), Pag. 173i quali a loro volta regolano le operazioni per conto della rispettiva clientela; l'informazione sul cliente finale dell'operazione non è quindi rinvenibile nei dati disponibili presso Monte Titoli.
  Alla luce di quanto sopra descritto, è evidente come presso Monte Titoli sia presente una mole di dati considerevole, la cui analisi a fini di vigilanza avviene secondo sistemi in parte automatici ed è comunque molto onerosa, e da cui si ottengono spesso solo informazioni parziali, che richiedono poi ulteriori approfondimenti.
  La Consob utilizza il database di Monte Titoli come fonte di informazione per individuare determinate fattispecie potenzialmente illecite, quali quelle relative alle vendite allo scoperto e ai possessi azionari. Per le informazioni riguardanti l'attività di negoziazione, la Consob utilizza altri canali informativi diretti agli intermediari, quali ad esempio le comunicazioni sulle operazioni di compravendita di titoli effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 25 della MiFID (2004/39/CE), nonché richieste di informazioni agli intermediari ai sensi dell'articolo 8 del TUF e dell'articolo 57 della MiFID.
  Nel caso di specie riferito a Monte dei Paschi di Siena, premesso che il titolo BTP 2034 è regolarmente accentrato presso Monte Titoli, l'attività di vigilanza finora svolta è stata rilevante, ma le relative informazioni sono attualmente coperte dal segreto d'ufficio.
  Per quanto concerne, infine, la gestione della Consob e gli altri aspetti messi in rilievo dall'Onorevole interrogante in merito alle riorganizzazioni intervenute negli ultimi anni e alle assunzioni di personale da parte dell'istituto, le questioni sono già state oggetto di precedenti interrogazioni, alcune delle quali svolte anche presso questa stessa Commissione.
  Sul punto, la Consob ha ribadito quanto già affermato precedentemente, essendo i profili organizzativi della Consob immuni da censure di sorta, così come riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, che in sede di analisi della gestione amministrativa della Consob ha rilevato che «La disamina delle attività di gestione ha evidenziato una situazione ispirata ai canoni di buona amministrazione sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello più strettamente amministrativo».
  Più in particolare, proprio con riguardo alla revisione degli assetti organizzativi, la Corte dei Conti ha sottolineato come «strutturalmente, negli anni 2011-2013, l'apparato amministrativo interno è stato oggetto di una riforma organizzativa, volta ad adeguarne la struttura ai cambiamenti imposti dall'evoluzione del sistema finanziario, anche alla luce del processo di armonizzazione europeo. Ne è conseguito un assetto interno maggiormente coerente con l'obiettivo di potenziamento di mezzi e risorse dedicate al perseguimento delle finalità istituzionali di vigilanza e tutela dell'investitore, cosiddetto front office, sull'importanza delle quali la Sezione ha richiamato l'attenzione; contestualmente Consob ha razionalizzato la struttura di back office che è stata accentrata in un'unica unità organizzativa (...)».

