CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ESAMINATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'attività agricola con le seguenti: l'attività agro-silvo-pastorale.
1. 1. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, dopo le parole: al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola inserire le seguenti: e forestale.
1. 28. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: risorsa non rinnovabile.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) suolo: lo strato superiore naturale o rinaturalizzato della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi;.
1. 26. Latronico.

  Al comma 1 dopo le parole: della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie aggiungere le seguenti: di mitigazione e.
1. 18. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 51. Nicoletti.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per le quali, la presente legge attribuisce priorità per i contesti urbani periferici, storici e quelli caratterizzati da emergenze socio-economiche e ambientali.
1. 23. Russo, Castiello.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il consumo di suolo inserire le seguenti:, in linea di principio,.
1. 45. Matarrese, Falcone, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 2, al secondo periodo, eliminare la parola: esclusivamente.
1. 46. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è consentito esclusivamente aggiungere le seguenti: e previo obbligo di adeguata motivazione.
1. 3. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

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  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: non esistono alternative inserire le seguenti:, sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,
*1. 35. Fauttilli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: non esistono alternative inserire le seguenti:, sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,
*1. 44. Matarrese, Falcone, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: consistenti.
1. 4. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle aree già urbanizzate con le seguenti: delle aree già antropizzate.
1. 2. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rigenerazione delle stesse aggiungere le seguenti: e comunque sulla base dei fabbisogni insediativi, imprenditoriali e sociali.
1. 20. De Girolamo, Dorina Bianchi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rigenerazione delle stesse inserire le seguenti: o il recupero e la riqualificazione di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato.
*1. 36. Fauttilli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rigenerazione delle stesse inserire le seguenti: o il recupero e la riqualificazione di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato.
*1. 47. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque sulla base dei fabbisogni insediativi, occupazionali e sociali.
**1. 5. Rostellato, Segoni.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque sulla base dei fabbisogni insediativi, occupazionali e sociali.
**1. 11. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 3 sopprimere le parole: Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale.
   all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis.
Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le opere di interesse statale nonché per i progetti che sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, ai sensi della normativa vigente.
1. 52. Oliverio.

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  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 24. Russo, Castiello.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 31. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 15. Romanini, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Prina.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 19. Distaso.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 37. Fauttilli.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 38. Marroni.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 48. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 50. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
**1. 21. Vignali.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
**1. 22. Dal Moro, Romanini, Carra, Luciano Agostini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;.

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  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
**1. 25. Russo, Castiello.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente.
*1. 29. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente.
*1. 9. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente.
*1. 6. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: della priorità del riuso inserire le seguenti: e della rigenerazione urbana.
**1. 34. Fauttilli.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: della priorità del riuso inserire le seguenti: e della rigenerazione urbana.
**1. 43. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: la necessità di una valutazione inserire le seguenti: tecnica, ambientale e di sostenibilità economica.
1. 49. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di una valutazione, inserire le seguenti: anche economica.
1. 42. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: inedificato.
1. 13. Tentori, Cominelli, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 2, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sotto forma di specifico elaborato progettuale a cura del progettista e verificato in contraddittorio con il responsabile dell'ufficio tecnico competente che sottoscrive la relativa certificazione finale.
1. 7. Segoni, Rostellato.

Pag. 45

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione della presente legge è considerato anche l'utilizzo di aree bonificate, ai sensi della vigente disciplina statale e regionale.
1. 8. Grimoldi, Caon.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le Regioni orientano l'iniziativa dei Comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato, oltre alla preventiva valutazione degli effetti sociali, ambientali e territoriali anche in ordine alla compromissione delle funzioni ecosistemiche e di produzione di beni alimentari del suolo.
  Ai fini della limitazione di processi di diffusione urbana, le eventuali e motivate previsioni di consumo di suolo inedificato devono essere collocate in modo contiguo al territorio urbanizzato. Per qualsiasi previsione di variante agli strumenti urbanistici generali che comporta consumo di suolo inedificato dovranno essere adottate misure di mitigazione e attuate misure preventive di compensazione in un'area di almeno uguale dimensione, in zone prioritarie e sulla base di criteri definiti dai Comuni all'interno delle norme tecniche d'attuazione dei propri strumenti urbanistici, e dovrà essere comunque garantita l'invarianza idraulica.
1. 16. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

  Sopprimere il comma 3.
1. 14. Morassut, Carrescia, Manfredi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo.
1. 17. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: e del riuso con le seguenti:, del riuso e della rigenerazione urbana.
*1. 41. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 3, sostituire le parole: e del riuso con le seguenti:, del riuso e della rigenerazione urbana.
*1. 33. Fauttilli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le previsioni di maggior tutela essa contenute.
1. 12. Cominelli, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 4, dopo la parola: favoriscono, inserire la seguente: anche.
1. 40. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 4, sostituire le parole: l'attività agricola, con le seguenti: l'attività agro-silvo-pastorale.
1. 10. Segoni, Rostellato.

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  Al comma 4, dopo le parole: la valorizzazione dell'attività agricola, inserire le seguenti: in via prioritaria attraverso il recupero dell'attività produttiva e agroforestale dei terreni agricoli abbandonati e non utilizzati e quindi.
*1. 32. Fauttilli.

  Al comma 4, dopo le parole: la valorizzazione dell'attività agricola, inserire le seguenti: in via prioritaria attraverso il recupero dell'attività produttiva e agroforestale dei terreni agricoli abbandonati e non utilizzati e quindi.
*1. 39. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 4, dopo le parole: consumo di suolo, aggiungere le seguenti: l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.
1. 30. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche da essi connesse.
1. 27. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, s'intende:
   a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;
   c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;
   d) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;
   e) per «compensazione ambientale»: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

  2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
   a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

  Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).
*2. 56. Russo, Castiello.

