CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM (2015) 46 final);
   considerato che la proposta fa seguito alle ripetute sollecitazioni degli Stati Membri, tra cui l'Italia, e testimonia la crescente attenzione e l'impegno della Commissione europea sul tema dell'occupazione giovanile;
   ritenuto pienamente condivisibile l'intento di garantire una più rapida messa a disposizione dei finanziamenti della Youth Employment Initiative, portando le risorse immediatamente utilizzabili per l'avvio dei progetti operativi ad un ammontare complessivo pari a circa un miliardo di euro;
   osservato che l'incremento del prefinanziamento intende consentire una migliore implementazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile da parte degli Stati membri che stiano attuando politiche di consolidamento sul versante della spesa pubblica;
   rilevato che, per effetto dell'incremento del prefinanziamento, nel nostro Paese l'ammontare delle risorse a disposizione passerebbe dai circa 5,5 milioni di euro del 2014 a circa 170 milioni di euro nel 2015, con evidenti benefici per la celere realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale Garanzia giovani;
   osservato che l'obiettivo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani è quello di coinvolgere, entro il 2018, con le risorse all'uopo disponibili circa 560 mila soggetti in azioni di supporto e di integrazione nel mercato del lavoro, riferite in particolare a interventi di formazione specialistica, accompagnamento al lavoro, tirocinio extra curriculare, apprendistato, servizio civile, sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, mobilità professionale transnazionale e territoriale, nonché al riconoscimento di un bonus occupazionale;
   valutati i più recenti dati derivanti dal monitoraggio sul piano nazionale del programma Garanzia giovani, secondo i quali, al 25 marzo 2015, i giovani registrati sono 476.191;
   rilevato che, sulla base del più recente monitoraggio disponibile, i soggetti presi in carico dai servizi accreditati competenti sono 233.907, che costituiscono rispettivamente il 49,1 per cento del totale dei giovani registrati e il 41,8 per cento del Pag. 216target di 560.000 giovani raggiungibili da azioni di supporto e di integrazione nel mercato del lavoro;
   considerato che resta ancora piuttosto contenuto, ancorché in crescita, il numero dei soggetti ai quali è stata proposta una delle misure di promozione dell'occupabilità previste dal Programma operativo nazionale, che, secondo l'ultimo monitoraggio, è pari a 49.190;
   preso atto, a tale ultimo riguardo, che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel corso della loro audizione informale presso le Commissioni riunite XI e XIV della Camera dei deputati, svoltasi il 26 marzo 2015, hanno evidenziato che i dati effettivi di avanzamento del Programma, con particolare riferimento ai giovani ai quali è stata proposta una misura del Programma stesso, forniscono un quadro più positivo di quello risultante dalla piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   rilevato che la proposta in esame introduce un obbligo per gli Stati membri di rimborsare il prefinanziamento supplementare qualora le richieste di pagamento intermedio, presentate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento, non ammontino ad almeno il 50 per cento del medesimo prefinanziamento iniziale;
   preso atto che, con riferimento al nostro Paese, il Governo, nel corso dell'esame parlamentare della proposta, ha assicurato che non si determineranno criticità in termini di ritardato assorbimento del prefinanziamento, evidenziando di aver predisposto una pianificazione della spesa articolata per trimestri, che sta condividendo con le Regioni, in modo da assicurare una graduale e continuativa presentazione delle domande di pagamento;
   osservato come l'efficace attuazione delle misure adottate nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e, più in generale, della Garanzia giovani, postuli un rafforzamento anche sul piano qualitativo dell'azione dei servizi nazionali per l'impiego, con particolare riferimento agli operatori pubblici;
   considerato come, nel nostro Paese, l'attuazione della Garanzia giovani abbia messo alla prova il sistema dei servizi per l'impiego, stimolando in particolare i centri pubblici ad una maggiore incisività della propria azione in termini di proposta di iniziative di inserimento lavorativo e di formazione o riqualificazione professionale;
   rilevato, altresì, che si è avviato un percorso di riforme volto a ridisegnare le caratteristiche delle politiche attive del lavoro, in particolare attraverso l'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, relativa all'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione alla quale saranno attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
   evidenziato che la riforma prefigurata dalla legge n. 183 del 2014 si intreccia con il processo già avviato, in attuazione della legge n. 56 del 2014, di redistribuzione delle competenze delle province, alle quali, sulla base della legislazione vigente, è affidata la gestione dei servizi pubblici per l'impiego;
