CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo Unificato C. 65 Realacci ed abb.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire riequilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, favorendone il progressivo ripopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale, paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi presenti, anche favorendo il sistema dei servizi territoriali con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico, ritenendo l'insediamento nei piccoli comuni una garanzia e una risorsa di presidio dei territorio soprattutto riguardo le attività di piccola e diffusa manutenzione e di tutela dei beni comuni e del territorio e quindi come tale di interesse nazionale.
1. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'equilibrio con le seguenti: il riequilibrio.
1. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e contrastandone lo spopolamento, inserire le seguenti: favorendone il progressivo ripopolamento.
1. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo le parole: rurale, storico-culturale, aggiungere la seguente: agroalimentare.
*1. 2. Arlotti, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, Covello, De Menech, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 7

  Al comma 1 dopo le parole: rurale, storico-culturale, aggiungere la seguente: agroalimentare.
*1. 3. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-culturale, inserire le seguenti: paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali.
1. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: La presente legge fino a: ivi insediate: con le seguenti: La presente legge definisce l'adozione i criteri e le modalità per l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle imprese che svolgono attività produttive ivi insediate.
1. 12. De Mita.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: insediate con la seguente: presenti.
1. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con particolare riferimento al con le seguenti: anche favorendo.
1. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sistema dei servizi territoriali inserire le seguenti: con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base.
1. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, aggiungere le seguenti: alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni,.
1. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: una garanzia e fino alla fine del comma con: una risorsa per la difesa e la cura del territorio, soprattutto per le attività ci piccola e diffusa manutenzione e per la tutela dei beni comuni, e quindi, come tale interesse nazionale.
1. 15. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei piccoli comuni una garanzia e aggiungere la seguente: una.
1. 11. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e quindi come tale aggiungere la seguente: di.
1. 13. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: aumentare con la seguente: migliorare.
1. 16. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Pag. 8

  Al comma 2, sostituire le parole da: la qualità fino a: piccoli comuni italiani con le seguenti: Il livello della qualità della vita dei cittadini residenti nelle comunità dei piccoli comuni italiani.
1. 17. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La presente legge prevede agevolazioni per gli interventi finalizzati al recupero urbanistico e degli aggregati storici italiani da perseguire attraverso un insieme sistematico di azioni pubbliche.
  2-ter. Le disposizioni della presente legge sono altresì finalizzate al recupero sociale e alla rivitalizzazione abitativa degli aggregati storici.
1. 19. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, sostituire le parole da: definiscono fino a: presente legge con le seguenti: adottano, sulla scorta dei criteri e per le finalità di cui alla presente legge ulteriori misure rispetto a quelli previsti dalla presente legge anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia per le aree interne di cui alla legge di stabilità del 2014, nonché.
1. 20. De Mita.

  Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al presente articolo.
1. 21. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti.
1. 22. Guerra, Marchi.

  Al comma 2 lettera g), sostituire la parola: industriali con la seguente: produttivi.
1. 18. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: o di un'area protetta aggiungere le seguenti parole: , di un'area protetta o di un sito della Rete Natura2000.
1. 14. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nei territori montani ai sensi della legislazione vigente, nelle aree interne e marginali del Paese e nelle isole minori. La Presente legge si applica, altresì, ai comuni siti in aree interne e marginali del Paese che presentano almeno una delle seguenti criticità.
2. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dall'articolo 3 fino a: dall'articolo 21 con le seguenti: degli articoli 3, 5, 6, 8 comma 3, 20 e 21.
2. 2. Tino Iannuzzi.

Pag. 9

  Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti: dall'articolo 11, dall'articolo 14.
*2. 13. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti: dall'articolo 11, dall'articolo 14.
*2. 10. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti: dall'articolo 11, dall'articolo 14.
*2. 16. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti: dall'articolo 11, dall'articolo 14,.
2. 24. Giulietti.

  Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti: dall'articolo 16.
2. 15. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, aggiungere le seguenti: nonché i comuni inferiori a 10.000 abitanti ubicati in fascia climatica E-F,.
2. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti inserire le seguenti: o istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti,.
2. 17. Guerra, Marchi.

  Al comma 1, dopo le parole: compresi in una aggiungere le seguenti: o più.
2. 11. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo la parola: ambientale le seguenti: o il cui territorio ricada nei Piani di Assetto Idrogeologico regionali (PAI).
2. 14. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e basso livello di benessere aggiungere le seguenti:, sulla base degli indicatori dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali o da alti indici di deprivazione, come determinati dall'ISTAT;.
2. 19. De Mita.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti:, anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,.
2. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: comprendenti frazioni inserire le seguenti: o municipi nel caso di comuni risultanti da fusione.
2. 20. Guerra, Marchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*2. 5. Realacci.

Pag. 10

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*2. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: bandiera blu, inserire le seguenti: borghi autentici d'Italia.
2. 8. Cominelli, Massa.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: Club dei borghi più belli d'Italia inserire le seguenti: o dei Borghi Autentici d'Italia.
2. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: o a cui sono state assegnate le «vele della Guida Blu».
2. 9. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: n) Comuni caratterizzati da potenzialità turistiche non valorizzate.
2. 21. De Mita.

  Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente lettera: n) comuni rientranti nelle aree sperimentali e/o prototipali della strategia aree interne di cui alla legge stabilità 2014.
2. 22. De Mita.

  Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente lettera: n) comuni che ricadono nelle aree interne, così come determinate ai sensi della legge di stabilità 2014.
2. 23. De Mita.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: di ulteriori con le seguenti: loro specificazioni.
2. 18. De Mita.

