CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (Articolo aggiuntivo 15.01 C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato l'articolo aggiuntivo 15.01 del relatore, riferito al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C 2977 Governo);
   considerato che le disposizioni recate dal medesimo articolo aggiuntivo sono suscettibili di determinare la chiusura della procedura di infrazione n. 2014/4168, relativa all'applicazione della cosiddetta «sentenza Gardella», emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 4 luglio 2013, nella causa C-233/12;
   rilevata l'opportunità, al fine di garantire pienamente la libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea e una loro più compiuta tutela sul piano previdenziale, di promuovere l'adozione a livello europeo di una normativa che individui una disciplina uniforme per le fattispecie in cui sussistano periodi di contribuzione maturati negli Stati membri dell'Unione europea e presso Organizzazioni internazionali, valutando in quel contesto anche la possibilità di prevedere la facoltà di trasferimento dei contributi maturati negli Stati membri a sistemi previdenziali delle medesime Organizzazioni internazionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
   osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo III del disegno di legge, concernenti l'organico, l'assunzione e l'assegnazione del personale docente;
   rilevato come il provvedimento, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente, pone le basi per una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che realizza effettivamente i principi di autonomia sanciti dalla legge n. 59 del 1997, al fine di perseguire l'innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti, contrastando le disuguaglianze sociali, nonché prevenendo e recuperando la dispersione scolastica, secondo quanto espressamente indicato nell'articolo 1 del provvedimento;
   valutate favorevolmente le modifiche introdotte nell'articolo 2, che ha precisato le funzioni del dirigente scolastico, stabilendo in particolare che il piano triennale dell'offerta formativa sia predisposto da ciascuna istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, valorizzando la collegialità delle decisioni relative alla programmazione delle attività scolastiche;
   rilevato che l'articolo 4 del provvedimento, nel suo testo originario, intendeva rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, intervenendo sia sulla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, sia sulla disciplina del contratto di apprendistato;
   espresso un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel medesimo articolo 4, relative alla definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, nell'ambito della quale dovrà assicurarsi la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio;
   ritenuta opportuna la soppressione del comma 6 dell'articolo 4, che disciplinava la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale da parte di studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di procedere a una definizione organica delle diverse tipologie di contratto di apprendistato di primo livello nell'ambito del decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, attualmente all'esame delle Camere;
   rilevato favorevolmente che, nell'ambito dell'articolo 8, si è stabilito che nel riparto della dotazione organica tra le Pag. 178regioni e nella definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente si tenga conto anche della presenza di aree montane o di piccole isole, recependo sul punto le indicazioni desumibili dalla proposta di legge C. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI;
   osservato che l'articolo 10 del disegno di legge autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nell'anno 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale, prevista dal comma 13 del medesimo articolo 10;
   rilevato che il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;
   osservato che il comma 18 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso del 2012, non assunti nell'ambito del piano assunzionale di cui al medesimo articolo 10 siano assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1o gennaio 2016 nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito;
   considerato che l'articolo 14, in conformità a quanto statuito recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, introduce il divieto per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente e non docente della scuola statale di superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;
   valutata favorevolmente la modifica introdotta al comma 1 del medesimo articolo 14, che ha precisato che il limite di durata di trentasei mesi si applichi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in modo adeguato, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo.

