CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2015
425.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

EMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 15.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti:, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, –.
15.1. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977);
   rilevato, in particolare, che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall'allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
   osservato che l'articolo 15 è volto a dare attuazione alle disposizioni dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, riprendendo sostanzialmente il contenuto di un precedente schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 104), adottato a seguito di una delega attribuita al Governo dalla legge comunitaria 2009, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 ottobre 2014;
   considerato che l’iter di adozione di detto schema di decreto legislativo non si è completato, non essendo intervenuta la sua approvazione finale prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, e si rende pertanto urgente, anche in considerazione dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, attuare celermente le disposizioni della richiamata direttiva 2009/13/CE;
   preso atto con favore che il comma 2, lettera b), del richiamato articolo 15, in conformità ad una osservazione formulata nel parere reso dalla XI Commissione sul predetto atto n. 104, introduce nel decreto legislativo n. 271 del 1999 l'articolo 38-bis, che reca una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582 per chiunque adibisca minori ai lavori vietati dal richiamato decreto interministeriale;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/13/CE, nello stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima direttiva, gli Stati membri devono garantire che esse siano «effettive, proporzionate e dissuasive»;
   considerato che, a tal fine, occorre fare riferimento principalmente alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste per analoghe fattispecie nell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
   osservato che la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come sia stato assunto quale parametro di riferimento la sanzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 977 del 1967; Pag. 73
   ribadita, su un piano più generale, l'esigenza, già segnalata in occasione dell'esame dell'atto n. 104, di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
   richiamata, in questo contesto, l'esigenza di procedere celermente all'adozione della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, anche attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, al fine di operare un migliore coordinamento tra la disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre;
   ritenuto, in ogni caso, che ai lavoratori marittimi debba essere assicurato un livello di tutela pari a quello riconosciuto agli altri lavoratori;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera b), capoverso ART. 38-bis, si valuti la misura della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, verificandone l'adeguatezza e la dissuasività tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967;
   b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, nonché ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XI Commissione,
   esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);
   considerato che il documento dà conto in modo accurato dell'attività svolta dalle istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;
   rilevato in senso positivo che la relazione richiama, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito a documenti o questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea;
   preso atto delle parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, contenute nel paragrafo della Parte II della Relazione, dedicata all'occupazione e alle politiche con valenza sociale, nel quale si evidenzia che le azioni realizzate dal Governo nel corso del 2013 in materia sono state per lo più volte alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020;
   rilevato che la Relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 marzo 2015 mentre, ai sensi dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 28 febbraio 2014;
   considerato che tale ritardo nella trasmissione rende di scarsa utilità l'esame nel merito del documento, tenuto conto che esso fa riferimento ad attività svolte all'inizio di questa legislatura, in presenza di un diverso Esecutivo, prima ancora dell'avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione;
   tenuto altresì conto che il Governo avrebbe dovuto presentare entro il 28 febbraio 2015 la relazione consuntiva per il 2014 e che è all'esame della Camera la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si segnala l'opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014, in modo da consentire una tempestiva verifica delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere;
   si segnala l'opportunità di individuare modalità di esame della relazione consuntiva tali da assicurarne una tempestiva discussione in sede parlamentare.