  Al comma 3, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: la quantificazione dei parametri.
2. 25. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente;

Art. 2-bis.
(Definizioni).

  1. Ai sensi della presente legge si intendono:
   a) per comunità urbana: un insieme di case contigue con impianto di strade e di piazze, caratterizzato dall'esistenza di servizi o di esercizi pubblici che costituiscono un luogo di incontro per ragioni di culto, istruzione, affari o approvvigionamento, nonché caratterizzato da un'identità sociale e culturale;
   b) per aggregati storici: gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori o isolate, che presentano, singolarmente o come complesso, un valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale. Appartengono inoltre agli aggregati storici anche le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi altra parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.
2. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente;

«Art. 2-bis.
(Fondo per i comuni virtuosi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, Pag. 11con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015, un fondo per la concessione di contributi statali destinati all'instaurazione di meccanismi premiali per quel comuni virtuosi per i quali si riscontri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, un sensibile miglioramento, delle condizioni di cui al triennio precedente.
  2. A far data dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i comuni virtuosi di cui al comma precedente ricevono un contributo suppletivo da determinarsi attraverso la ripartizione del fondo di cui al comma precedente, da operarsi in misura proporzionale rispetto all'ampiezza del territorio ed alla dimensione della popolazione effettiva dei comuni interessati.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: «fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 1, lett. da b) a e), dei comuni che siano riusciti a migliorare la propria condizione rispetto a quanto riscontrato all'atto della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3».
2. 02. De Mita.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pari o inferiore a 5.000 abitanti inserire le seguenti: o istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.
3. 1. Guerra, Marchi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente;
  «1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni ci cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'estero della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui».

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».
  all'articolo 22, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli» inserire la seguente: «3».
3. 2. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Caparini.

Pag. 12

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  «d) articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
3. 3. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane.
3. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. I comuni situati nelle zone montane possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro».
3. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3 sostituire le parole: possono essere affidate con le seguenti: devono essere affidate.
3. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. I comuni di cui al comma 1 hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».
3. 7. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente;
  «4-bis. Gli investimenti dei comuni di cui al comma 1 in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni annui».

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «9 Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».
  All'articolo 22, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli» inserire la seguente: «3».
3. 8. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Caparini.

  Sopprimere il comma 5.
3. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con le diocesi cattoliche con le seguenti: «con soggetti pubblici o privati, con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,».

Pag. 13

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3. 10. De Mita.

  Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole: nella disponibilità delle rappresentanze medesime.
3. 11. Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono ricorrere a convenzioni che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori economici privati (cd. project financing) per le medesime finalità di cui al comma 5 del presente articolo. A tal fine, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti), i comuni, anche in forma associata, pubblicano un bando finalizzato alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, in cui sono indicate l'oggetto, i modi e la durata della convenzione.
3. 12. Librandi, Matarrese.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. I comuni di cui al comma 1 possono:
   a) acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;
   b) L'acquisizione di questi immobili deve essere finalizzata ad una programmazione intercomunale mirata alla valorizzazione e salvaguarda del proprio territorio, anche ricorrendo all'istituto del comodato d'uso gratuito a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, nonché attività ricettive, turistiche e ristorative, promosse e gestite da società e cooperative giovanili o cooperative di comunità, attività di start-up e formazione di microimprese giovanili finalizzate a sviluppare percorsi imprenditoriali innovativi, sostenibili e concreti con il sistema delle risorse produttive locali, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.
   c) Al fine dell'applicazione del presente articolo è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa».
3. 13. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 6,primo periodo, sostituire le parole: Agenzia del territorio, sostituire le parole: Agenzia del demanio.

  Conseguentemente al comma 6 aggiungere in fine i seguenti periodi:
  «Il comune che ha stipulato l'accordo per il comodato d'uso di cui al periodo precedente, deve provvedere alla manutenzione ordinaria del bene e alla gestione dello stesso. Dopo cinque anni dalla presa in comodato d'uso, il comune può procedere all'acquisto con riscatto del bene previo pagamento di una somma che tenga conto dell'ammortamento derivante dalle spese sostenute, al netto di una percentuale pari al 10 per cento valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio».
3. 21. De Mita.

  Al comma 6 primo periodo dopo le parole: anche ricorrendo all'istituto del comodato aggiungere le seguenti: d'uso gratuito.
3. 18. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Pag. 14

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a favore di organizzazioni del volontariato aggiungere le seguenti: i cui soci sono residenti nei suddetti comuni.

  Conseguentemente al primo periodo, dopo la parola: locali aggiungere le seguenti: i cui proventi sono destinati a finalità sociali;

  al medesimo primo periodo sostituire le parole: altre attività comunali con le seguenti: altre attività di interesse sociale.
3. 27. Giovanna Sanna.

  Al comma 6, aggiungere dopo le parole: salvaguardia del territorio, inserire le seguenti:, ad associazioni rappresentative delle imprese agricole o imprese agricole, per l'organizzazione della vendita diretta dei prodotti indicati nel presente comma.
*3. 15. Tino Iannuzzi.

  Al comma 6, aggiungere dopo le parole: salvaguardia del territorio, inserire le seguenti:, ad associazioni rappresentative delle imprese agricole o imprese agricole, per l'organizzazione della vendita diretta dei prodotti indicati nel presente comma.
*3. 17. Mongiello, Borghi, Oliverio, Realacci, Tino Iannuzzi, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, De Menech, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.
3. 16. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

  Al comma 6 dopo le parole: vendita dei prodotti tipici locali, aggiungere le seguenti: residenzialità turistica.
3. 19. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 6 sopprimere il quarto periodo.
3. 20. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.
  «6-bis. Ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la soglia di cui al comma 8 secondo periodo dell'articolo 125 del decreto legislativo 12-4-2006 n. 163 è raddoppiato qualora le imprese invitate abbiano la sede legale e la propria attività prevalente e almeno l'80 per cento dei propri dipendenti siano residenti all'interno del territorio del comune così come individuato dal comma 1».
3. 22. De Mita.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.
  «7-bis. Ai comuni di cui al comma 1 sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni annui».