   richiamati gli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di lavoro e affari sociali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, svoltasi a Riga il 22 e il 23 febbraio 2015, nella cui terza sessione è stato tracciato un primo bilancio del programma Garanzia giovani a un anno dalla sua introduzione;
   constatata l'ampia convergenza registrata nel corso dell’iter della proposta presso le Istituzioni europee, nel quale si è riscontrato un generale consenso dei diversi Stati nonché dei membri del Parlamento europeo;
   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, reso il 18 marzo 2015;Pag. 217
   considerato il parere dalla XIV Commissione sulla proposta di regolamento, approvato il 31 marzo 2015, che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;
   condiviso l'invito, contenuto in tale parere, a verificare, anche in relazione all'entità complessiva del prefinanziamento, l'adeguatezza della percentuale della quota da rimborsare nel caso di mancato utilizzo delle risorse;
  esprime una valutazione positiva, osservando che:
   a) in ambito europeo occorre segnalare nelle sedi opportune la necessità di:
    1) addivenire al rapido completamento dell’iter normativo della proposta, al fine di mettere tempestivamente a disposizione degli Stati membri le risorse derivanti dall'incremento del prefinanziamento;
    2) monitorare l'utilizzo delle risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'attuazione della Garanzia per i giovani sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, riferiti, da un lato, ai risultati ottenuti in termini di miglioramento delle condizioni di occupabilità dei giovani, con particolare riferimento alla maggiore efficacia delle attività di formazione e di tirocinio e, dall'altro, ai risultati in termini di nuova occupazione e di promozione dell'autoimprenditorialità, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello europeo e delle organizzazioni sindacali e datoriali;
    3) promuovere l'adozione di un'analoga iniziativa volta a incrementare il tasso di prefinanziamento iniziale del Fondo sociale europeo per i programmi operativi regionali che recano misure che sostengono o integrano le azioni della Garanzia giovani, assicurando in ogni caso il celere avvio dei medesimi programmi operativi;
    4) coordinare gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea con le politiche volte a garantire il funzionamento del mercato del lavoro sulla base di standard qualitativi e quantitativi uniformi, secondo quanto reiteratamente affermato anche dalla Commissaria europea per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen;
    5) consolidare e rendere sempre più efficace la comunicazione e la messa a disposizione delle informazioni necessarie per l'orientamento professionale e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in modo da garantire una piena mobilità dei lavoratori, anche attraverso un rafforzamento della rete EURES, il coinvolgimento delle imprese, delle organizzazioni della società civile, dei fornitori di servizi di formazione e istruzione, nonché delle autorità locali e regionali;
   b) sul piano nazionale occorre:
    1) considerare, anche in relazione all'implementazione del programma Garanzia giovani nell'ordinamento italiano, l'esigenza di individuare, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, un assetto istituzionale dei servizi pubblici per l'impiego che superi l'attuale fase di transizione valorizzando le professionalità degli oltre 8.000 lavoratori presenti nei centri per l'impiego e ne rafforzi le capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche sviluppando possibili sinergie tra servizi pubblici e privati;
    2) proseguire nell'azione di monitoraggio dei risultati conseguiti nel nostro Paese per effetto dell'attuazione del programma Garanzia giovani e delle diverse misure in esso previste, anche al fine di introdurre i correttivi necessari ad assicurarne maggiore efficacia sul piano della promozione dell'occupazione, nonché di valutare la possibile riprogrammazione degli interventi, migliorando l'omogeneità dei piani regionali anche attraverso lo sblocco dei partenariati con le parti sociali Pag. 218e provvedendo all'individuazione di strutture di coordinamento a livello nazionale;
    3) rafforzare il coinvolgimento nelle attività di job placement delle università e delle scuole secondarie, con particolare attenzione a quelle professionali, attraverso l'attivazione di specifici protocolli d'intesa che attribuiscano a queste istituzioni un ruolo più significativo all'interno del programma Garanzia giovani e garantiscano un utilizzo più puntuale delle risorse derivanti dall'incremento del prefinanziamento.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEI DEPUTATI CHIMIENTI, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI E DALL'OSSO

