CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Atto n. 149).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);
   premesso che:
    lo schema in esame, in relazione alla disciplina dettata a livello di Unione europea in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e vie navigabili interne, definisce la disciplina sanzionatoria delle relative violazioni, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che ha dettato la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
    occorre in via preliminare ribadire l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria a tutela dei diritti dei passeggeri con riferimento alle diverse modalità di trasporto, anche valutando l'opportunità di raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo;
    merita di essere apprezzata la scelta del Governo di individuare nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili, come già stabilito dal decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario e dal decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato con autobus, l'organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'adozione delle misure relative all'istruttoria e alla valutazione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;
    sotto il profilo operativo appare condivisibile, anche sulla base dell'attività finora svolta dall'Autorità per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni relative al trasporto ferroviario e al trasporto effettuato con autobus, la previsione che il reclamo possa essere presentato all'Autorità in seconda istanza, successivamente alla presentazione da parte del passeggero di un reclamo al vettore o all'operatore del terminale;
    si ritiene altresì opportuno affidare all'Autorità la definizione, con proprio regolamento, della disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni,Pag. 99
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si assicuri l'omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
   2) in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità, valutando l'opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni;
   3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l'effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo;
   4) si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l'unitarietà della destinazione e l'utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata;
   5) con riferimento all'articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale.

Pag. 100

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Atto n. 149).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);
   premesso che:
    lo schema in esame, in relazione alla disciplina dettata a livello di Unione europea in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e vie navigabili interne, definisce la disciplina sanzionatoria delle relative violazioni, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che ha dettato la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
    occorre in via preliminare ribadire l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria a tutela dei diritti dei passeggeri con riferimento alle diverse modalità di trasporto, anche valutando l'opportunità di raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo;
    merita di essere apprezzata la scelta del Governo di individuare nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili, come già stabilito dal decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario e dal decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato con autobus, l'organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'adozione delle misure relative all'istruttoria e alla valutazione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;
    sotto il profilo operativo appare condivisibile, anche sulla base dell'attività finora svolta dall'Autorità per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni relative al trasporto ferroviario e al trasporto effettuato con autobus, la previsione che il reclamo possa essere presentato all'Autorità in seconda istanza, successivamente alla presentazione da parte del passeggero di un reclamo al vettore o all'operatore del terminale;
    si ritiene altresì opportuno affidare all'Autorità la definizione, con proprio regolamento, della disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni,Pag. 101
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità, valutando l'opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni;
   2) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l'effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo;
   3) si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l'unitarietà della destinazione e l'utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata;
   4) con riferimento all'articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale;

  e con la seguente osservazione:
   1) valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.