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, Pag. 15primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 22, dopo le parole: Salvo quanto previsto degli articoli inserire la seguente: 3.
3. 23. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Caparini.

  Sopprimere il comma 8
3. 24. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Ai piccoli comuni e alle loro forme associative non si applica la normativa in materia di patto di stabilità, mentre in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, alla normativa in materia di centrale unica di committenza, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di bilancio e contabilità, spesa di personale, controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma».
3. 25. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: piccoli comuni con le seguenti: comuni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
3. 26. Guerra, Marchi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli acquisti fino a 5.000 euro dei comuni).

  1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture per il funzionamento degli uffici e di servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente decreto legislativo e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».
3. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per i piccoli acquisti dei comuni).

  1. Alla Tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2012, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 aggiungere in fine il seguente periodo: «Art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2005 n. 4/L: le spese correnti di carattere variabile concernenti Pag. 16le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi».
3. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Attività e servizi).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Gli enti preposti ai sensi di legge all'erogazione di tali servizi favoriscono con l'adozione di specifiche misure modelli di organizzazione e concentrazione. Per i fini di cui al presente comma le regioni e le province, nonché i consorzi di bacino imbrifero montano (BIM), possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
  2. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma precedente del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
4. 1. De Mita.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni, i comuni, le convenzioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di loro competenza al fine di assicurare nei comuni di cui all'articolo 2 la piena efficienza dei servizi essenziali e di base che sono chiamati a offrire, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, e garantire in tal modo uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, possono intervenire anche mediante le modalità previste dal presente articolo».
4. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni, le città metropolitane, le province, aggiungere le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni,.
4. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni e.

  Conseguentemente:
   all'articolo 13, secondo periodo, comma 3, dopo le parole:
i progetti presentati da inserire le seguenti: convenzioni di comuni o;
   all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: comuni facente parte di inserire le seguenti: convenzioni o e dopo le parole: unioni dei comuni inserire le seguenti: e convenzioni o;
   all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti e delle inserire le seguenti: convenzioni di comuni o;
   all'articolo 20, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;Pag. 17
   all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;
   all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: nei comuni inserire le seguenti: nelle convenzioni di comuni;
   all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: tra i comuni inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;
   all'articolo 21, comma 3, lettera a), dopo le parole: ogni anno i comuni inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le.
4. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.
*4. 3. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.
*4. 4. Guerra, Marchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.
*4. 5. Giulietti.

  Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.
*4. 6. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.
*4. 7. Braga, Borghi, Realacci, Arlotti, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i comuni di cui all'articolo 2, aggiungere la seguente: anche.
4. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri multifunzionali con le seguenti: sportelli unici multidisciplinari intercomunali.
4. 11. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  «Gli enti preposti ai sensi di legge all'erogazione di tali servizi favoriscono con l'adozione di specifiche misure modelli di organizzazione e concentrazione».
4. 12. De Mita.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di comunicazione inserire le seguenti:, di giustizia;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nel caso di convenzione tra comuni, i tre quarti dei quali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, finalizzata al mantenimento sul loro territorio dell'Ufficio del Giudice di Pace, con decreto del Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è definita una quota di entrate, per contributi unificati, diritti di copia, pene e spese di giustizia, derivanti Pag. 18dalle cause trattate in quell'Ufficio, che viene trattenuta dal Comune capofila per il pagamento delle spese di mantenimento e gestione dell'Ufficio stesso e del suo personale.
4. 13. Guerra, Marchi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni».
4. 14. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le Agenzie fiscali, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani, promuovono la razionale organizzazione degli uffici.
4. 15. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni ad alta specificità montana, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato provvede a individuare e ad attrezzare nei predetti comuni idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.
4. 16. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo le parole:
dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;
   alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: ed a denominazione di origine e protetta.
*5. 1. Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: dei prodotti agroalimentari inserire le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo le parole:
dei prodotti agroalimentari inserire le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;
   alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: ed a denominazione di origine e protetta.
*5. 5. Covello, Borghi, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: la commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.
5. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.
5. 3. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Pag. 19

  Al comma 1, sopprimere le parole:, la vendita diretta e.
5. 6. Carrescia.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e della commercializzazione.
*5. 2. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e della commercializzazione.
*5. 7. Carrescia.

  Al comma 4, sostituire le parole: di sostegno finanziario per lo sviluppo dell’e-commerce relativamente con le seguenti: di sostegno finanziario logistico e di consulenza tecnica per lo sviluppo dell’e-commerce eventualmente anche mediante la creazione di un apposito portale telematico che raccolga le iniziative relative.
5. 9. Librandi, Matarrese.