  La XI Commissione,
   esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG);
   premesso che la proposta in titolo interviene dunque sul problema del succitato prefinanziamento, potendosi ritenere in via di soluzione la questione relativa ai negoziati riferiti al Fondo sociale europeo, poiché la Commissione ha già adottato 28 dei 34 programmi operativi che attuano l'IOG e ha chiuso i negoziati relativi ad altri 4, che sono pertanto in attesa di adozione formale;
   rilevato che tale iniziativa è stata adottata in risposta all'invito politico ad alto livello del Consiglio europeo di febbraio 2013, che, nelle sue conclusioni, sottolineava come dovesse essere attribuita la massima priorità alla promozione dell'occupazione giovanile e raccomandava di mobilizzare il bilancio dell'Unione europea a sostegno degli sforzi degli Stati membri in tal senso; è infatti intenzione dello IOG offrire alle regioni più colpite dalla disoccupazione giovanile finanziamenti supplementari per promuovere l'occupazione giovanile, anche in attuazione della raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia per i giovani; il sostegno fornito a titolo dell'IOG può essere destinato solo direttamente ai giovani non occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e, a differenza del Fondo sociale europeo, non può sostenere sistemi o strutture;
   rilevato che l'IOG è comunque integrata nella programmazione del FSE, sotto forma di un programma operativo specifico o di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, potendo altresì essere integrata in più di un asse prioritario.
   considerata l'urgenza dettata dall'aggravarsi progressivo dei dati relativi alla disoccupazione giovanile, la Commissione ha previsto ab origine una serie di disposizioni speciali affinché l'importo totale delle risorse destinate all'IOG fosse impegnato (in anticipo) per i primi due anni del periodo di programmazione 2014-2020, onde consentire una rapida e consistente mobilitazione di misure per i giovani e ottenere risultati immediati; di conseguenza, gli interventi nell'ambito dell'IOG dovrebbero essere attuati entro la fine del 2018 e non del 2023, come è invece previsto per gli interventi rientranti all'interno del FSE; è stato inoltre stabilito che Pag. 220le spese per l'IOG fossero ammissibili dal 1o settembre 2013;
   osservato che, a differenza degli altri programmi dell'Unione europea a gestione concorrente, l'IOG dispone di una dotazione specifica interamente finanziata dal bilancio dell'Unione europea ed è pertanto esente da obblighi di cofinanziamento nazionale; il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri esclusivamente per i pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma sostenuto dall'IOG, ed essere messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile;
   considerato che la proposta in titolo interviene pertanto a modificare il regolamento FSE nel senso di elevare a 1 miliardo di euro circa il prefinanziamento iniziale messo a disposizione a titolo della dotazione specifica per l'IOG nel 2015;
   rilevato che, nonostante tali disposizioni specifiche, volte ad accelerare e facilitare l'avvio dell'IOG, i risultati ottenuti, a un anno dell'adozione del regolamento FSE, non appaiono soddisfacenti, in quanto né l'anticipo degli impegni in quanto tale, né le altre misure specifiche hanno indotto a una rapida mobilizzazione delle risorse a causa della complessità del processo negoziale sui programmi operativi, cui deve seguire l'introduzione delle rispettive modalità di attuazione negli Stati membri;
   preso atto della limitata capacità delle autorità nel pubblicare inviti a presentare progetti e a trattare rapidamente le domande, nonché dell'insufficienza del prefinanziamento per avviare le misure necessarie;
   osservato che molti degli Stati membri, con livelli di disoccupazione giovanile più elevati, in sede di Consiglio EPSCO (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), hanno denunciato la mancanza di finanziamenti sufficienti per versare anticipi ai beneficiari, anche alla luce dei maggiori vincoli di bilancio e scarsità di finanziamenti nazionali;
   valutato che sul piano nazionale la quota di prefinanziamento passerebbe da 5 milioni di euro a 150 milioni di euro;
   osservato che il prefinanziamento iniziale supplementare dovrà essere usato esclusivamente per l'attuazione immediata dell'IOG; come rilevato in questa sede, , qualora a dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione non avrà ricevuto domande di pagamenti intermedi per i progetti in cui il contributo dell'Unione a titolo dell'IOG ammonta ad almeno il 50 per cento del prefinanziamento supplementare, quest'ultimo dovrà essere rimborsato alla Commissione medesima;
   segnalato che, allo stato attuale, il prefinanziamento iniziale versato all'atto dell'adozione di un programma operativo ammonta all'1 per cento del contributo complessivo dell'Unione europea (1,5 per cento per gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria), mentre i pagamenti intermedi, essendo versabili solo in base alle spese certificate già sostenute dai beneficiari e coperte dallo Stato membro, non possono essere destinati alla corresponsione di anticipi;
   osservato che, in conseguenza di ciò, anche se la proposta di aumento del prefinanziamento da versare agli Stati membri non altera il profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali già concordato, limitandosi ad anticiparne la fruibilità e flessibilizzarne l'accesso, la disomogeneità dei vari piani regionali potrebbe impedire la fruizione del vantaggio in parola;
   osservato che l'incremento della quota di prefinanziamento potrebbe essere attuata nella seconda metà dell'anno in corso;
  osserva quanto segue:
   a) anche alla luce dell'esame della proposta in titolo al Senato della Repubblica, le Commissioni di merito e il Governo avrebbero dovuto prioritariamente procedere a un'adeguata istruttoria per valutare le carenze che hanno pregiudicato Pag. 221il decollo del Piano nazionale a livello regionale, anche a seguito del blocco con le parti sociali;
   b) i suddetti fattori critici sollevano serie perplessità relativamente alla soglia del 50 per cento dei pagamenti intermedi, rendendosi indispensabile una sospensione dell’iter legislativo della proposta in esame, al fine di garantire sia lo svolgimento della suddetta istruttoria, sia una nuova fase negoziale con le autorità europee, per un'eventuale modifica del prefinanziamento supplementare, che rischia di vanificare l'attuazione delle suddette disposizioni speciali.
«Chimienti, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso».