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ALLEGATO 4

5-05570 Causi: Iniziative per la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli registrate presso la centrale dei rischi e i sistemi di informazioni creditizie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, nell'esprimere preoccupazione per il sensibile aumento delle segnalazioni pregiudizievoli presso la Centrale dei Rischi (CR) e i sistemi di informazioni creditizie (SIC), chiedono quali iniziative si intendano adottare al fine di cancellare tutte le segnalazioni pregiudizievoli sulle centrali rischi pubbliche e private una volta definiti, anche giudizialmente, i rapporti tra la clientela e il sistema bancario.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che la Centrale Rischi è un sistema informativo sulle relazioni di credito che persegue l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema finanziario, il grado di concorrenzialità ed efficienza del mercato e la sana e prudente gestione degli intermediari vigilati.
  I dati della Centrale Rischi concorrono alla formazione della decisione di erogare il credito e supportano l'attività di monitoraggio della relazione creditizia, unitamente a una pluralità di altri elementi informativi a disposizione degli intermediari. Resta in ogni caso nella piena autonomia di questi ultimi il compito di valutare, in un'ottica di sana e prudente gestione, tutti i dati oggettivi e soggettivi di cui dispongono per la formazione del giudizio sul merito di credito della clientela.
  Su un piano più generale, l'istituto ha precisato che è ampiamente dimostrato come l'esistenza di sistemi di centralizzazione dei rischi consenta una gestione del credito più consapevole, aumenti la propensione degli intermediari a erogare i finanziamenti e favorisca l'accesso al credito da parte dei soggetti più meritevoli. La clientela con una storia creditizia positiva è, infatti, considerata meno rischiosa e può, pertanto, beneficiare di tassi di interesse più contenuti.
  Con specifico riferimento al quesito specifico sollevato nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha fatto presente che la segnalazione in Centrale Rischi non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita al mese nel corso del quale il cliente estingue i propri debiti. Gli intermediari possono accedere alle informazioni storiche sulla relazione di credito con riferimento alle ultime 24/36 rilevazioni (Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi», cap. I, sez. 2, par. 9); i dati riferiti a scadenze anteriori escono invece dal circuito informativo del servizio di centralizzazione dei rischi a disposizione degli intermediari.
  Tuttavia, occorre precisare che, oltre alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, esistono sistemi di informazioni creditizie (SIC) aventi natura privatistica, i quali rilevano quasi esclusivamente operazioni di credito ai consumatori e non sono soggetti alla normativa prevista per la Centrale Rischi.
  In particolare, il quadro legislativo vigente già prevede la cancellazione dalla CR e dai SIC delle informazioni negative relative al ritardo di pagamento «lieve», inteso come singolo ritardo di pagamento regolarizzato dopo un breve lasso di Pag. 175tempo, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede che «qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione».
  In proposito, la Banca d'Italia ha emanato le relative istruzioni e le ha rese note a tutti gli intermediari partecipanti al servizio di CR con apposita comunicazione dell'ottobre 2014.
  L'Istituto di Vigilanza ha precisato, altresì, che un'eventuale modifica del funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi volta a introdurre una sorta di «diritto all'oblio» generalizzato dei dati censiti nella CR e nei SIC – in modo da rendere la concessione del credito autonoma dalla valutazione della correttezza dei comportamenti tenuti dell'affidato nelle precedenti relazioni finanziarie – potrebbe porsi in contrasto con le norme nazionali di vigilanza prudenziale in materia di assunzione e contenimento del rischio.
  A livello europeo, infatti, l'articolo 79 della Direttiva 2013/36/EU (cosiddetto CRD4), titolato «Rischio di credito e di controparte», ai sensi del quale le Autorità di vigilanza nazionali devono assicurare, tra l'altro, che «gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori» (lettera b)) e che i portafogli e le esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti siano sottoposti a monitoraggio continuo, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati (lettera c)). A livello nazionale, viene soprattutto in considerazione la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche»), aggiornata da ultimo il 2 luglio 2013, che, in materia di rischio di credito e di controparte, prescrive che la documentazione, doverosamente acquisita dalle banche nella fase istruttoria e indispensabile a effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, debba permettere, tra l'altro, di individuare le caratteristiche e la qualità di quest'ultimo, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute.
  Infine, con riguardo all'ampiezza del fenomeno, la Banca d'Italia ha fatto presente che dati di sintesi aggiornati sulla rilevazione della Centrale dei Rischi, riferiti a dicembre 2014, sono contenuti nell'ultimo bollettino statistico pubblicato (I-2015), tavola B1.1, disponibile sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/ 2015_bolstat/bolstat_1_2015.pdf).

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ALLEGATO 5

5-05291 Moretto: Attuazione della norma della legge di stabilità 2015 relativa al credito d'imposta in favore dei fondi pensione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in oggetto gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa i tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), concernente l'istituzione di un credito di imposta in favore delle forme di previdenza complementare.
  In relazione a detto decreto più in dettaglio gli Onorevoli interroganti desiderano avere la conferma del fatto che le attività finanziarie individuate dal medesimo decreto sono quelle che rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture e che le stesse devono essere mantenute in portafoglio per almeno cinque anni.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si precisa quanto segue.
  L'articolo 1, comma 92, della legge di stabilità 2015 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 9 per cento del risultato netto di gestione maturato, a condizione che un ammontare dello stesso sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre ad individuare le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali le forme di previdenza complementare devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire dell'istituendo credito di imposta, deve, altresì, stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta stesso.
  La ratio della disposizione contenuta nel predetto articolo 1, comma 92, della legge n. 190 del 2014, come precisato dagli Onorevoli interroganti, è quella di compensare gli effetti dell'aumento, previsto dalla medesima legge n. 190, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (dal 11 per cento al 20 per cento) che si applica sul risultato netto maturato conseguito dai fondi pensione, e, nel contempo, attrarre risorse private verso investimenti di medio-lungo termine che vadano a beneficio dell'economia.
  In ordine alla scelta delle attività di carattere finanziario che danno diritto al credito, dal punto di vista tecnico, è opportuno evidenziare che la loro individuazione non può prescindere da un'attenta ponderazione delle peculiarità dell'attività svolta dai fondi pensione.
  Si ricorda, infatti, che i fondi pensione, nel rispetto del principio di una sana e prudente gestione, devono perseguire l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, al fine di garantire le future prestazioni pensionistiche dei lavoratori.
  Deve sottolinearsi, inoltre, che i fondi pensione, nella gestione delle loro disponibilità devono rispettare i criteri di investimento ed i limiti fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2014, n. 166.Pag. 177
  Ciò posto, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente l'istituzione di un credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, è stato adottato il 7 maggio 2015.
  Il Dipartimento delle finanze riferisce di aver trasmesso in data 8 maggio 2015, il testo del predetto decreto all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il provvedimento è stato elaborato valutando attentamente le suesposte considerazioni in ordine alla finalità dell'agevolazione ed ha individuato le attività finanziarie rilevanti negli investimenti nel settore delle infrastrutture ed in quello delle PMI, con il vincolo di detenzione in portafoglio delle stesse pari a cinque anni.
  La scelta pertanto si è appuntata sui settori, che al momento necessitano senz'altro di maggiori risorse finanziarie, tenuto anche conto che tali settori sono destinati ad incidere in modo rilevante sulla competitività dell'economia, offrendo flussi prevedibili e costanti e creando occupazione.