Pag. 47

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, s'intende:
   a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;
   c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;
   d) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;
   e) per «compensazione ambientale»: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

  2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
   a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

  Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).
*2. 1. Piso, Sammarco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, s'intende:
   a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;
   c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;
   d) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;
   e) per «compensazione ambientale»: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

  2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
   a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

  Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).
* 2. 64. Marroni.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: a) Per «superficie agricola», naturale e seminaturale: «i terreni qualificati come agricoli negli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché le superfici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto libere, non impermeabilizzate dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso, escluse quelle destinate ad uso urbano a Pag. 48partire dai servizi pubblici di livello locale e generale».
2. 35. Morassut, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: a) per «superficie agricola», naturale e seminaturale: «i terreni qualificati come agricoli negli strumenti urbanistici generali vigenti».

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, nel testo le parole: consumo di suolo con le seguenti: consumo di suolo agricolo.
2. 87. Morassut, Carrescia, Manfredi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli o come non edificabili dagli strumenti urbanistici.
* 2. 57. Russo, Castiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli o come non edificabili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
* 2. 55. Russo, Castiello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, naturale e seminaturale fino a:, scavato o rimosso con le seguenti: » i terreni qualificati come agricoli degli strumenti urbanistici;.
2. 34. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: degli strumenti urbanistici fino alla fine della lettera con le seguenti: o come non edificabili dagli strumenti urbanistici.
*2. 51. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: degli strumenti urbanistici fino alla fine della lettera con le seguenti: o come non edificabili dagli strumenti urbanistici.
*2. 60. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli destinati ad arboricoltura da legno.
2. 46. Zanin, Prina, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché le superfici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso;.
2. 63. Marroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, nonché le superfici fino alla fine della lettera con le seguenti: di governo del territorio.
2. 69. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche in area urbanizzata, inserire le seguenti: se al di fuori del centro abitato,.
2. 2. Grimoldi, Caon.

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  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: scavato o rimosso.
2. 3. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle aree già interessate da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse inserite nello strumento urbanistico generale.
2. 53. Piccone.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo da parte di uno strumento urbanistico di governo del territorio esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali;.
2. 67. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Vargiu.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;.
* 2. 75. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;.
* 2. 90. Russo, Castiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;.
* 2. 66. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Vargiu.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo o contaminazione, con esclusione di qualsiasi attività non edilizia connessa all'utilizzo agricolo del suolo stesso;.
2. 40. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.
*2. 86. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.
*2. 47. Zanin, Cova, Taricco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie oggetto Pag. 50di impermeabilizzazione definitiva del suolo da parte di uno strumento urbanistico di governo del territorio esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali;.
2. 74. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie di impermeabilizzazione del suolo con le seguenti: la quantità di superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo.
2. 7. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie di impermeabilizzazione del suolo con le seguenti: la quantità di superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, sopprimere le lettere f) e g);
   b) all'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole: nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g).
2. 8. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie di impermeabilizzazione del suolo con le seguenti: il processo antropogenico che ha come effetto l'impermeabilizzazione del suolo.
2. 9. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie con le seguenti la superficie annualmente.
2. 82. Catania, Falcone, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'incremento annuale netto della superficie aggiungere la seguente: agricola.
2. 39. Morassut, Carrescia, Manfredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: impermeabilizzazione del suolo inserire le seguenti: e di urbanizzazione.
2. 54. Cova.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi con le seguenti: non connessa.
2. 96. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola.
2. 5. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o rimozione del suolo aggiungere le seguenti: urbanizzazione ed edificazione.
*2. 31. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o rimozione del suolo aggiungere le seguenti: urbanizzazione ed edificazione.
*2. 6. Rostellato, Segoni.

Pag. 51

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, detratta delle superfici restituite alla funzionalità originale attraverso interventi di compensazione;.
2. 36. Zanin, Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zardini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sistemazione di aree destinate a verde pubblico o privato.
2. 10. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, mediante la realizzazione di manufatti e infrastrutture con esclusione delle opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. 91. Russo, Castiello.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: elimina con la seguente: riduce.
2. 11. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la permeabilità anche attraverso la sua compattazione fino alla fine della lettera con la seguente: definitivamente la permeabilità.
2. 70. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: dovuta alla presenza di infrastrutture fino alla fine della lettera.
2. 12. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: infrastrutture, inserire le seguenti: impianti, reti e servizi tecnologici.
*2. 52. Piccone.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: infrastrutture, inserire le seguenti: impianti, reti e servizi tecnologici.
*2. 48. Zanin, Prina, Cova, Taricco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2. 97. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2. 13. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2. 92. Russo, Castiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2. 71. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «copertura artificiale del suolo»: la copertura permanente della superficie terrestre con materiali artificiali o la sua impermeabilizzazione o la sua Pag. 52alterazione biofisica mediante interventi di deposito, di scavo o di rimozione del suolo;.
2. 58. Latronico.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la copertura permanente, aggiungere le seguenti: e semipermanente.
2. 15. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: superficie terrestre con aggiungere le seguenti: strutture o.
2. 30. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: banchine, moli,.
2. 14. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: serre.
*2. 59. Latronico.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: serre.
*2. 49. De Girolamo, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: serre aggiungere la seguente: pavimentate.
** 2. 16. Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: serre aggiungere la seguente: pavimentate.
** 2. 32. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: campi fotovoltaici, aggiungere le seguenti: impianti eolici,
2. 81. Catania.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) per «aree urbanizzate» le aree edificabili secondo i piani urbanistici vigenti;.
*2. 37. Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) per «aree urbanizzate» le aree edificabili secondo i piani urbanistici vigenti;.
*2. 17. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate aggiungere le seguenti:, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi,.
2. 43. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Antezza, Luciano Agostini, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

Pag. 53

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e del riuso con le seguenti:, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito.
2. 72. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: contenimento del consumo del suolo, aggiungere le seguenti: di creazione di aree umide naturali nei terreni rigenerati e bacini di accumulo a fini di incremento della biodiversità e di raccolta di acqua piovana per irrigazione e stoccaggio per periodi siccitosi o altre calamità, incrementando così la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, nonché.
2. 18. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di trasformazione nelle aree già edificate, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle finalità di riduzione del consumo del suolo,.
2. 20. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.
*2. 21. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.
*2. 89. Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere le seguenti: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.
* 2. 19. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.
*2. 76. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: primari e secondari inserire le seguenti:, nonché di attrezzature e infrastrutture anche ecologiche, spazi verdi e servizi.
2. 73. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: in termini quantitativi aggiungere le seguenti: e qualitativi e sopprimere le parole: nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);
   all'articolo 4, comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 5, comma 8, sopprimere le parole: di mitigazione e compensazione.
*2. 44. Zanin, Cova, Taricco.