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ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIENTI, COMINARDI, LOMBARDI, CIPRINI, DALL'OSSO E TRIPIEDI

  La XI Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
  considerato che:
   l'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro e, in particolare, introduce nell'ordinamento una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e mette a regime la possibilità di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato;
   il capo III del disegno di legge in esame reca il titolo «organico, assunzioni e assegnazione dei docenti»;
    l'articolo 8 definisce la composizione del cosiddetto «organico dell'autonomia», aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno, attualmente previste, la categoria dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza – effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cadenza triennale, anziché annuale –, oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni scolastiche;
   il medesimo articolo 8 dispone, infine, che il dirigente scolastico utilizza per le supplenze temporanee fino a dieci giorni il personale della dotazione organica dell'autonomia; Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
   l'articolo 9 reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, potenziandone tutte le funzioni, sia didattiche che gestionali, in particolare affidando agli stessi l'attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi; reca, inoltre, disposizioni sull'articolazione dei ruoli del personale docente – in particolare, introducendo gli albi territoriali – e dispone l'incremento, dall'anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;
   i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto; gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica; la norma istituisce due categorie di insegnati, distinguendo chi ha una cattedra di ruolo da chi confluisce nell'albo provinciale e viene assegnato ogni tre anni in base ai piani dell'offerta formativa; è prevista altresì la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, Pag. 180allo scopo di migliorare la qualità didattica; infine è previsto l'aumento stipendiale dei dirigenti scolastici (a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Si noti che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha rideterminato l'ammontare del Fondo unico nazionale in 126,9 milioni di euro per l'anno scolastico 2012/2013 e in 120,6 milioni di euro per l'anno scolastico 2013/2014);
   l'articolo 10 disciplina un piano straordinario di immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2015/16; si tratta dell'immissione in ruolo di 100.701 docenti, di cui 48.812 su posti nuovi; il piano prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, determini, per ogni triennio, gli organici regionali e che gli Uffici Scolastici Regionali ripartiscano gli organici sui territori e li assegnino ai ruoli territoriali; i dirigenti scolastici delle singole istituzioni scolastiche, sentito il consiglio d'istituto e il collegio docenti, elaborano il piano triennale dell'offerta formativa e individuano il fabbisogno di posti in organico; gli USR assegnano la dotazione d'organico, già sui ruoli territoriali, alle singole istituzioni scolastiche; il dirigente scolastico propone il posto ai docenti iscritti nell'albo provinciale; il piano di immissioni riguarda i vincitori del concorso 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; in particolare, prevede che siano assunti in primo luogo, negli albi territoriali, per il 50 per cento dei posti i vincitori del concorso 2012 e per il 50 per cento gli iscritti in GAE; in una seconda fase ove residuassero posti vacanti e disponibili andrebbero agli iscritti in GAE; nell'ultima fase, ove residuassero ancora posti, concorrerebbero a livello nazionale i restanti iscritti in GAE nonché i vincitori di concorso 2012 con precedenza per quest'ultimi; si prevede che vengano assunti anche coloro i quali risultino sprovvisti dell'abilitazione per la classe di concorso per cui si candidano purché in possesso di idoneo titolo di studio; al termine del piano di assunzioni straordinario le assunzioni avverranno solo per concorsi pubblici su base regionale;
   l'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, in parte confermando quanto previsto a legislazione vigente, in parte introducendo elementi di novità; in particolare, la valutazione viene affidata al dirigente scolastico, il personale docente ed educativo assunto è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo; il dirigente scolastico valuta il periodo di prova ed è pertanto lui stesso a decidere circa l'effettiva immissione in ruolo del docente e può provvedere alla dispensa immediata dal servizio senza preavviso;
   l'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado – che ha un valore nominale di 500 euro annui, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale – e l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione. Inoltre, qualifica come «obbligatoria, permanente e strutturale» la formazione in servizio dei docenti;
   l'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado; le risorse – che costituiscono un bonus con natura di retribuzione accessoria – sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico;