  Al comma 4, sopprimere le parole: dei territori montani.
5. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
5. 10. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
  2. Sulla base del «principio dell'uso a cascata del legno», i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.
  3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.
  4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: «Comune teleriscaldato Pag. 20a biomassa legnosa vergine» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.
  6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, la rubrica «Credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento» viene eliminata dall'Allegato 2 della Legge di Stabilità 2014.
  7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.
  8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il «Fondo nazionale per la gestione forestale» presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.
  9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.
5. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e di prodotti agroalimentari ecologici;

  Conseguentemente:
   al comma 1, sopprimere le parole:
a chilometro utile;
   al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:, in cui le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;
   al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera di cui alla lettera a);
   al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) prodotti agroalimentari ecologici: i prodotti di cui alla lettera b), anche se le aree di produzione e trasformazione sono poste ad una distanza superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, provenienti da agricoltura biologica e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;
*6. 4. Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono aggiunte le parole: e di prodotti agroalimentari ecologici;

  Conseguentemente:
   le parole:
a chilometro utile, ovunque ricorrenti, sono soppresse;
   al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:, in cui le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una Pag. 21distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;
   al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera di cui alla lettera a);
   al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) prodotti agroalimentari ecologici: i prodotti di cui alla lettera b), anche se le aree di produzione e trasformazione sono poste ad una distanza superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, provenienti da agricoltura biologica e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;
*6. 10. De Menech, Borghi, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sull'origine e.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: all'origine,.
*6. 1. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sull'origine e.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: all'origine,.
*6. 2. Carrescia.

  Al comma 1, dopo le parole: l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: privata e.
6. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

  Conseguentemente:
   sopprimere la lettera
b);
   sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo 6, le parole: filiera corta.
6. 5. Carrescia.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;.
6. 6. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo 6, le parole: filiera corta.
6. 7. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

  Conseguentemente, sopprimere alla medesima lettera, le parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.
6. 8. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Pag. 22

  Al comma 2, sopprimere la lettera d) è soppressa.

  Conseguentemente, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: lettere b), c) e d), con le seguenti: lettere b) e c).
6. 9. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

  Al comma 3, dopo le parole: l'utilizzo aggiungere le seguenti: dei prodotti.
6. 11. Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 , n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.
  3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

Art. 6-ter.
(Attività di informazione).

  1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

Art. 6-quater.
(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

  1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:
   a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:
   a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa;
   b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari Pag. 23coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

Art. 6-quinquies.
(Indivisibilità dei terreni agricoli).

  1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi;
   a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
   b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.

Art. 6-sexies.
(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.
  2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.
  3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.
6. 01. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.
  3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
6. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

Pag. 24

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attività di informazione).

  1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.
6. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

  1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:
   a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:
   a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna impresa;
   b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.
6. 04. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Massimiliano Bernini.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Indivisibilità dei terreni agricoli).

  1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 0 più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
   b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.
6. 05. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, Lupo, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela.

Pag. 25

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.
  2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.
  3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale e al recupero dei terreni agricoli incolti o non produttivi.
6. 06. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Parentela.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi all'imprenditoria giovanile per la rivitalizzazione degli aggregati storici e del patrimonio agroalimentare).

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2. Le risorse del fondo sono assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività agricole, turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero ed alla destinazione ad uso ricettivo degli immobili degli aggregati storici.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.
6. 07. Tino Iannuzzi.

ART. 7

  Al comma 1, primo periodo dopo le parole: i comuni di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: anche in forma associativa.
7. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: per quelli relativi, inserire le seguenti: a comuni istituiti a seguito di fusione ed.
7. 2. Guerra, Marchi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del proprio programma d'azione, con le seguenti: nell'ambito dei propri programmi.
7. 3. Tino Iannuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: delle loro forme associative e dei comuni risultanti dalla loro fusione.
7. 4. Guerra, Marchi.

  Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Sostegno al welfare urtano ed esercizio di funzioni comunali in forma associata).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, io Stato, le regioni, le province, le unioni Pag. 26di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali I servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento di tali servizi.
  3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 7-ter.
(Contenuto obbligatorio del welfare urbano).

  1. Le attività finalizzate alla scuola dell'obbligo, all'attività amministrativa comunale e allo sportello di prima accoglienza sanitaria sono considerate servizi pubblici indispensabili.
  2. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2. con priorità per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari gli interventi di informatizzazione e di accesso alle tecnologie della comunicazione.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
  4. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti corrente, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei comuni e delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  5. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e di strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei citati territori a seguito dei programmi di riordino e di riorganizzazione disposti dalle regioni, nonché da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al reparto Pag. 27del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del reparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in queste aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro capite delle aziende sanitarie locali situate nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza e di efficacia, anche in sede di consuntivo.
  7. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie situate nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 8.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. La società Poste italiane Spa, attraverso apposite convenzioni, può affidare ai comuni montani e frazioni non serviti dal servizio postale lo svolgimento delle funzioni principali ed essenziali degli uffici postali. Per io svolgimento di tali funzioni il comune montano può avvalersi degli esercizi commerciali di facile accesso e dell'Azienda di Soggiorno.».
8. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, dopo le parole:, artistiche, sociali, economiche aggiungere la seguente:, etnoantropologiche.
8. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014, predispone tre distinti e specifici piani:
   a) Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNASAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, Pag. 28nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione, il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici giacenti nelle aree rurali e montane, per l'informatizzazione e la progressiva digitalizzazione delle risorse informative destinate all'istruzione. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNASAS);

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sanità, trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane.
9. 1. De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Piano per i servizi sanitari, aggiungere la seguente: pubblici.
9. 3. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinato alle aree rurali e montane, inserire le seguenti: nonché le aree interne di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147,.
9. 6. De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ospedalieri con la seguente: sanitari.
9. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza, aggiungere la seguente: pubblica.
9. 4. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e i livelli essenziali, delle prestazioni, aggiungere la seguente: pubbliche.
9. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole:, nonché tenendo conto dei rispettivi Piani sanitari regionali già approvati, al fine di garantire l'effettiva armonizzazione tra vari livelli istituzionali.
9. 7. De Mita.

  Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Il piano deve altresì contenere specifici interventi sul interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.
9. 8. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto delle proprie particolarità culturali ed orografiche predispone un Piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle proprie aree rurali e montane.
9. 9. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

Pag. 29

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Borse di studio per le aree montane e rurali).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito del propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali.
9. 01. De Mita.

ART. 10.

  Al comma 1 sopprimere le parole: e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.
10. 5. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati;

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani aggiungere: di cui all'elenco ISTAT.
*10. 3. Carrescia, Braga, Borghi, Arlotti, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati;

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, Pag. 30per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani aggiungere: di cui all'elenco ISTAT.
*10. 2. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Marcon.

  All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati;

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani aggiungere: di cui all'elenco ISTAT.
*10. 4. Matarrese, Librandi.

  All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati;

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e Pag. 31telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani aggiungere: di cui all'elenco ISTAT.
*10. 8. Guerra, Marchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: o gli locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati.
**10. 1. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, sostituire le parole: o gli locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati.
**10. 7. Giulietti.

  Al comma 1, dopo le parole: degli istituti scolastici statali aggiungere le seguenti:, provinciali e comunali.
10. 6. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei comuni montani e disagiati è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nei comuni delle aree interne rurali con evidente spopolamento, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
10. 9. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria.
  L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi».
  «1-ter. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni».
  «1-quater. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali».
10. 10. Giulietti.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per gli acquisti di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei Pag. 32piccoli comuni e dei territori montani e rurali.
10. 11. Giovanna Sanna.

  Al comma 3, sostituire la parola: neutralizzare con la seguente: finanzia.
10. 13. Tino Iannuzzi.

  Al comma 3, sostituire la parola: montani con le seguenti: di cui alla rubrica della presente legge.
10. 14. De Mita.

  Al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco ISTAT.
*10. 15. Giovanna Sanna.

  Al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco ISTAT.
*10. 16. Giulietti.

  Al comma 3, dopo le parole: per l'accesso agli istituti di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: di primo e.
10. 12. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei Pag. 33territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali».
10. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, qualora aderiscano al servizio idrico integrato, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
   c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.
11. 1. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti 1 seguenti:
  «2-bis. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
  2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
11. 2. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 2 le parole: inclusi nel territorio delle comunità montane o delle con le seguenti: anche incluso nel territorio delle comunità montane o delle convenzioni o.
11. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti delle unioni di comuni montani.
*11. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti delle unioni di comuni montani.
*11. 4. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti delle unioni di comuni montani.
*11. 5. Braga, Borghi, Arlotti, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 34

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti delle unioni di comuni montani.
*11. 6. Giulietti.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti delle unioni di comuni montani.
*11. 7. Matarrese, Librandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti delle unioni di comuni montani.
*11. 9. Guerra, Marchi.

  Al comma 5, sostituire le parole: alle unioni dei comuni esistenti sul territorio con le seguenti: ai comuni.
11. 10. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Sopprimere il comma 6.
11. 11. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede per 40 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché per 10 milioni mediante la riduzione.
12. 2. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo può essere integrato con risorse appositamente stanziate dalle singole regioni; dette risorse integrative andranno ad incrementare gli interventi in favore dei comuni della regione corrispondente.
12. 1. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comuni di cui all'articolo 2 della presente legge aggiungere le seguenti: dando priorità a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1, del medesimo articolo 2.
12. 3. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole da: contributi a: riferiti con le seguenti: agevolazioni di natura fiscale riferite;

  Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole da: contributi a riferiti con le seguenti: agevolazioni di natura fiscale riferite.
12. 4. De Mita.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o in stato di degrado aggiungere le seguenti: , con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedano interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica.
12. 5. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con valenza storico-culturale.

  Conseguentemente al comma 2, lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: nonché di servizi socio assistenziale alle persone.

  aggiungere infine la seguente lettera: i) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento Pag. 35di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.
*12. 7. Mariani, Oliverio, Realacci, Mongiello, Borghi, Tino Iannuzzi, De Menech, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con valenza storico-culturale.

  Conseguentemente al comma 2, lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: nonché di servizi socio assistenziale alle persone.

  aggiungere infine la seguente lettera: i) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.
*12. 8. Tino Iannuzzi.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.
12. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
12. 11. Librandi, Matarrese.

  Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: immobili abbandonati con le seguenti: immobili non utilizzati o in stato di degrado.
12. 6. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.
12. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici».
12. 13. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura.
12. 9. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
12. 14. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'incentivazione della residenza imprenditoriale nei piccoli comuni)
.

  1. Al fine di incoraggiare la residenza imprenditoriale nei piccoli comuni, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito altresì un fondo destinato al sostegno dell'attività imprenditoriale svolta sul territorio. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
  2. Le risorse di cui al fondo del comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:
   a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
   b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;
   c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.
12. 01. Librandi, Matarrese.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali)
.

  1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:
   a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
   b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;
   c) la riduzione al 25 per cento dell'imposta unica comunale.
12. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'imprenditoria giovanile per la rivitalizzazione degli aggregati storici).

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2. Le risorse del fondo sono assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e Pag. 37alla destinazione ad uso ricettivo degli immobili degli aggregati storici.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
  3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.
12. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 13.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.
13. 1. Librandi, Matarrese.

  Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: In particolare per i beni culturali di interesse architettonico e per gli edifici scolastici la messa in sicurezza deve riguardare anche interventi di miglioramento sismico.
13. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al presente comma è altresì destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale, all'incentivazione delle produzioni agricole locali ed alla costituzione di appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.
13. 3. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al presente comma è altresì destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale, all'incentivazione delle produzioni agricole locali ed alla costituzione di appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.
13. 5. Oliverio, Borghi, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, De Menech, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi di cui al precedente comma 1, sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
13. 4. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , dando priorità a quegli interventi che realizzano gli obiettivi della Strategia nazionale Green Community di cui all'articolo 18 della presente legge.
13. 7. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   al comma 3 dopo le parole:
successive modificazioni, provvede,.
   aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2.
13. 8. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Pag. 38

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da convenzioni di comuni o unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti o 3000 abitanti se montani.»
13. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: presentati da inserire le seguenti: comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e.
13. 9. Guerra, Marchi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1, del medesimo articolo 2.
13. 11. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-città autonomie, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili», prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, dando priorità a quelli in materia di:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

  2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono interventi prioritari quelli proposti da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Con i decreti di cui al comma 1, sono definite le modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli comuni in relazione alle diverse aree territoriali;
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, attesa la pluriennalità del Programma, si stabilisce che nel caso in cui si individui come destinatario del finanziamento del Programma «6000 Campanili», un progetto già presentato e nel frattempo realizzato dall'ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità;
13. 01. Guerra, Marchi.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi provvedimenti ministeriali, sentita la Conferenza Stato, città, autonomie, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili», prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi di priorità:
   a) interventi nei settori:
    qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
    messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
    riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   b) definire modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli Comuni in relazione alle diverse aree territoriali;
   c) attesa la pluriennalità del Programma, prevedere che nel caso in cui, nelle more dell'individuazione dello stesso come destinatario del finanziamento del Programma «6000 Campanili», un progetto già presentato, fosse nel frattempo stato realizzato dall'Ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità;
   d) interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.
13. 02. Guerra, Marchi.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

  1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
  2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
  3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.
  4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefìci per la ripresa delle attività economiche.
  5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.Pag. 40
  6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.
  7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.
  8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.

Art. 13-ter.
(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

  1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.
  2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.
  3. I fondi agricoli acquisiti in proprietà o in uso per effetto del riordino agrario che non siano assegnati ad imprese agricole di cui al comma 8 dell'articolo 13-bis, devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o cooperative operanti nel territorio o nei territori dei comuni limitrofi.

Art. 13-quater.
(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
  2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
  3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.
13. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

  1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
  2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
  3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.
  4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefìci per la ripresa delle attività economiche.Pag. 41
  5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.
  6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente.
  7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.
  8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.
13. 04. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

  1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.
  2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.
13. 05. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
  2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
  3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.
13. 06. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i territori rurali inserire le seguenti: e per le aree interne.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole:
a quelle degradate inserire le seguenti:, nonché alle aree interne di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
   sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per i territori rurali e per le aree interne.
14. 6. De Mita.

Pag. 42

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da due rappresentati dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani aggiungere le seguenti: da due rappresentati dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia.
14. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.
*14. 4. Carrescia, Braga, Borghi, Arlotti, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.
*14. 3. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.
*14. 7. Giulietti, Marchi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.
*14. 8. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: in veste di osservatori, aggiungere le parole: due rappresentanti di associazioni ambientaliste, da due di associazioni di categoria.
*14. 2. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo le parole: in veste di osservatori aggiungere le seguenti: da due rappresentati di associazioni ambientaliste, da due rappresentanti di associazioni di categoria,.
*14. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo le parole: i piccoli comuni trasmettono aggiungere la seguente: singolarmente.

  Conseguentemente, dopo le parole: o per il tramite aggiungere le seguenti: del comune capo convenzione.
14. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, lettera c), dopo la parola: locale aggiungere le seguenti: anche attraverso la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali che esercitano la vendita diretta di prodotti agroalimentari a filiera corta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Pag. 43e nel rispetto del contenimento della spesa per i consumatori.
14. 14. Librandi, Matarrese.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare rilevanza dello sviluppo di professionalità legate ai campi indicati dalla strategia nazionale Green community di cui all'articolo 18 della presente legge.
14. 10. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle finalità con le seguenti: per le finalità.
14. 11. Tino Iannuzzi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con il piccolo comune interessato aggiungere le seguenti: o con il comune capo convenzione o con.
14. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori di cui al presente articolo nonché nei territori di cui all'articolo 16.
  4-ter Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 80 milioni di euro per l'anno 2015, e 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
14. 13. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

  1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani.
  2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.
14. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prataviera.

Pag. 44

ART. 15.

  Al comma 3, dopo le parole:, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate aggiungere le seguenti:, gli enti quali comunanze agrarie e università agrarie conduttori di proprietà collettive e/o di usi civici.
15. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Incentivi al telelavoro).

  1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
  2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

Art. 15-ter.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

  1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.
  2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
  3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

Art. 15-quater.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

  1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
  3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.
15. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Incentivi al telelavoro).

  1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
  2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento Pag. 45di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.
15. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

  1. I comuni di cui all'articolo 2 provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.
  2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
  3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.
15. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

  1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  2. 1 piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
  3. 1 piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.
15. 04. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di calore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
   b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene comune;Pag. 46
   c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
   d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche;
   e) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni o consorzi e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.
15. 05. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I comuni il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di rilievi montuosi adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di regimazione delle acque e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.
16. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la parola i comuni montani con le seguenti:, i comuni di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la parola montane;
   sopprimere, ovunque ricorra nell'articolo 16 e nella rubrica, la parola montani.
* 16. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la parola i comuni montani con le seguenti:, i comuni di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la parola montane;
   sopprimere, ovunque ricorra nell'articolo 16 e nella rubrica, la parola montani.
* 16. 2. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la parola i comuni montani con le seguenti:, i comuni di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la parola montane;
   sopprimere, ovunque ricorra nell'articolo 16 e nella rubrica, la parola montani.
* 16. 9. Cominelli, Borghi, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, De Menech, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
* 16. 4. Giovanna Sanna.