Pag. 54

  Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole: nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);
   all'articolo 4, comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 5, comma 8, sopprimere le parole: di mitigazione e compensazione.
*2. 77. De Rosa, Catania, Franco Bordo, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni ecosistemiche nelle superfici oggetto di impermeabilizzazione e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulla produzione agricola e sul benessere umano;.
2. 83. Catania, Falcone.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: l'adozione di misure tese a con le seguenti: l'adozione, in tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo di misure tese a.
2. 22. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: tese a mantenere le funzioni del suolo e è soppresso.
2. 93. Russo, Castiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) per «compensazione»: l'adozione preventiva, rispetto ad un intervento di nuova impermeabilizzazione, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni ecosistemiche di un suolo già impermeabilizzato di estensione non inferiore, ubicato nel territorio del Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.
2. 84. Catania, Falcone.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) per «compensazione»: Adozione di interventi finalizzati a migliorare le condizioni dell'ambiente e del paesaggio, mediante la rigenerazione di valori ambientali e paesaggistici persi o alterati (e non altrimenti minimizzabili) in conseguenza della trasformazione, anche in un luogo distinto da quello in cui ricade l'intervento promosso dal piano o dal progetto.
2. 94. Russo, Castiello.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: per compensazione: l'adozione di misure dirette a con le seguenti: per compensazione ecologica: l'adozione, in tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a.
2. 23. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: compensazione inserire le seguente parole: ecologica preventiva.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: da attuarsi interamente prima di qualunque intervento comportante consumo di suolo e per cui la mitigazione ecologica preventiva è necessaria per rispettare la soglia di Pag. 55consumo stabilita dalle procedure di cui all'articolo 3.
2. 78. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica;
   all'articolo 5, comma 8, dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica.
*2. 38. Tino Iannuzzi, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 5, dopo la parola:
compensazione, aggiungere la seguente: ecologica;
   all'articolo 5, comma 8, dopo la parola: compensazione, aggiungere la seguente: ecologica.
*2. 24. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le parole: anche attraverso interventi nelle aree adiacenti alle parti di suolo impermeabilizzato.
2. 25. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le seguente parole: da attuare in via preventiva nel caso di una trasformazione che comporti impermeabilizzazione.
**2. 41. Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: da attuare in via preventiva nel caso di una trasformazione che comporti impermeabilizzazione.
**2. 29. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: Laddove la compensazione intervenga per il ripristino di trasformazioni abusive o comunque illegalmente realizzate, essa non viene contabilizzata nella valutazione del consumo di suolo netto di cui alla lettera b).
*2. 28. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: Laddove la compensazione intervenga per il ripristino di trasformazioni abusive o comunque illegalmente realizzate, essa non viene contabilizzata nella valutazione del consumo di suolo netto di cui alla lettera b).
*2. 62. Marroni.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti lettere:
   h) per «invarianza idraulica»: il principio per cui la portata al colmo di Pag. 56piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo di quell'area.
   i) per «territorio urbanizzato»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità. Sono comprese le aree libere intercluse.
2. 45. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato:
   le aree rurali intercluse;
   l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.
*2. 26. Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato:
   le aree rurali intercluse;
   l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.
*2. 33. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera:
   h) per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato le aree rurali intercluse e l'edificato sparso o discontinuo con le relative aree di pertinenza.
*2. 50. De Girolamo, Dorina Bianchi.

  Al comma 2, dopo la parola: minerali aggiungere la seguente: materiali.
2. 95. Russo, Castiello.

  Al comma 2, dopo le parole: viventi che aggiungere le seguenti: rappresenta un bene comune e.
2. 85. Catania, Matarrese, Falcone, D'Agostino.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.
*2. 4. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.
*2. 80. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Pag. 57Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.
*2. 61. Marroni.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.
*2. 42. Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi, Cenni, Pastorino, Civati.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e sede di servizi ecosistemici.
2. 79. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della presente legge, per suolo si intende anche ogni superficie libera da manufatti, che non sia un'area di pertinenza di edifici esistenti.
2. 27. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

ART. 3.

  Premettere il seguente comma:
  01. Le regioni si sostituiscono alle province nella redazione, approvazione e applicazione dei piani territoriali di coordinamento, previsti dall'articolo 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favoriscono una pianificazione delle aree urbanistiche che tenga conto dei limiti al consumo dei suoli liberi, privilegiando il recupero e la riqualificazione dei territori già urbanizzati, la bonifica e il riutilizzo di aree urbane o industriali dismesse e degradate, nonché la difesa delle caratteristiche architettoniche tradizionali.
3. 42. Latronico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale. Il parere del Consiglio di Stato è reso entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. 50. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere Pag. 58le seguente parole: e con le regioni che sono già in possesso dei Piani territoriali regionali, contenenti la documentazione sul paesaggio e suoli agricoli, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea sul paesaggio.
3. 39. Russo, Castiello.

  Al comma 1, in fine, sostituire le parole: in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale con le seguenti: anticipando gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo di suolo a livello nazionale, fino al raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2020.
3. 1. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, dopo le parole: il traguardo del consumo inserire la seguente: netto.
*3. 21. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: il traguardo del consumo, aggiungere la seguente parola: netto.
*3. 33. De Girolamo, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo le parole: traguardo del consumo di suolo aggiungere la seguente parola: netto.
*3. 31. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Romanini.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 2050 con le seguenti: entro il 2030.
3. 3. Pellegrino, Franco Bordo, De Rosa, Catania, Zaratti, Zaccagnini, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Segoni.

