CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (S. 320 Di Biagio).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 320 Di Biagio, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche, adottato come testo base dalla Commissione di merito per il seguito dell'esame;
   rilevato che:
    il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
    dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato, nonché a ulteriori ambiti materiali afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali «ordinamento civile e penale dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato» e «difesa e Forze armate, ordine pubblico e sicurezza»;
    il medesimo testo reca, agli articoli 1 e 22, un riferimento alla materia dei servizi ricreativi, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alla quale, più in generale, appare inoltre parzialmente ascrivibile l'intera disciplina oggetto del Capo III (articoli da 18 a 26), che interviene anch'esso sulla materia delle «attività ricreative» e, indirettamente, del «turismo»;
    d'altro canto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 20, 21 e 22 – che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi ricreativi – appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 20 e 21, nonché l'intero articolo 22), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 20 e 21, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 22);
   considerato, inoltre, che singole disposizioni del testo (si vedano, in particolare, gli articoli 8, comma 1, e 15, comma 1, lettera d)) incidono sulla materia della Pag. 181«formazione professionale», la cui disciplina è ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   osservato, ancora, che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede – con norma di dubbia portata interpretativa – che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti;
   ravvisata, infine, la necessità che la Commissione di merito svolga un'ulteriore riflessione sul testo e, in particolare, sulle disposizioni contenute al Capo III, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati, allo scopo di limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni per le quali si ravvisi l'esigenza di uniforme tutela di interessi unitari o per le quali siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute, la tutela e la sicurezza del lavoro e la disciplina della professione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 22, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 18, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo – che contiene la definizione delle immersioni subacquee ricreative – in quanto non sono ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;
   2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo ivi contenuto agli statuti regionali, trattandosi di fonti che non contengono disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;
   3) all'articolo 2, comma 2, si preveda, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi indicato, in luogo del parere, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
   4) all'articolo 8, comma 1 – che prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione di un registro delle imprese subacquee, con un'apposita sezione dedicata ai centri di formazione per la formazione professionale dei lavoratori subacquei ed iperbarici – si espunga il riferimento all'istituzione di tale ultima sezione, in quanto la materia della formazione professionale rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale regionale;
   5) all'articolo 11, comma 7, si preveda il coinvolgimento delle Regioni, mediante l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in sede di adozione del decreto ministeriale volto ad introdurre norme in materia di igiene e sicurezza ivi richiamato;
   6) all'articolo 15, comma 1, si sopprima la lettera d), in quanto la materia della «formazione e qualificazione professionale» non può formare oggetto di un intervento normativo statale; al comma 4 si provveda ad integrare la composizione del Comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo in oggetto allo scopo di garantirvi una più adeguata rappresentanza delle Regioni; al comma 8 si preveda infine che il decreto ministeriale di cui al comma 1 sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Pag. 182

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2977, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;
   tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;
   rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'articolato un articolo aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013,
   esprime

NULLA OSTA.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (S. 1738 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1738, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
   rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), volta alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, il Governo debba attenersi al principio e criterio direttivo che – in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Istituzione del giudice di pace – tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, figuri anche, nel territorio della provincia di Bolzano, quello della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, quello della conoscenza della lingua francese.