CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 27/2015: Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3059, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, approvato, senza modificazioni, dal Senato della Repubblica e recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative;
   ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche «la durata degli organi elettivi» regionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Attività di rappresentanza interessi (S. 1522 Orellana).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1522, d'iniziativa del senatore Orellana, recante Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;
   rilevato che le disposizioni da esso recate – finalizzate a garantire il buon andamento delle istituzioni dello Stato, assicurando con apposite norme la massima trasparenza nei rapporti tra le istituzioni medesime e i portatori di interessi settoriali – appaiono riconducibili ad ambiti materiali («organi dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), riservati, dall'articolo 117, secondo comma, lettere f) e g) della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   osservato che alcuni limitati profili della disciplina appaiono invece riconducibili alla materia «professioni», la cui disciplina è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   ricordato, con riferimento all'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici regionali, che l'articolo 123 della Costituzione riserva alla fonte statutaria la disciplina dei princìpi fondamentali di organizzazione e di funzionamento di ciascuna regione;
   preso atto, a tale ultimo proposito, che l'articolo 14 del disegno di legge all'esame qualifica le norme contenute nel disegno di legge in materia di obblighi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali quali princìpi generali dell'ordinamento giuridico e preserva le competenze regionali in materia prevedendo che siano le regioni e le province autonome ad adottare le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei predetti princìpi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 126

ALLEGATO 3

Commissione nazionale diritti umani (S. 865 Fattorini)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 865, d'iniziativa della senatrice Fattorini, recante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione dei diritti umani»;
   rilevato che le disposizioni da esso recate – in quanto volte a dare attuazione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, e ad istituire a tal fine un organo dello Stato – appaiono riconducibili alle materie «rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   constatato peraltro che l'articolo 3 enuncia, al comma 1, lettere b) ed l), tra i compiti della Commissione nazionale per la promozione dei diritti umani, la promozione della cultura dei diritti umani attraverso specifici percorsi formativi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento del personale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed l), inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare anche presso le istituzioni scolastiche e di programmi di formazione e di aggiornamento del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

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ALLEGATO 4

Parità di genere Consigli regionali (S. 1556 Maturani).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1556: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali», d'iniziativa della senatrice Maturani;
   ricordato che l'articolo 122 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi»;
   rammentato altresì che l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che le leggi regionali promuovano, tra l'altro, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.