Pag. 47

  Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
* 16. 13. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
* 16. 5. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.

  Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
* 16. 7. Braga, Borghi, Arlotti, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
* 16. 10. Giulietti.

  Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
* 16. 11. Guerra, Marchi.

  Al comma 1, dopo le parole ai sensi del presente articolo, inserire le seguenti: coordinate con i rispettivi piani di riforestazione, ove previsti,.
16. 14. De Mita.

  Al comma 1 sostituire le parole e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque con le seguenti: e la perdita di biodiversità e di assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.
16. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola o silvopastorale.
16. 15. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola stabilosce con la seguente: stabilisce.
16. 18. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole attestano lo stato di aggiungere la seguente: terreno.
16. 16. Tino Iannuzzi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole e da una relazione che attesta le ricerche effettuate dai proprietari e dagli eventuali eredi con le seguenti: e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per rintracciare i proprietari e gli eventuali eredi.
16. 19. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Pag. 48

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dai proprietari e dagli eventuali eredi con le seguenti: per l'individuazione dei proprietari e degli eventuali eredi.
16. 17. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 5, sostituire le parole da albo pretorio fino alla fine del comma con le seguenti: e pubblicazione sul sito internet comunale di tutti gli elementi utili.
16. 26. Tino Iannuzzi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale, aggiungere le seguenti: da calcolare comunque in base al prezzo di mercato,.
16. 22. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale inserire le seguenti: derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune.
16. 21. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 6, dopo le parole: ordine pubblico, inserire in fine il seguente periodo: «Il regolamento assicura che le attività di gestione dei terreni incolti, qualora possano incidere direttamente o indirettamente sulla quanta naturalistica di siti della Rete Natura2000, tenga conto delle procedure di cui all’Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni e, se vigenti, dei Piani di cui all’Art. 4 del decreto medesimo.
16. 20. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. All'utilizzo dei terreni ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 1158 e seguenti del codice civile in materia di usucapione».
16. 23. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza».
16. 24. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 7 dopo le parole: I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: al comune capo convenzione o.
16. 25. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna)
.

  1. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante Pag. 49nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera f), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.
16. 01. De Menech.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni)
.

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
16. 02. Giovanna Sanna.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ai fini della valorizzazione dei beni comuni e collettivi, del loro impiego nel quadro dell'economia di sviluppo sostenibile e del loro uso intelligente e oculato, i Comuni montani, d'intesa con le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni laddove esistenti e comunque denominate, possono affidare la gestione di tali beni ad una specifica Fondazione di partecipazione di Bacino Montano Integrato che ne svolge la funzione di trust.
  2. La Fondazione di cui al comma 1 è a prevalente partecipazione pubblica ed ha come esclusiva finalità statutaria la valorizzazione dei beni comuni montani, la conservazione degli stessi e la tutela della biodiversità, fine di rendere sostenibile il loro uso e di migliorarne la loro disponibilità e la qualità mediante un flusso adeguato di investimenti e di innovazioni, con impiego dei proventi a favore delle comunità nel cui ambito territoriale è ubicato il bene.
17. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: Ai fini della valorizzazione dei beni comuni e collettivi inserire le seguenti: di proprietà pubblica.
17. 6. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Fondazione di Bacino Montano Integrato, con le seguenti: Ambito Montano Integrato (AMI).
17. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Pag. 50

  Al comma 1 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Fondazione Bacino Montano Integrato, ovunque ricorrono, con le seguenti: Ambito Montano Integrato (AMI).

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: i consorzi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 si trasformano in Fondazioni di Bacino Montano Integrato di cui al comma 7 con le seguenti: i consorzi BIM di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 promuovono la costituzione dell'Ambito integrato (AMI) di cui al comma 1.
17. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni promotori sono sempre soci della Fondazione».
17. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo le parole: la valorizzazione dei beni comuni montani, aggiungere le seguenti: , la conservazione degli stessi e la tutela della biodiversità.
17. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3 dopo le parole: il bene comune aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'acqua.
17. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  « 3-bis. I soci della Fondazione sono scelti con selezione pubblica secondo criteri di inclusività negli statuti delle fondazioni sono sempre previste forme di partecipazione dei cittadini e di loro delegati agli organismi direttivi e di controllo della Fondazione.»
17. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: pianificazione partecipata aggiungere le seguenti: , della solidarietà territoriale.
17. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Gli atti della Fondazione sono accessibili in qualsiasi momento al pubblico, che può estrarne copia. La Fondazione ne assicura la tempestiva pubblicazione degli stessi sul proprio sito WEB, anche in riferimento ai dati relativi a consulenze e rapporti di lavoro anche rispetto agli emolumenti del personale qualunque siano i contratti applicati, compreso quello di consulenza. La selezione del personale avviene mediante procedure pubbliche e trasparenti. Ad esso si applicano le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. I membri della Fondazione sono elencati in appositi elenchi pubblicati sul relativo sito WEB e su quello dei comuni che ne hanno promosso la costituzione e sono aggiornati tempestivamente in caso di cambiamento della compagine sociale. I membri sono tenuti a segnalare l'esistenza di potenziali conflitti di interesse rispetto alla gestione della Fondazione e alle finalità della stessa. Le assemblee di approvazione dei bilanci della Fondazione sono pubblici e le convocazioni vengono pubblicizzate sul sito WEB dei comuni promotori e della fondazione stessa entro 15 giorni dalla convocazione».
17. 11. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Pag. 51

  Sopprimere i commi 5 e 6.
17. 12. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: , sentite le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
17. 13. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo le parole: dei territori di montagna aggiungere le seguenti: e rurali.
18. 2. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui dispone con la seguente: dispongono.
18. 3. Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

Art. 18-bis.
(Piani comunali di efficienza energetica).