  Al comma 1, dopo le parole: è definita la riduzione progressiva, inserire le seguente parole: vincolante.
3. 2. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali.

  Conseguentemente, ai commi 3, 8 e 9 sopprimere le seguente parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 4. Marguerettaz, Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali.
3. 44. Nicoletti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: comunque con una quota di consumo di suolo, dall'entrata in vigore della legge fino al 2050, mai superiore al 3,5 per cento del suolo già consumato.
3. 30. Cova, Zanin, Taricco, Prina.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle loro funzioni ecosistemiche, inserire le seguenti: della destinazione urbanistica.
3. 47. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: urbane e periurbane, aggiungere le Pag. 59seguenti: della arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva.
3. 29. Zanin, Prina, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici utilizzati con le seguenti: e del patrimonio edilizio esistente inutilizzato in aree urbane e rurali.
3. 28. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Romanini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della presenza di edifici inutilizzati inserire le seguenti: e di terreni urbanizzati e inutilizzati.
3. 5. Grimoldi, Caon.

  Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: la determinazione della superficie agricola esistente tiene conto della superficie del territorio comunale all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è indipendente dalle aree di completamento e di espansione definite dagli strumenti urbanistici comunali.
3. 7. Caon, Grimoldi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere di interesse statale.
*3. 53. Catania, Falcone.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale.
*3. 51. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dei casi delle infrastrutture e.
3. 25. Civati, Pastorino.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: delle infrastrutture e.
3. 8. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserire le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la Conferenza unificata a deliberare nei successivi 60 giorni; decorso tale ulteriore termine, in assenza della deliberazione.
3. 6. Grimoldi, Caon.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
* 3. 43. Nicoletti.

Pag. 60

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
* 3. 11. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3. 9. Caon, Grimoldi.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 10. Caon, Grimoldi.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro nove mesi.
3. 13. Segoni, Rostellato.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro sei mesi.
3. 14. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 4, sostituire le parole: a verifica ogni cinque anni con le seguenti: a verifica ogni tre anni.
3. 12. Segoni, Rostellato.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello Nazionale, che in forma disaggregata per regione, provincia e comune.
3. 15. Segoni, Rostellato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  L'eventuale sforamento di tali limiti da parte di una regione non si considera compensato da eventuali quote di consumo di suolo assegnate e non consumate da altre regioni.
3. 16. Segoni, Rostellato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In particolare, i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione devono indirizzare prioritariamente verso la rinaturalizzazione, demolizione o la delocalizzazione di edifici situati in aree a vincolo idrogeologico.
3. 17. Segoni, Rostellato.

  Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: e acquisito il parere della Conferenza unificata.
3. 23. Prina, Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 6, sostituire le parole: e acquisito il parere della Conferenza unificata. con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata da acquisire Pag. 61entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. 18. Caon, Grimoldi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:, sulla base di apposite intese, con le seguenti: diretto, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. 22. Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 7, primo periodo, la parola: novanta è sostituita dalla seguente: sessanta.
3. 38. Russo, Castiello.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria inserire le seguenti parole: e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
*3. 27. Cova, Zanin, Taricco, Romanini, Terrosi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria inserire le seguenti parole: e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
*3. 40. Russo, Castiello.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria inserire le seguenti parole: e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
*3. 45. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria inserire le seguenti parole: e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
*3. 48. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria inserire le seguenti parole: e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
*3. 32. Distaso.

  Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con tale direttiva, ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, sono definite altresì specifiche indicazioni, per orientare l'iniziativa dei comuni in merito al «bilancio alimentare», che consiste nella stima dei prodotti agricoli producibili con i terreni agricoli coltivati e disponibili; tali indicazioni dovranno essere recepite nella prima variante o revisione generale dello strumento urbanistico comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge.
3. 26. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Pastorino.

Pag. 62

  Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dei Piani territoriali regionali già approvati.
3. 37. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 49. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 46. Marroni.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 41. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Pag. 63Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 36. Romanini, Dal Moro, Carra, Luciano Agostini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento annuale sul sito istituzionale del Ministero dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia, al fine di renderli facilmente accessibili.
3. 52. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni della presente legge non si applicano a Roma Capitale come individuata dall'articolo 24 comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
*3. 19. Piso, Sammarco.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni della presente legge non si applicano a Roma Capitale come individuata dall'articolo 24 comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
*3. 34. Sammarco, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. 20. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Orti urbani sociali).

  1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.
  2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.
  3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, il comune adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità Pag. 64e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.
3. 01. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio anche mediante demolizione e ricostruzione, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, il potenziamento del trasporto ciclabile e collettivo, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.
  2. Gli strumenti urbanistici e di progettazione urbana, individuati dalle Regioni e dagli Enti Locali, possono prevedere per gli obiettivi di cui al comma 1, la monetizzazione degli standard urbanistici previsti per le zone omogenee A e B dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, i cui proventi dovranno essere obbligatoriamente impiegati per modernizzare e implementare la rete del trasporto pubblico, l'accessibilità ciclopedonale e la dotazione degli spazi e servizi pubblici, l'utilizzo di indici di densità edilizia superiori a quanto definito dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee A e B. Per gli interventi di densificazione edilizia, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale, potranno essere applicati limiti di altezza massima superiori a quanto definito dall'articolo 8, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, per le zone territoriali omogenee A e B e limiti di distanza diversi da quanto definito dall'articolo 9, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee A e B.
  3. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
  I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.
  4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.
4. 45. Marroni.

Pag. 65

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Priorità del riuso).