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ALLEGATO 3

5-05141 Giacobbe: Mancata adozione del decreto ministeriale in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'adozione del decreto interministeriale in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) smaterializzato.
  Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 prevede il superamento dell'attuale sistema connesso al rilascio del DURC. Infatti, secondo tale disposizione, chiunque vi abbia interesse – dunque anche la stessa impresa – può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva sia nei confronti dell'INPS che dell'INAIL sia nei confronti delle Casse edili per quelle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia.
  Tale documento costituisce, dunque, un importante momento di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, anche in ragione del fatto che sarà rilasciato al momento della richiesta e non più alla definizione di un'istruttoria di circa 30 giorni.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, siano definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità delle verifiche nonché le ipotesi di esclusione per l'emissione del cosiddetto DURC smaterializzato.
  A tal proposito, faccio presente che, all'esito di approfonditi confronti tra i citati dicasteri che hanno determinato, più volte, la revisione del testo, l’iter di adozione del citato decreto è giunto al termine. Dunque, il testo sarà pubblicato all'esito dei necessari test informatici, che gli Istituti e le Casse edili stanno effettuando al fine di assicurare che l'attivazione (del servizio informatizzato di rilascio del DURC avvenga in maniera corretta.

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ALLEGATO 4

5-04795 Cominardi: Misure per il rilancio dell'occupazione e per l'inclusione sociale attraverso strumenti di sostegno al reddito di tipo universale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Cominardi ed altri, inerente alle iniziative che il Governo intende adottare per favorire il rilancio dell'occupazione e dell'inclusione sociale nel nostro Paese, con particolare riferimento al territorio della provincia di Brescia, faccio presente, in via preliminare, che, sulla base di dati regionali e provinciali relativi alla rete dei Centri per l'impiego, nel 2013 i rapporti di lavoro attivati nel nostro Paese sono stati 1.321.755, mentre quelli cessati sono stati 1.342.439.
  In particolare, i rapporti di lavoro attivati nella provincia di Brescia, sono stati, nell'anno 2013, circa 134 mila (di cui circa 31mila a tempo indeterminato) e, nell'anno 2014, circa 139 mila (di cui circa 30 mila a tempo indeterminato).
  Sulla base dei dati aggiornati dell'indagine ISTAT, il tasso di occupazione nella provincia di Brescia, nel 2014 risulta pari al 62,7 per cento a fronte del dato nazionale del 55,7 per cento.
  Le politiche occupazionali, negli ultimi anni, sono state volte a potenziare i servizi per il lavoro pubblico e privato con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, alle donne e ai giovani.
  Voglio ricordare, in proposito, che l'attuazione del programma Garanzia Giovani prevede un impegno sinergico tra Stato e Regioni al fine di offrire ai giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano (cosiddetti NEET), un'opportunità lavorativa o un percorso personalizzato di formazione che ne aumenti l'occupabilità.
  Proprio alle Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale, è delegata la definizione e la realizzazione delle misure. L'allocazione delle risorse spetta all'autonomia delle singole Regioni. Al fine di meglio indirizzare gli interventi, il Ministero che rappresento ha promosso, e promuove, continui confronti con le Regioni per la rideterminazione delle risorse.
  Con specifico, riferimento alla provincia di Brescia, la Regione Lombardia ha reso noto che sull'intero territorio regionale, dei circa 45.000 giovani iscritti al programma Garanzia Giovani, 12.142 sono stati inseriti nel mercato del lavoro e di questi, circa 1.000, nella provincia di Brescia.
  In particolare:
   692 con contratto a tempo indeterminato (di cui 93 nel territorio bresciano);
   1.041 con contratto di apprendistato (di cui 75 nel territorio bresciano);
   4.138 con contratto a tempo determinato (di cui 280 nel territorio bresciano);
   6.271 in tirocinio (di cui 529 nel territorio bresciano).

