CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Bragantini).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI

Subemendamenti all'emendamento 1.6 dei relatori

  All'emendamento 1.6 dei relatori, al capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque, con la seguente: sessanta.
0. 1. 6. 1. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  All'emendamento 1.6 dei relatori, al capoverso comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: positivo con la seguente: negativo.
0 .1 .6 .2 . Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:
  5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
1. 6. I relatori.

Pag. 14

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Bragantini).

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

Art. 1.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:
  5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
1. 6. I relatori.

Art. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «adottano» sono inserite le seguenti: «, ove non istituito l'ufficio del segretario generale,».

  Conseguentemente al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3.
2. 1. I relatori.

  Al titolo, dopo le parole: n. 163, aggiungere le seguenti: e ulteriori disposizioni.
Tit. 1. I relatori.