  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione e attuazione degli ambiti urbanistici e delle aree già interessate da processi di edificazione suscettibili di rigenerazione da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
  3. I Comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, provvedono a recepire quanto disposto dal comma 1 e, con esclusione delle aree e degli immobili non legittimati, nonché con esclusione dei centri storici e delle aree e degli immobili di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004, propongono ed attuano, anche in accordo con i privati, gli interventi di riuso nell'ambito delle aree urbanizzate presenti negli strumenti urbanistici vigenti.
  4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stato recepito recepire quanto disposto dal comma 1, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia recepito quanto disposto di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietato ogni ulteriore consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
  5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono, eventualmente, a perimetrare ed elencare altre aree ed immobili da tutelare, escludendole da riuso, ulteriori rispetto a quanto previsto dalle tutele di cui al comma precedente; tali aree devono comunque possedere motivatamente requisiti storici, artistici, ambientali e paesaggistici di pregio.
  6. Rimane fermo in ogni caso, anche prima del recepimento da parte dei comuni delle disposizioni di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.
4. 1. Pellegrino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per:
   a) orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento Pag. 66di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, e la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato, nonché l'introduzione di regimi fiscali agevolati, della durata massima di anni 10, che contemplino misure di incentivazione tramite modulazione o esenzione del contributo di costruzione e dell'imposizione locale sugli immobili, nonché di una imposizione sui trasferimenti immobiliari in misura agevolata da stabilire con decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.
   b) disciplinare l'introduzione nei comuni del catasto degli usi del suolo. L'istituzione del catasto degli usi del suolo è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo, nonché per il rilascio di titoli abilitativi conseguenti a pianificazioni attuative che lo prevedano. In esso sono individuate e quantificate la superficie agricola, naturale e seminaturale, le aree interessate da copertura artificiale del suolo con relative pertinenze, e all'interno di queste le aree e gli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati o sottoutilizzati. Tale catasto, sviluppato nella forma di specifico strato informativo del database topografico redatto con criteri coerenti al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e successivi aggiornamenti, deve essere redatto nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ovvero, per le pianificazioni vigenti, preventivamente all'adozione di strumenti attuativi che determinino consumo di suolo, e in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disciplina regionale di cui al punto 1).
4. 22. Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana nelle aree urbanizzate anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione e progettazione degli ambiti urbanistici e delle aree già interessate da processi di edificazione inutilizzate o suscettibili di rigenerazione da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine, esclusivamente nelle aree urbanizzate, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, anche della permeabilità delle aree, compensazione e incentivazione urbanistica nonché l'introduzione di regimi fiscali agevolati, della durata massima di anni 10, che contemplino misure di incentivazione tramite modulazione o esenzione del contributo di costruzione e dell'imposizione locale sugli immobili, nonché di una imposizione sui trasferimenti immobiliari in misura agevolata da Pag. 67stabilire con decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.
4. 21. Zardini, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.
  1-bis. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso esclusivamente per le aree in cui le procedure di bonifica siano state completate e siano state rilasciate le previste certificazioni di avvenuta bonifica.
4. 53. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.
4. 34. Russo, Castiello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge, con le seguenti: del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. 3. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dettano disposizioni per orientare con le parole: dettano disposizioni atte a garantire.
4. 4. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 44. Fauttilli.

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 43. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 35. Russo, Castiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 28. Distaso.

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 47. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

Pag. 68

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 50. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.
*4. 19. Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli ambiti urbanistici con le seguenti: delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di recupero e riqualificazione.
*4. 58. Catania, Falcone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli ambiti urbanistici con le parole: delle aree già interessate da processi di edificazione ma inutilizzate o suscettibili di recupero e riqualificazione.
*4. 60. Zanin, Cova, Taricco.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.
**4. 51. De Rosa, Catania, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.
** 4. 2. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: prevedendo fino alla fine del comma.
**4. 27. Zanin, Cova, Taricco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale con le seguenti: potenziale ecologico e ambientale, escludendo interventi edificatori in aree non interessate da processi di edificazione con esclusione della realizzazione di residenza sociale.
4. 5. Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4. 7. Franco Bordo, Zaratti, Catania, De Rosa, Zaccagnini, Pellegrino, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Segoni.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente; Le regioni, per le finalità di cui al primo periodo, e sempre nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano altresì disposizioni per disciplinare l'introduzione nei comuni del catasto degli usi del suolo. L'istituzione del catasto degli usi del suolo è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo, nonché per il rilascio di titoli abilitativi conseguenti a pianificazioni attuative che lo prevedano. In esso sono individuate e quantificate la superficie agricola, naturale e seminaturale, le aree interessate da copertura artificiale del suolo con relative pertinenze, e all'interno di queste le aree e gli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati o sottoutilizzati. Tale catasto, sviluppato nella forma di specifico strato informativo del database topografico redatto Pag. 69con criteri coerenti al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e successivi aggiornamenti, deve essere redatto nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ovvero, per le pianificazioni vigenti, preventivamente all'adozione di strumenti attuativi che determinino consumo di suolo, e in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore della relativa disciplina regionale.
4. 6. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato. Tali disposizioni dovranno coordinarsi tra le regioni e provvedersi di un comune insieme di indicatori di monitoraggio.
4. 23. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: agricolo.
4. 18. Cova, Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui saranno quantificate caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni potranno verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso
4. 24. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I manufatti rurali tipici presenti nelle aree agricole, compresi quelli che hanno perduto l'originaria funzione, anche se ubicati in aree diverse dall'area rurale, sono salvaguardati e la loro demolizione o il loro crollo accidentale comporta la ricostruzione del volume perduto solo nelle condizioni originare per sedime, tipologia e uso dei materiali.
4. 8. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sostituire le parole: Decorso il termine di cui al comma 1 con le seguenti parole: Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
4. 25. Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

  Al comma 2, dopo le parole: Decorso il termine di cui al comma 1, inserire le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida le regioni inadempienti ad adottare le disposizioni di Pag. 70cui al medesimo comma 1 nei successivi 60 giorni; decorso tale ulteriore termine.
4. 9. Grimoldi, Caon.

