CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 maggio 2015
440.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05532 Borghi e Carrescia: Sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di recepimento della direttiva comunitaria 1999/31/Ce relativa alle discariche dei rifiuti, all'Allegato 1, Paragrafo 2.4.3, stabilisce le caratteristiche che la copertura finale della discarica deve soddisfare.
  In particolare, lo strato di copertura deve garantire l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, minimizzare le infiltrazioni di acqua, ridurre al minimo le necessità di interventi di manutenzione, minimizzare i fenomeni di erosione e resistere agli assestamenti ed alla subsidenza che l'ammasso di rifiuti naturalmente subisce nel tempo.
  La norma specifica inoltre che la copertura deve essere realizzata mediante la sovrapposizione di 5 strati successivi e per ciascuno di essi fornisce le indicazioni sullo spessore e sulle prestazioni che questo deve soddisfare.
  In particolare per gli strati cui l'interrogante si riferisce, ossia lo strato di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato 2.4.3 del decreto legislativo n. 36 del 2003, destinati ad impedire rispettivamente la formazione di una falda idraulica sospesa ed a permettere il drenaggio del biogas che si forma dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti, la norma non specifica la natura del materiale da utilizzare ma fornisce, come detto, soltanto precise indicazioni sullo spessore e sulle prestazioni che i materiali da utilizzare per la loro realizzazione devono possedere.
  Pertanto, la norma non sembra escludere la possibilità di autorizzare l'uso di materiali drenanti cosiddetti geocompositi, per la realizzazione dei due strati indicati, purché gli stessi forniscano idonee prestazioni tecniche.
  Si ritiene, comunque, necessario che l'autorità competente al rilascio dei titoli autorizzativi per gli impianti di discarica, valuti caso per caso dal punto di vista tecnico le caratteristiche meccaniche e tecnico-prestazionali dei materiali, drenanti e di spessore, che il proponente intende utilizzare ai fini della realizzazione della copertura superficiale finale degli impianti di smaltimento.

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ALLEGATO 2

5-05533 Matarrese: Sulla situazione di degrado e inquinamento ambientale del litorale di Ripalta, sito nell'area di Bisceglie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'area marina protetta di nuova istituzione «Grotte di Ripalta – Torre Calderina», interessante il tratto di costa compreso tra i Comuni di Bisceglie e Molfetta, è stata prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 116.
  La competente Direzione del Ministero dell'ambiente ha dato formale avvio al relativo procedimento tecnico-amministrativo, convocando tutti gli enti interessati in data 19 giugno 2014 e dando incarico a ISPRA di definire un quadro conoscitivo ambientale e socio-economico, propedeutico alla formulazione di una proposta preliminare di perimetrazione e di zonazione dell'area in questione.
  In data 12 gennaio 2015, l'ISPRA ha presentato alla predetta Direzione e agli enti interessati, le risultanze dello studio condotto, da cui emergono diversi elementi di criticità ambientale, in particolare:
   la presenza di 2 scarichi di depuratori e di 2 corsi d'acqua che collettano i reflui dei centri urbani di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, oltre che di alcuni impianti di concia di pelli, riversati direttamente sulla battigia;
   un divieto di balneazione riguardante la quasi totalità delle acque costiere comprese tra le Grotte di Ripalta e Torre Calderina;
   la presenza diffusa di un tipo di alga tossica Ostreopsis ovata (dati del Monitoraggio quindicennale di Arpa Puglia);
   la mancanza nell'area di particolari valenze naturalistiche, fatta eccezione per la presenza del SIC «Posidonieto S. Vito-Barletta» individuato per la presenza della farenogama Posidonia oceanica la cui prateria però risulta «ormai scomparsa nell'area oggetto di studio».

  L'Ispra rileva altresì che la situazione di degrado è da considerarsi non risolvibile nel breve-medio periodo, a discapito della potenziale valenza ambientale dell'area.
  Sussistono, dunque, difficoltà oggettive per l'istituzione dell'area e per la prosecuzione dell’iter.
  In tal senso sono stati informati i Presidenti delle Commissioni VIII della Camera e XIII del Senato, con lettere del 23 aprile 2015.
  Non si esclude la possibilità di una graduale ripresa ecologica degli habitat marini attualmente compromessi, seppur non a breve termine, considerata la previsione di un progetto per la realizzazione di una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui civili, causa del degrado ambientale rilevato.

