CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2015
425.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
ALLEGATO

ALLEGATO

DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,
  vista la legge 30 maggio 2014, n. 82;
  visto l'articolo 7, comma 4, del Regolamento interno, che rimette all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di deliberare sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione;
  visto l'articolo 23, comma 2, del medesimo Regolamento interno, che stabilisce che il rimborso delle spese dei collaboratori della Commissione è riconosciuto nella misura massima determinata dall'ufficio di presidenza, esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati,

DELIBERA

ART. 1.
(Rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio).

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio è riconosciuto ai soli collaboratori della Commissione con incarico a titolo gratuito che non siano residenti a Roma e che non percepiscano altre forme di indennità a carico della Commissione.
  2. Il rimborso delle spese è ammesso solo se dalla documentazione presentata dall'interessato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.
  3. Sono connesse allo svolgimento dell'incarico le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per assicurare la presenza a Roma del collaboratore, allorché essa sia stata espressamente richiesta dal Presidente. La richiesta del Presidente deve essere allegata all'istanza di rimborso, salvo che il richiedente sia un collaboratore con incarico a tempo pieno.
  4. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno in treno, in seconda classe, oppure in aereo, in classe economica.
  5. Le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte precedente il giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato ad essere presente, qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva qualora la seduta abbia luogo alla sera. Eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dal Presidente. In nessun caso si rimborsano spese di entità superiore a 120 euro per notte. Pag. 106
  6. Le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.
  7. Non sono rimborsabili da parte della Commissione le spese per le quali il collaboratore percepisca altre forme di rimborso o di indennizzo a carico di soggetti pubblici o privati.
  8. All'atto della presentazione dell'istanza di rimborso, il collaboratore attesta che le spese oggetto dell'istanza non rientrano tra quelle non rimborsabili ai sensi del comma 7.
  9. Per i collaboratori con incarico a tempo parziale il limite complessivo di rimborso per le spese di cui al presente articolo è fissato in 1.500 euro per l'anno 2015 e in 1.250 euro per l'anno 2016.
  10. I limiti di cui al comma 9 sono raddoppiati per i collaboratori con incarico a tempo pieno.

ART. 2.
(Rimborso delle spese di missione).

  1. Il rimborso delle spese di missione è riconosciuto esclusivamente nei casi in cui la missione sia stata autorizzata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e sempre che dalla documentazione presentata dall'interessato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento della missione.
  2. Alle missioni che si svolgono in Italia si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, terzo periodo, 7 e 8 dell'articolo 1.
  3. Il rimborso delle spese relative ad eventuali missioni all'estero è disciplinato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di autorizzazione della singola missione.