   l'articolo 14 dispone che i contratti a tempo determinato del personale della Pag. 181scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali) non possono superare la durata complessiva di 36 mesi e istituisce un Fondo (con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016) per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi;
   con riferimento al testo originario dell'articolo 4, comma 6, si è valutato opportuno modificare la previsione secondo cui gli studenti possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado: tale previsione consentirebbe infatti la stipula di contratti di apprendistato anche per studenti quindicenni, che dunque sono ancora a tutti gli effetti in età da obbligo di istruzione. Tale possibilità risulta inaccettabile; occorrerebbe dunque consentire lo svolgimento di percorsi di formazione in azienda per gli studenti solo a partire dal terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, una volta adempiuto l'obbligo di istruzione; occorrerebbe inoltre fornire garanzie circa i requisiti specifici delle imprese che usufruiscano di studenti per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, già fortemente agevolate dalle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 grazie al meccanismo delle retribuzioni ridotte, agli incentivi e al mancato obbligo di trasformazione di una parte dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;
   con riferimento all'articolo 8, si esprime forte contrarietà alla prevista attribuzione al dirigente scolastico del potere di assegnare i posti vacanti e disponibili e le supplenze inferiori ai dieci giorni di durata al personale dell'organico dell'autonomia. Tale prerogativa infatti, se combinata con il disposto degli articoli 2 e 9 del disegno di legge, introduce senza equivoci la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 della Consulta; risulta inaccettabile coprire i posti vacanti e disponibili unicamente con il personale dell'organico dell'autonomia; tale previsione, combinata con il piano assunzionale disciplinato dall'articolo 10 e con le competenze e i criteri da seguire nella scelta del personale docente da parte del dirigente scolastico disciplinate all'articolo 9, rischia infatti di impedire dall'anno scolastico 2015-2016 la possibilità di svolgere la professione a un'amplissima categoria di docenti provvisti di specifica abilitazione e di imporre che le cattedre scoperte vengano assegnate a docenti non in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso richiesta per lo svolgimento dell'attività didattica;
   il contenuto del comma 13 dell'articolo 8, secondo cui l'organico per i posti di sostegno rimane determinato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, non fa altro che ripetere quanto già attualmente previsto dalle norme in vigore sul sostegno e non muove passi significativi verso il necessario incremento degli organici che permetta di raggiungere il rapporto uno a due tra docente di sostegno e alunni disabili; la medesima relazione tecnica allegata al disegno di legge conferma che, per quanto concerne la dotazione organica di docenti di sostegno, non si stanziano risorse aggiuntive, ma si dà semplice applicazione al piano già previsto dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ;
   occorre, inoltre, coordinare le disposizioni inerenti all'organico dell'autonomia contenute all'articolo 8 con le norme che, dall'articolo 2 in poi, lasciano intendere che l'organico funzionale dipenda dai piani dell'offerta formativa presentati dalle singole istituzioni scolastiche e non da una pianificazione triennale del Ministero dell'istruzione;
    con riferimento all'articolo 9, si esprime contrarietà assoluta alle nuove competenze attribuite al dirigente scolastico, che configurano chiaramente e senza equivoci la volontà di procedere all'introduzione Pag. 182della chiamata diretta; è infatti il dirigente a proporre i nuovi incarichi di docenza ed è il medesimo dirigente ad essere «responsabile delle scelte didattiche e formative»; occorre prevedere che le competenze vengano attribuite agli organi collegiali degli istituti scolastici o, in subordine, che i medesimi organi esprimano un parere vincolante in merito alle scelte del dirigente; i principi introdotti al comma 3, che i dirigenti devono seguire per l'attribuzione degli incarichi, non contemplano adeguate garanzie in merito alla trasparenza delle scelte e non sono sufficienti a scongiurare rischi di clientelismo; occorre dunque collegarsi a quanto disposto al comma 3 lettera e) dell'articolo 9 introducendo un'espressa previsione normativa secondo cui il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali viene esercitato anche nel caso in cui gli organi collegiali dei singoli istituti scolastici ravvisino mancanza di trasparenza nelle scelte del dirigente; occorre inoltre prevedere espressamente, tra i principi cui deve attenersi il dirigente scolastico nella scelta degli incarichi, l'assenza di possibili conflitti di interesse, l'assenza di collegamenti soggettivi e di rapporti di parentela tra dirigente e personale iscritto negli albi territoriali; quanto alla generica previsione della possibilità in capo al dirigente di ridurre il numero di alunni per classe e combattere il fenomeno del sovraffollamento della classi, contenuta al comma 6, appare impossibile realizzare l'obiettivo solo attraverso il potenziamento dell'offerta formativa: per ridurre il numero degli alunni per classe è necessario istituire nuove classi e intervenire espressamente con precise modifiche normative al decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, che ha previsto la possibilità avere fino a 33 alunni per classe nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado; l'aumento di un punto del rapporto alunni-docente è stato conseguenza diretta del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ha causato la perdita di circa 90 mila cattedre; è dunque evidente come l'assunzione di 48mila nuovi docenti per il potenziamento dell'offerta formativa non sia assolutamente sufficiente a contrastare la portata delle norme tuttora in vigore, che hanno concretizzato il piano di razionalizzazione voluto dal Governo Berlusconi;