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ALLEGATO 3

5-05534 Pellegrino e Zaratti: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale della Laguna di Grado e Marano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare appare opportuno sottolineare che l'area interessata dai dragaggi richiamati nella interrogazione è stata esclusa dal perimetro del SIN con decreto del 12 dicembre 2012, trasferendo alla competenza regionale tutto quello che attiene agli interventi nella Laguna di Grado e Marano.
  Proprio al fine di definire le procedure di conferimento dei sedimenti movimentati, con intesa sottoscritta il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono state definite le modalità operative per la gestione dei fanghi di dragaggio.
  Più precisamente: esclusione dal regime generale dei rifiuti, con conseguente ricollocazione all'interno del medesimo specchio d'acqua dal quale sono dragati, così come previsto dall'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora trattasi di fanghi non pericolosi e la ricollocazione non violi altre norme comunitarie. In alternativa, ove le caratteristiche dei fanghi non consentano tale soluzione – non venga, cioè, provata la loro non pericolosità – si deve ricorrere al ripascimento, sversamento a mare, conferimento in cassa di colmata o discarica, previo trattamento.
  In relazione agli interventi sinora effettuati, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato di aver sempre seguito il rigoroso procedimento autorizzatorio, acquisendo tutte le prescritte e preventive autorizzazioni, con ciò agendo nel pieno rispetto del vigente sistema normativo e tecnico per la realizzazione dei lavori di dragaggio dei canali dell'area lagunare.
  In particolare, l'ARPA ha provveduto all'accertamento della non pericolosità del sedimento dragato, della sua compatibilità con il sito di destinazione e del non peggioramento della qualità delle acque nel rispetto del pertinente Piano di Tutela, quali irrinunciabili condizioni per la riallocazione degli stessi fanghi nell'ambito del medesimo specchio d'acqua.
  Nella consapevolezza della complessità e delicatezza della materia, comunque, e al fine di scongiurare ogni possibile rischio di danno per l'ambiente e la salute, sarà preciso impegno del Ministero dell'ambiente di valutare, con le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dell'ISPRA, la correttezza della gestione dei sedimenti dragati in relazione sia agli interventi già realizzati in laguna sia a quelli di programmata realizzazione.

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ALLEGATO 4

5-05535 Busto: Iniziative del Governo in merito alla pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Appare opportuno premettere ed evidenziare che la procedura e la relativa tempistica per la individuazione del sito che ospiterà il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nell'ambito del previsto parco tecnologico, sono interamente disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.
  Nel rispetto sostanziale della relativa tempistica, lo scorso 13 marzo l'ISPRA ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla verifica tecnica condotta sulla proposta di «Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee» (CNAPI) predisposta dalla SOGIN S.P.A.
  Più in particolare, è stata effettuata in tale sede una verifica di coerenza con i criteri della Guida Tecnica n. 29, emanata dallo stesso ISPRA nel giugno 2014, e dei criteri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), nonché una validazione dei risultati cartografici.
  Nel corso dell'attenta valutazione della documentazione pervenuta, i due Ministeri interessati hanno tuttavia congiuntamente ritenuto necessario acquisire determinati approfondimenti tecnici, sia da parte della SOGIN che da parte dell'ISPRA, al fine di compiutamente valutare il documento nei confronti del quale rendere il proprio nulla osta alla pubblicazione.
  Conseguentemente, lo scorso 14 aprile sono state formulate nei confronti dei predetti Enti formali richieste di approfondimenti tecnici, fissando in 60 giorni il termine per fornire riscontro.
  Una volta in possesso delle specifiche e dei chiarimenti richiesti, si procederà con la massima celerità al completamento del processo di valutazione per autorizzare la pubblicazione della proposta di «Carta», a seguito della quale si avvierà la fase trasparente e partecipata di consultazione pubblica, nell'ambito della quale tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.
  Tale processo partecipativo culminerà con il «seminario nazionale» nel corso del quale verranno approfonditi tutte le problematiche e gli aspetti tecnici relativi al deposito nazionale e al parco tecnologico, sino a giungere alla istruttoria finale di approvazione della «Carta», sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali propedeutiche agli approfondimenti di dettaglio e alla individuazione del sito definitivo.

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ALLEGATO 5

5-05536 Pastorelli: Iniziative del Governo per la salvaguardia ambientale della costa veneta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'erosione costiera afferisce, per la sua multidisciplinarietà, a competenze di diverse amministrazioni pertanto, vista la strategicità del tema, su mia proposta, in data 14 gennaio 2015 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente il tavolo nazionale sull'erosione costiera, a cui partecipano le direzioni generali del Ministero dell'ambiente, i rappresentanti delle 15 Regioni costiere, l'ISPRA, il CNR e ricercatori accademici. Sono state coinvolte anche le Autorità di Bacino.
  Il tavolo si prefigge l'obiettivo di definire gli indirizzi generali ed i criteri per la difesa delle coste da raggiungere entro 12 mesi dalla data di insediamento.
  Ferma restando l'importanza che il problema assume in primis a carattere generale, allo stato, non è preclusa la possibilità o l'opportunità di focalizzare l'attenzione su specifiche realtà o situazioni locali di particolare criticità, alle quali eventualmente attribuire un canale preferenziale per addivenire a soluzioni più efficaci ed efficienti.
  È innegabile la particolare rilevanza delle problematiche segnalate con l'interrogazione in questione che interessano la Regione Veneto. Ciò nondimeno, si tratta di problematiche comuni anche ad altre realtà che dovranno essere adeguatamente censite e classificate. Per queste ragioni solo con l'impegno concreto di tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro sarà possibile individuare un percorso che possa portare ad individuare le soluzioni auspicate.