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ALLEGATO 6

5-05553 Pisano: Problematiche relative alle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi imponibili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono apposite iniziative volte a risolvere le problematiche applicative relative allo scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate l'anno successivo a quello di competenza, tenuto che la richiesta di intervento trae origine dalle difficoltà derivanti dal mancato rilascio, da parte del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi.
  A tal fine, gli Onorevoli proponenti prospettano tre possibili soluzioni:
   1) introdurre l'obbligo di versamento di un acconto (pari alla misura della ritenuta) da parte del contribuente percettore della somma, in luogo del sostituto d'imposta;
   2) introdurre l'obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere in via telematica le ritenute operate per singolo versamento o con cadenza periodica mensile o trimestrale;
   3) introdurre un sistema telematico che consenta al sostituito di verificare l'adempimento e la correttezza dei dati dichiarati dal sostituto ed in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 22, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica ...TUIR dispone, con riferimento ai soggetti IRPEF, che dall'imposta lorda si scomputano «...le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente... (mentre) ...Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate...».
  L'articolo 79 del citato T.U.I.R disciplina lo scomputo delle ritenute per i soggetti IRES, rinviando, in linea generale, al citato articolo 22.
  Ciò premesso, si evidenzia che l'applicazione delle ritenute a titolo d'acconto è fondamentalmente diretta a svolgere un'azione di contrasto all'evasione fiscale, consentendo di segnalare all'Amministrazione Finanziaria i percettori di reddito, oltre ad assicurare la riscossione di parte della corrispondente imposta.
  Pertanto la prima soluzione prospettata, che traslerebbe in capo al percettore della somma l'obbligo di versamento di un acconto pari alla misura della ritenuta, vanificherebbe la descritta finalità di contrasto all'evasione fiscale.
  Non sarebbe, pertanto, in linea con la ratio sottesa del meccanismo di sostituzione, di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la proposta di trasferire in capo al Pag. 179sostituito l'obbligo di versamento della ritenuta, anche nell'ipotesi in cui la stessa debba essere operata nell'anno successivo a quello di competenza.
  La seconda e la terza soluzione, pur mantenendo l'obbligo di effettuazione della ritenuta in capo al sostituto d'imposta, non sono in linea con le attuali esigenze di semplificazione, in quanto comporterebbero l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti.
  Sul punto si ricorda che l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 prevedeva in capo ai sostituti d'imposta l'obbligo di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  Tale adempimento, tuttavia, è stato soppresso dall'articolo 51 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
  Infine, è opportuno ribadire che il sostituito non dovrà attendere dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute subite per poterle scomputare in sede di dichiarazione dei redditi, ben potendo accertarsi del pagamento del compenso al netto della ritenuta a titolo d'acconto entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui è imputato il compenso stesso.
  Come precisato con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con la giurisprudenza consolidata, ha chiarito che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 322 del 1998, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subita.
  Il citato documento di prassi precisa, infatti, che il contribuente può ottemperare alla formale richiesta di esibizione dei documenti, inviata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli ordinariamente previsti dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, allegando la fattura emessa, nella quale è indicata anche la ritenuta che il sostituto è tenuto ad operare, nonché l'estratto del conto bancario e una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le somme accreditate sono riferite alla fattura allegata e non vi sono stati ulteriori pagamenti.
  Comunque, al fine di risolvere la problematica e agevolare i contribuenti l'Agenzia delle entrate potrebbe rendere disponibili sul Cassetto Fiscale dei soggetti sostituiti i dati delle Certificazioni Uniche, così come trasmessi dai sostituti d'imposta, nonché i dati risultanti dai modelli 770.
  Tenuto conto dei termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate di tali informazioni (7 marzo per le Certificazioni Uniche e 31 luglio per i modelli 770), le Certificazioni Uniche potranno essere rese disponibili a partire dal 15 aprile mentre i dati risultanti dai modelli 770 potranno essere messi a disposizione a partire dal 30 settembre con riferimento all'anno d'imposta precedente.
  Conseguentemente il sostituito che verifica la propria posizione in data antecedente al 15 aprile (ovvero al 30 settembre) potrà avere accesso alle informazioni contenute nella Certificazione Unica (ovvero nel modello 770) trasmesse l'anno precedente.
  Giova precisare che la definizione dei termini e delle modalità operative dell'eventuale servizio sul cassetto Fiscale dovrebbe essere rimandata ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.