   con riferimento all'articolo 10, si esprime contrarietà assoluta alle modalità scelte per attuare il piano straordinario di assunzioni: innanzitutto la concentrazione del piano in un unico anno, il 2015-2016, ma anche la platea dei soggetti interessati, l'articolazione delle singole fasi con cui procedere alle immissioni in ruolo e le funzioni che andranno a ricoprire i nuovi docenti assunti a tempo indeterminato; il piano straordinario di assunzioni non considera una cospicua percentuale di docenti precari, pure in possesso dell'abilitazione, e se attuato rischierebbe di impedire, fino all'indizione di un nuovo concorso, perfino lo svolgimento delle supplenze brevi e fino al termine dell'attività didattica, condannando di fatto alla disoccupazione oltre 150 mila docenti precari;
   con riferimento all'articolo 10, quindi, occorrerebbe attuare quanto segue:
    a) una ripartizione in più anni del piano straordinario di assunzioni, in modo da immettere in ruolo tutti i docenti che ne abbiano diritto partendo dal reale fabbisogno e dalle effettive esigenze didattico-disciplinari delle singole istituzioni scolastiche e non dalla volontà di assorbire a priori un'unica categoria di docenti precari in virtù di un criterio meramente temporale, senza peraltro garantire l'assunzione di tutti gli aventi diritto e senza tener conto dell'assenza, all'interno di questa categoria, di personale abilitato in molte classi di concorso; un piano assunzionale di un solo anno e rivolto unicamente agli iscritti a una determinata categoria di docenti precari costringerebbe inevitabilmente i docenti immessi in ruolo a uno snaturamento del proprio status giuridico attraverso l'inserimento nell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, che impedirebbe loro l'insegnamento delle materie per cui possiedano le Pag. 183necessarie competenze didattico-disciplinari;
    b) l'inserimento dei docenti in possesso di abilitazione nel piano assunzionale, dando la priorità a chi sia già in possesso delle competenze didattico-disciplinari necessarie per soddisfare i bisogni delle singole istituzioni scolastiche e per coprire tutti i posti vacanti e disponibili solo con docenti espressamente formati per le materie di cui è ad oggi necessario l'insegnamento;
    c) la cancellazione dell'attuale previsione secondo cui, in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali, non si procede all'assunzione; al contrario, occorre garantire che qualunque avente diritto resti fuori dal piano straordinario possa essere assunto a decorrere dall'anno scolastico successivo, senza perdere il diritto all'assunzione;
    d) la cancellazione della disposizione che prevede la perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 1o settembre 2015;
    e) la garanzia esplicita che le graduatorie di circolo e di istituto continuino a mantenere la loro efficacia;
   con riferimento all'articolo 11, occorrerebbe attuare quanto segue:
    a) l'affiancamento al dirigente scolastico di un nucleo di valutazione interno, composto da docenti, per la valutazione dell'anno di prova dei docenti neo-immessi in ruolo;
    b) l'affiancamento al dirigente scolastico di un nucleo di valutazione esterno, composto da ispettori ministeriali e da psicologi, che valutino le competenze didattico-disciplinari dei docenti in prova e le capacità di relazione con gli studenti;
    c) la cancellazione della previsione secondo cui, in caso di esito negativo dell'anno di prova, il dirigente provvede dispensa immediata dal servizio senza preavviso e la previsione di un secondo anno di prova, in modo da rendere più obiettiva e fondata la decisione, evitando così il rischio di pregiudicare definitivamente una carriera senza possibilità di rimedio, per accanimento o per ragioni poco trasparenti;
   con riferimento all'articolo 11 occorrerebbe attuare quanto segue:
    a) la cancellazione della potestà in capo unicamente al dirigente di assegnare annualmente ai docenti una somma del fondo destinato alla valorizzazione del merito come retribuzione accessoria: occorre che tale potere sia esercitato collegialmente dal consiglio d'istituto e non unicamente dal dirigente, per evitare ipotesi di clientelismo e di favoritismi basati su rapporti soggettivi e non sull'effettiva capacità dei docenti;
    b) la previsione di nuovi parametri, in sostituzione di quelli previsti dal disegno di legge, per valutare il merito dei docenti: non un mero rimando ai risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento e di rendimento scolastico degli studenti, che lascerebbe intendere una valutazione sulla base dei risultati ottenuti nei test INVALSI, ma una valutazione basata sul tasso di dispersione scolastica, sulla capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, sulla gestione corretta del processo di apprendimento e sulla capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti;