  Al comma 2, sopprimere le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
4. 26. Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalle disposizioni regionali.
4. 10. Caon, Grimoldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i Comuni sono tenuti a censire gli immobili non utilizzati o abbandonati, con particolare riferimento al patrimonio pubblico, e quali di questi sono suscettibili di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione. Ad essi viene data priorità nelle previsioni urbanistiche di nuove edificazioni. I dati dei censimenti, devono essere accessibili e resi pubblici mediante pubblicazione nei siti istituzionali di ciascun comune.
4. 11. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati pubblici e privati esistenti nel proprio territorio. Tali informazioni sono costantemente aggiornate, sono pubblicate sui siti web istituzionali dei rispettivi comuni e comunicate ad Ispra.
4. 54. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Nell'ambito della pianificazione urbanistica di livello comunale, i comuni possono individuare intorno al perimetro del centro edificato, una cintura verde con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative coerenti con la conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il piano della cintura verde, tiene in adeguata considerazione l'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio interessato. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo, e hanno adeguato gli strumenti urbanistici secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 9, sono iscritti nel registro di cui all'articolo 7 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Al registro sono altresì iscritti i comuni che attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis.
4. 12. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.
4. 20. Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: le aree inserire le parole: e gli immobili.
4. 55. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Pag. 71Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 4, secondo periodo eliminare le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.
4. 48. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: decorso tale termine inserire le seguenti: e fino all'adozione dei strumenti pianificatori.
4. 13. Grimoldi, Caon.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.
*4. 39. Russo, Castiello.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.
*4. 31. Romanini, Carra, Luciano Agostini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.
*4. 59. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.
*4. 29. Vignali.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: libero da manufatti edilizi.
4. 14. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Detto divieto si applica altresì fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.
4. 52. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere Pag. 72inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi al titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei plani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 35 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
4. 30. Dorina Bianchi.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
*4. 15. Piso, Sammarco.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
*4. 33. Dal Moro, Romanini, Carra, Luciano Agostini.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
*4. 38. Russo, Castiello.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
*4. 16. Grimoldi, Caon.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
*4. 46. Marroni.

  Sopprimere il comma 5.
4. 42. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
* 4. 37. Russo, Castiello.

Pag. 73

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
* 4. 32. Romanini, Dal Moro, Carra, Luciano Agostini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
  7. Il comma 6 dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è abrogato.
** 4. 36. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della Pag. 74disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
  7. Il comma 6 dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è abrogato.
** 4. 17. Piso, Sammarco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.
4. 40. Gallinella.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

Art. 4-bis.
(Interventi in materia di pianificazione urbanistica).

  1. La pianificazione urbanistica per le finalità previste dalla presente legge, persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti in cui tali edifici sono ubicati.
  2. Ai fini di quanto indicato dal comma 1, la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:
   a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativi e il consumo di suolo;
   b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
   c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in particolare nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;
   d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;
   e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;
   f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per le finalità di cui al precedente comma.
4. 01. Russo, Castiello.

Pag. 75

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Diritti edificatori).

  1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato alla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.
  2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.
4. 02. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Censimento degli immobili inutilizzati nel territorio comunale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimento degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.
  2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati,
4. 03. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Segoni, Rostellato.

  Sopprimerlo.
*5. 16. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Sopprimerlo.
*5. 44. De Rosa, Catania, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono prevedere a possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali, qualora non più funzionali all'attività agricola, come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di insediamento di usi extra-agricoli sono: il recupero edilizio, inclusa la ricostruzione, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e con un'adeguata accessibilità.
5. 30. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, aggiungere le seguenti: e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale,.
5. 2. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

Pag. 76

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: insediamenti rurali locali inserire le seguenti e il consolidamento e lo sviluppo della attività agroforestale nel territorio rurale,.
5. 20. Prina, Covello, Luciano Agostini, Antezza, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 1 dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
*5. 18. Cominelli, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e comma 4, lettera l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
*5. 49. Catania, Matarrese, Falcone, D'Agostino.

  Al comma 1, dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti: ferme restando e disposizioni di tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

  Conseguentemente:
   al comma 4, dopo e parole
da realizzarsi aggiungere le parole esclusivamente su superfici già edificate,.
   al comma 5, sopprimere le lettere a), c), h).
5. 32. Cova, Zanin, Taricco.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Presupposto dell'attribuzione di tale destinazione urbanistica è il recupero edilizio, inclusa la ricostruzione, a volume e sagoma invariati, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale.
5. 3. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale, aggiungere le seguenti: anche senza qualifica di agricoltore diretto o di imprenditore agricolo a patto che non vi sia incremento del carico urbanistico.
5. 31. Zanin, Prina, Cova, Taricco, Terrosi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale dismesso oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene dotato, nei limiti delle risorse a tal fine previste dalla normativa vigente, di tutte le infrastrutture e servizi e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.
5. 33. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini.

Pag. 77

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono superare la consistenza complessiva delle superfici complessive esistenti né comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo, alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni, la percentuale di superficie ricostruibile.
5. 34. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi edilizi realizzati non possono alterare né le volumetrie né le sagome esistenti, né comportare maggior consumo di suolo.
5. 4. Segoni, Rostellato.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: volumetrie esistenti con le seguenti: volumetrie di piano.
5. 5. Grimoldi, Caon.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: volumetrie esistenti inserire le seguenti:, non possono alterarne la sagoma.
5. 38. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta comunque ferma la destinazione di almeno il 30 per cento della volumetria complessiva, ad attività o servizi ad uso sociale e con accesso pubblico e servizi di manutenzione garantiti dall'affidatario della volumetria medesima.
5. 6. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Sopprimere il comma 4.
*5. 7. Segoni, Rostellato.

