CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO

  All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: si intende fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 4. Il Relatore.
(Approvato)

  All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come definito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 6. Il Governo.
(Approvato)

  All’ articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 5. Il Relatore.
(Approvato)