CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.0.2 TRASMESSO DALLA XIV COMMISSIONE

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).

  1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: «o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono soppresse;
   b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».
11. 0.2. Il Governo.

Relazione illustrativa

  Con la norma allegata viene modificato il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.
  In particolare, con la modifica dell'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993. n. 331, le operazioni di introduzione nel territorio dello Stato di beni, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali operate ai sensi del codice doganale comunitario, non si considerano acquisti intracomunitari solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza. Nella norma attualmente vigente è previsto invece che i trasferimenti in questione non si considerino intracomunitari neanche nei casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.
  Coerentemente viene modificato l'articolo 41, comma 3, per prevedere che non si considerano cessioni intracomunitarie i trasferimenti di beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle medesime perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali, solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato. Nella norma attualmente vigente si lascia intendere, invece, che i trasferimenti in questione non si considerano cessioni intracomunitarie neanche nei casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.
  La necessità di una modifica normativa è venuta in evidenza a seguito della richiesta Pag. 71di informazioni inoltrata dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 6286/14/TAXU.
  Nell'ambito di questa procedura la Commissione ha rilevato che l'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 2006/112/CE, comportando in tal modo divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del luogo di imposizione.
  In particolare, è stato richiamato il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia UE del 6 marzo 2014, cause riunite C-606/12 e C-607/12, Dresser-Rand, in cui si afferma che «affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato».

Relazione tecnica

  La normativa proposta modifica gli articoli 38 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in merito al trattamento, ai fini dell'IVA, delle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.
  In particolare, con la modifica dell'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le operazioni di introduzione nel territorio dello Stato di beni, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali operate ai sensi del codice doganale comunitario, non si considerano acquisti intracomunitari solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza.
  Coerentemente viene modificato l'articolo 41, comma 3, per prevedere che non si considerano cessioni intracomunitarie i trasferimenti di beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle medesime perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali, solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato.
  Trattandosi di operazioni che intercorrono, in ambedue i casi, tra soggetti intermedi, non si rilevano effetti sul gettito.