CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: della direttiva 2009/147/CE inserire le seguenti: e nel rispetto dell'articolo 19-bis della presente legge.
*17. 1. Mongiello.

  Al comma 1, dopo le parole: della direttiva 2009/147/CE inserire le seguenti: e nel rispetto del successivo articolo 19-bis della presente legge.
*17. 2. Galperti, Cominelli.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti).

  1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «è fatta salva la possibilità di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, purché gli uccelli siano stati in modo lecito allevati, prelevati o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti».
18. 01. Galperti, Cominelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti).

  1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «è fatta salva la possibilità di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, se importati dall'estero, purché gli uccelli siano stati in modo lecito prelevati, catturati, commercializzati o altrimenti legittimamente acquisiti».
18. 03. Galperti, Cominelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti).

  1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, in fine, dopo le parole: «anche se importati dall'estero», sono aggiunte le seguenti parole: «e ivi prelevati, catturati o commercializzati in modo illecito o altrimenti legittimamente acquisiti».
18. 02. Galperti, Cominelli.