  Sopprimere il comma 4.
*5. 8. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
*5. 43. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedono ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. L'individuazione di tali edifici comporta l'automatica esclusione da interventi di sostituzione edilizia e la priorità dei finanziamenti destinati al loro restauro, consolidamento statico e dotazione dei requisiti di igiene e benessere.
5. 9. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

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  Sostituire il comma 4 è con il seguente:
  La demolizione e ricostruzione degli edifici dismessi non può interessare i fabbricati che rivestono interesse storico o paesaggistico, ai sensi della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica vigenti. Le superfici complessive oggetto di demolizione, dovutamente certificate e accertate dal comune territorialmente competente, possono essere riassegnate, per una quota in percentuale, per nuovi fabbricati, da realizzarsi all'interno dell'insediamento rurale con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente.
5. 28. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

  Al comma 4, dopo le parole: possono essere riassegnate per nuovi fabbricati, aggiungere le seguenti: senza incremento di consumo di suolo e,.
5. 10. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 4, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: esclusivamente su superfici già edificate,.
5. 47. Catania, Falcone.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto della pianificazione paesaggistica.
5. 19. Cominelli, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 4, dopo le parole: stabiliti dall'ente territoriale competente aggiungere le seguenti: nel rispetto della pianificazione paesaggistica, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 48. Catania, Falcone.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'interno dei compendi agricoli neorurali, in conformità ai presupposti di cui al comma 1, alle disposizioni degli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici, e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, possono prevedersi le seguenti destinazioni d'uso:
   a) attività amministrative e direzionali;
   b) servizi ludico-ricreativi;
   c) servizi turistico-ricettivi;
   d) servizi dedicati all'istruzione;
   e) servizi medici e di cura;
   f) servizi sociali;
   g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
   h) altre attività non comprese nell'elenco ma considerate rilevanti per lo sviluppo economico sostenibile del territorio.
5. 25. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

  Al comma 5, sostituire le parole: I compendi agricoli neorurali periurbani, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici, possono avere le seguenti destinazioni d'uso con le seguenti: Ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, i compendi agricoli neorurali periurbani, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici possono anche avere le seguenti destinazioni d'uso.
5. 11. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Pag. 79

  Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) e h).
*5. 42. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) e h).
*5. 46. Catania, Falcone.

  Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).
5. 27. Prina, Zanin, Cova, Tentori.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*5. 12. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*5. 41. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
5. 40. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 5, sopprimere la lettera h).
*5. 39. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 5, sopprimere la lettera h).
*5. 13. Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.
**5. 26. Romanini, Zanin, Cova, Taricco.

  Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.
**5. 36. Russo.

  Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.
**5. 35. Distaso.

  Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.
**5. 50. Segoni, Rostellato.

  Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.
**5. 51. Fauttilli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I compendi agricoli neorurali non potranno cambiare destinazione d'uso per almeno 20 anni.
5. 14. Segoni, Rostellato.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis) Le destinazioni d'uso elencate non possono essere in alcun modo modificate dagli strumenti urbanistici per la durata di venti anni dalla realizzazione delle opere.
5. 45. Catania, Falcone.

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  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:
   a) residenziale, ad esclusione dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici di valore storico-architettonico o culturale-testimoniale;
   b) produttiva di tipo industriale o artigianale.
5. 24. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Prina.

  Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) residenziale già esistente alla data di approvazione della presente legge.
5. 23. Zanin, Prina, Cova, Taricco.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato, nonché dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.
5. 22. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: venticinque anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
ventennale con le seguenti: venticinquennale;
   al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: ventennio, con le seguenti: venticinquennio.
5. 15. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Al comma 8, dopo le parole: mitigazione e compensazione aggiungere la seguente: preventivi.
5. 21. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

  Al comma 8, dopo le parole: volti a mantenere aggiungere la seguente:, recuperare.
5. 17. Covello, Luciano Agostini, Antezza, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Sostituire la rubrica: (Compendi agricoli neorurali periurbani) con la seguente: (Compendi agricoli neorurali).
5. 29. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle aree agricole).

  1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto Pag. 81legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   g-bis) il territorio impegnato da colture agricole e da pratiche zootecniche in atto finalizzate all'ottenimento di prodotti a indicazione geografica, di cui al regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, di vini a denominazione d'origine e indicazione geografica, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Sono altresì sottoposte alle disposizioni del presente titolo le aree agricole, diverse da quelle di cui alla lettera g-bis) del comma 1, considerate, con norma regionale, di pregio, e le altre aree agricole che le regioni ritengono opportuno sottoporre a tutela specifica per motivi di elevata produttività o qualora l'attività agricola sia necessaria o preferibile per realizzare una regimazione dei suoli a costo minore rispetto alla realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia;

  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale da sottoporre a specifica tutela ai sensi del presente titolo, in relazione alle eccezionali qualità delle relazioni fra paesaggio rurale e pratiche agronomiche tradizionali e alla necessità di promuoverne il mantenimento e lo sviluppo sostenibile e di prevenire il consumo del territorio agricolo che ne supporta la conservazione.
  3-ter. L'utilizzazione dei sistemi territoriali individuati ai sensi del comma 3-bis al fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, può essere definita ammissibile negli strumenti di pianificazione, d'intesa con le competenti soprintendenze, esclusivamente ove non sussistano alternative di riuso o di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e comunque valutando, in via prioritaria, l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli. Sono fatti salvi gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, nel rispetto dei parametri indicati dalle leggi regionali e, qualora compatibili con le disposizioni del presente comma, le previsioni dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 già adottati o approvati.

  2. All'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, tenendo conto della generale necessità di ridurre al minimo o azzerare il consumo dei suoli, con particolare riferimento a quelli agricoli, nonché coordinamento con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

  3. Le regioni e gli altri enti territoriali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato adeguamento comporta la riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato complessivamente spettanti, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo Pag. 828 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
5. 37. Latronico.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono stati erogati con le seguenti: si erogano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
6. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: venti anni.
6. 12. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
*6. 1. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
*6. 8. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Prina, Romanini, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
*6. 11. Latronico.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.
6. 10. Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
6. 2. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono altresì vietati inserire le seguenti: sulle stesse aree.
*6. 17. Fauttilli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono altresì vietati inserire le seguenti: sulle stesse aree.
*6. 16. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per la medesima durata con le seguenti: per meno di sette anni. 
6. 3. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il cambio di destinazione d'uso dei Piani Regolatori Comunali che comporti un aumento di cubatura o che renda alcune aree edificabili può avvenire solo previo parere positivo espresso entro sei mesi dall'autorità di bacino (distretto idrografico).
6. 4. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 9. Prina, Zanin, Cova.