  Quanto, poi, alle misure finalizzate a fronteggiare il disagio derivante dalla complessa situazione occupazione e a favorire l'inclusione sociale, voglio ricordare, innanzi tutto, che l'articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, a decorrere dal 1o maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, il cosiddetto Assegno di disoccupazione (ASDI), al fine di fornire una tutela di sostegno al reddito ai beneficiari della nuova prestazione denominata Assicurazione sociale Pag. 224per l'impiego (NASpI) che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
  La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
  Si tratta di una misura sperimentale, che, se confermata, potrebbe rappresentare un significativo passo avanti verso l'istituzione di un reddito minimo universale.
  Quale ulteriore misura di sostegno al reddito e strumento di inclusione sociale, voglio ricordare che con l'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 è stata introdotta in via sperimentale la misura del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – (cosiddetta nuova social card).
  Tale strumento è per ora pienamente operativo nelle 12 città con più di 250.000 abitanti.
  Ricordo che la concessione della nuova carta acquisti è condizionata alla sottoscrizione del progetto predisposto dai servizi sociali del Comune in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole.
  Al riguardo, la legge di stabilità per il 2014 ha stanziato 40 milioni di euro all'anno per il triennio 2014-2016, al fine di consentire la sperimentazione della nuova social card anche alle regioni del centro-nord.
  Faccio, inoltre, presente che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto un incremento – pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 – del Fondo che finanzia la cosiddetta carta acquisti ordinaria, istituita con l'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  Segnalo inoltre che, nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, è stato approvato un programma nazionale volto a supportare il SIA attraverso lo sviluppo di misure di attivazione e servizi di presa in carico rivolti ai beneficiari della nuova social card.
  In conclusione, voglio evidenziare che le questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare rivestono un'assoluta centralità nell'agenda del Governo che, sin dal suo insediamento, è costantemente impegnato nell'adozione di misure volte a favorire il rilancio dell'occupazione e l'inclusione sociale.

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ALLEGATO 5

5-05194 Gribaudo: Iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di adottare una specifica circolare ministeriale che consenta l'iscrizione dei centralisti non vedenti esclusivamente negli elenchi del territorio della regione o della provincia autonoma di residenza.
  Ricordo che l'articolo della legge n. 113 del 1985, nel disciplinare le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici privi della vista disoccupati, prevede, al comma 7, che i centralinisti non vedenti iscritti nell'albo professionale nazionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato di province diverse da quella di residenza.
  Successivamente, con nota n. 1968 del 21 febbraio 2011, il Ministero che rappresento ha precisato che è consentita l'iscrizione negli elenchi unici del collocamento mirato di province diverse da quelle di residenza purché queste ultime rientrino nel territorio di competenza della Direzione regionale del lavoro o della Direzione provinciale del lavoro (Province Autonome) tenutaria dell'Albo.
  Da ultimo, faccio presente che, i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno adottato – poche ore fa – la circolare n. 13 del 9 aprile 2015 con la quale sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche applicative della legge n. 113 del 1985, anche tenendo conto della nuova organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121.
  Nello specifico tale circolare ribadisce che il privo della vista, iscritto all'Albo professionale nazionale, può chiedere di essere iscritto negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza purché rientranti nel territorio di competenza della Direzione interregionale del lavoro o dalla Direzione territoriale del lavoro che detiene l'Albo professionale.

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 2796, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;
   valutate le norme dell'Accordo più direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alla disciplina del personale pubblico che può essere comandato presso l'Ufficio OMS di Venezia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.