   con riferimento all'articolo 14, occorre cancellare la previsione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi; risultano interessati dal divieto previsto da questa disposizione oltre 100mila lavoratori del mondo della scuola; tale disposizione risulta infatti in aperto contrasto con i dettami costituzionali e in particolare con l'articolo 36, che garantisce il diritto al lavoro e che risulterebbe violato da una norma che impedisce di fatto a qualunque Pag. 184lavoratore della scuola (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) che abbia lavorato a termine per più di trentasei mesi di continuare a svolgere la propria professione; impedire al personale in questione di continuare a svolgere la propria professione coprendo i numerosi posti vacanti e disponibili che ogni anno scolastico restano scoperti a settembre non è la via da percorrere per adeguarsi alla direttiva 99/70 CE, né per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso 29 novembre;
   con riferimento all'articolo 14, quindi, occorrerebbe attuare quanto segue:
   prevedere che i contratti di tutto il personale scolastico che abbia lavorato complessivamente per 36 mesi e oltre venga automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato;
  per tutto quanto sopra esposto, esprime

PARERE CONTRARIO.

«Chimienti, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi».

Pag. 185

ALLEGATO 4

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
   osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo III del disegno di legge, concernenti l'organico, l'assunzione e l'assegnazione del personale docente;
   rilevato come il provvedimento, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente, pone le basi per una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che realizza effettivamente i principi di autonomia sanciti dalla legge n. 59 del 1997, al fine di perseguire l'innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti, contrastando le disuguaglianze sociali, nonché prevenendo e recuperando la dispersione scolastica, secondo quanto espressamente indicato nell'articolo 1 del provvedimento;
   valutate favorevolmente le modifiche introdotte nell'articolo 2, che ha precisato le funzioni del dirigente scolastico, stabilendo in particolare che il piano triennale dell'offerta formativa sia predisposto da ciascuna istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, valorizzando la collegialità delle decisioni relative alla programmazione delle attività scolastiche;
   rilevato che l'articolo 4 del provvedimento, nel suo testo originario, intendeva rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, intervenendo sia sulla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, sia sulla disciplina del contratto di apprendistato;
   espresso un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel medesimo articolo 4, relative alla definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, nell'ambito della quale dovrà assicurarsi la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio;
   ritenuta opportuna la soppressione del comma 6 dell'articolo 4, che disciplinava la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale da parte di studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di procedere a una definizione organica delle diverse tipologie di contratto di apprendistato di primo livello nell'ambito del decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, attualmente all'esame delle Camere;
   rilevato favorevolmente che, nell'ambito dell'articolo 8, si è stabilito che nel riparto della dotazione organica tra le Pag. 186regioni e nella definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente si tenga conto anche della presenza di aree montane o di piccole isole, recependo sul punto le indicazioni desumibili dalla proposta di legge C. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI;
   osservato che l'articolo 10 del disegno di legge autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nell'anno 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale, prevista dal comma 13 del medesimo articolo 10;
   rilevato che il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;
   osservato che il comma 18 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso del 2012, non assunti nell'ambito del piano assunzionale di cui al medesimo articolo 10 siano assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1o gennaio 2016 nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito;
   considerato che l'articolo 14, in conformità a quanto statuito recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, introduce il divieto per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente e non docente della scuola statale di superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;
   valutata favorevolmente la modifica introdotta al comma 1 del medesimo articolo 14, che ha precisato che il limite di durata di trentasei mesi si applichi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in modo adeguato, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché di estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.