  1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.
  2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione delle produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
  3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire a fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.
  4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.
  5. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).
  6. L'installazione di centrali a biogas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:
   a) potenza inferiore a 100 kW;
   b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento;
   c) il dimensionamento della potenza dell'impianto venga quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio della biomassa disponibile in loco e delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;
   d) venga effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua precedente e successivo alla realizzazione degli impianti.

  7. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 6 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:
   a) utilizzo di combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;
   b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo e dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui Pag. 52di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.

  8. I piani di localizzazione degli impianti di cui al comma 2 sono sottoposti a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.

Art. 18-ter.
(Efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili).

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di eccesso al fondo di cui al comma 1.
  3. I comuni possono costituire società miste pubblico-private, che ne garantiscano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
18. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 - Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1.
18. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 19.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali, fatta salva l'autonomia dei comuni, si ispira alle forme associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua, sulla base dei costi standard, nelle libere convenzioni o unioni dei comuni e nelle libere convenzioni o unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.
19. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I comuni facenti parti di convenzioni o unioni dei comuni e convenzioni o unioni di comuni montani esercitano in forma associata attraverso tali forme associative le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, Pag. 53con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea.
19. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, sostituire le parole: non è consentito con le seguenti: non sono consentiti.
19. 3. Tino Iannuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: allo strumento della convenzione con le seguenti: il ricorso ad altre forme associative.
19. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. I contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a cinquemila euro possono essere rogati dal segretario del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il segretario comunale può provvedere anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti per i suddetti fondi.
19. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 20.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, delle unioni di comuni costituite da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle frazioni dei comuni con popolazione anche superiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
20. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge, e delle unioni di comuni e fusioni prevalentemente costituite dagli stessi comuni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti.
20. 5. Guerra, Marchi.

Pag. 54

  Al comma 1, sostituire le parole: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 25000 abitanti.
20. 2. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1 dopo le parole: pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni o.
20. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1 inserire infine le seguenti parole: garantendo in ogni caso, per i comuni ricadenti in zona sismica, interventi di miglioramento sismico.
20. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrano, dopo le parole: I comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni.
20. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e culturali con le seguenti:, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.
20. 6. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie aggiungere le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia e la riqualificazione energetica.
20. 7. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie, inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.
20. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e al miglioramento sismico degli edifici storici o comunque esistenti; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, con tecnologie a basso consumo, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura, la conservazione, la manutenzione e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
20. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: la manutenzione straordinaria dei beni pubblici Pag. 55già esistenti da parte dell'ente locale, inserire le seguenti: il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato.
20. 11. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 4, dopo e parole: e di coordinamento inserire e seguenti: , nonché indicare criteri di gestione improntati a principi di efficienza e di economicità,.
20. 12. De Mita.

  Al comma 5, sostituire le parole: e culturale del territorio con le seguenti: , culturale, economica e sociale del territorio e alla promozione delle attività di animazione culturale e sociale.
20. 13. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

ART. 21.

  Al comma 1, dopo le parole: recupero e riqualificazione nei comuni, aggiungere le seguenti: nelle convenzioni di comuni.
21. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2 dopo le parole: Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni, le aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni e le.
21. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni e le.
21. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:
   Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;
   Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;
   Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;
   Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;
   Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;
   Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;
   Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

  2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun Pag. 56compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Crippa.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Recupero e valorizzazione degli itinerari storici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale degli itinerari storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.
  2. L'individuazione dei percorsi viari e sentieristici di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale piano paesaggistico.
  3. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  4. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.
  5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista dal PTCP.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale degli itinerari storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
21. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
  21-bis. Le entrate e le spese relative agli interventi di cui agli articoli 13, 14, 15, 20 e 21 della presente legge sono escluse dai vincoli riguardanti il patto di stabilità interno.
21. 03. Guerra, Marchi.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2015 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni Pag. 57vigenti che disciplinano il concorso dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
21. 04. Guerra, Marchi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis.
  2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
21. 05. Ottobre, Dellai, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle esenzioni previste per i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle Regioni e dalle province autonome».
  2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».
21. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
  2. All'articolo 1, comma i, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».
21. 07. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 58

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere infine il seguente periodo: «Gli atti di cessione a qualsiasi titolo da parte di enti locali relativi ad aree di edilizia abitativa agevolata in favore di soggetti privati per la realizzazione o il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario sono assoggettati alle imposte in misura fissa di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
21. 08. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Imposta di registro).

  1. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
  2. L'articolo 10, primo comma, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
21. 09. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Impianti a fonti rinnovabili e tutela del suolo agricolo).

  1. I Comuni di cui all'articolo 2 redigono un piano di localizzazione della produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
  2. Nei Comuni di cui all'articolo 2, gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 possono essere ubicati in zone classificate agricole dal vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso.
  3. Sono escluse le localizzazioni degli impianti nelle aree ricadenti nei perimetri Pag. 59dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).
  4. L'installazione di centrali a bio gas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:
   a) potenza inferiore a 100 kW;
   b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento.

  5. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 4 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:
   a) utilizzo come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, di scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;
   b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo o dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.
21. 010. Tino Iannuzzi.