  Al comma 3 sostituire la parola: 5000 con la seguente: 20.000.

Pag. 83

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 200.000.
6. 15. Catania, Falcone.

  Al comma 3, dopo le parole: ripristino dello stato dei luoghi aggiungere il seguente periodo: Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.
*6. 13. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 3, dopo le parole: ripristino dello stato dei luoghi aggiungere il seguente periodo: Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.
*6. 14. Catania, Falcone.

  Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tutti i titoli autorizzativi o concessori difformi dalla destinazione agricola sono nulli.
6. 5. Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. I comuni hanno l'obbligo di recepire nei propri piani regolatori, entro 18 mesi dalla ricezione di formale richiesta scritta inoltrata da parte dei proprietari, le variazioni d'uso da terreno edificabile a terreno agricolo, con vincolo di destinazione per almeno 5 anni.
6. 6. Segoni, Rostellato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Certificato di sicurezza per le nuove costruzioni).

  1. Il rilascio da parte dei Comuni del permesso a costruire è subordinato alla presentazione di una perizia asseverata che certifichi e quantifichi il rischio idrogeologico cui la costruzione è soggetta e che individui le eventuali fonti di pericolo. Tale perizia deve essere allegata ad ogni futuro atto di compravendita o locazione.
6. 01. Segoni, Rostellato.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la parola: finanziamenti aggiungere la seguente: comunitari.
7. 1. Caon, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi di rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.
7. 15. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: gli interventi di rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: nonché di edilizia agevolata e convenzionata.
7. 24. Latronico.

  Al comma dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti parole: comprensiva Pag. 84degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 14. Romanini, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Prina, Terrosi.

  Al comma 1, dopo le parole: generazione urbana aggiungere le seguenti: comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 18. Distaso.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 22. Russo.

  Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 26. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 27. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.
*7. 29. Fauttilli.

  Al comma 1, infine aggiungere le seguenti parole: di tutela e di valorizzazione agricola, nonché di sostegno all'impresa agricola ai sensi della disciplina vigente.
7. 2. Caon, Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire le parole: ai soggetti privati con le seguenti: anche a soggetti privati.
7. 5. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
7. 3. Caon, Grimoldi.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 31. Nicoletti.

  Al comma 3, dopo le parole: per le finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
possono adottare con la seguente: adottano;
   aggiungere in fine il seguente capoverso: A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Pag. 85Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.
*7. 20. Romanini, Carra, Dal Moro.

  Al comma 3, dopo le parole: per le finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
possono adottare con la seguente: adottano;
   aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.
*7. 19. Vignali.

  Al comma 3, dopo le parole: per le finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
possono adottare con la seguente: adottano;
   aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.
*7. 23. Russo.

  Al comma 3, dopo le parole: per le finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
possono adottare con la seguente: adottano;
   aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili previste dagli strumenti urbanistici di governo del territorio.
7. 28. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 3, dopo le parole: per il recupero del patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: e per lo sviluppo dell'arboricoltura da legno.
7. 16. Zanin, Prina, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché per il recupero del suolo ad uso agricolo mediante demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
7. 4. Caon, Grimoldi.

Pag. 86

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Le incentivazioni di cui al periodo precedente, nonché i finanziamenti di cui al comma 1, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
7. 6. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.01-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, ad apposite «cooperative di autorecupero», costituitesi da almeno un anno e formate da soci non proprietari di immobili sul territorio nazionale, al fine di alleviare l'emergenza abitativa.
  3.02-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i Comuni, qualora ne fossero sprovvisti, debbono, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, legiferare in materia di «autorecupero» ed emanare gli appositi regolamenti attuativi.
7. 7. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si avvalgono in modo prevalente di strumenti, tecnologie e metodi ecosostenibili.
7. 8. Pastorelli.

  Al comma 3-bis dopo la parola: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata.
7. 9. Caon, Grimoldi.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: entro tre anni dalla con le seguenti: successivamente alla.
*7. 17. Prina, Zanin, Cova, Tentori, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: entro tre anni dalla con le seguenti: successivamente alla.
*7. 10. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:
  3-ter. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, Pag. 87tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.
  3-quater. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.
7. 25. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il decreto di cui al comma precedente dispone altresì misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, volti ad applicare le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto n. 63 del 4 giugno 2013 agli interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque o che favoriscano la stabilità del terreno, e in generale a tutti gli interventi che contrastino l'erosione del suolo.
7. 11. Segoni, Rostellato.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il decreto di cui al comma precedente dispone altresì misure per consentire l'utilizzo di terreni demaniali o privati, che versano in stato di evidente abbandono, con attività agro-pastorali che ne preservino il degrado o riducano i processi di erosione del suolo.
7. 12. Segoni, Rostellato.

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità per il sostegno all'arboricoltura da legno, attraverso la definizione di misure di incentivazione, anche di natura fiscale, in funzione dell'assorbimento dei gas ad effetto serra.
7. 13. Zanin, Prina, Cova, Tentori, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

7-bis.
(Interventi di riqualificazione incentivata e recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente).

  1. Al fine di agevolare la riqualificazione di aree urbane in condizione di particolare degrado, in presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici ad uso non residenziale dismessi o in via di dismissione o da riutilizzare in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica è consentito:
   a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
   b) l'accorpamento e la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse già costruite;
   c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, a condizione che siano compatibili o complementari agli strumenti urbanistici locali;Pag. 88
   d) l'ammissibilità delle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi preesistenti, purché nei limiti delle superfici coperte.

  2. Ai fini della presente legge resta inteso che gli interventi di cui al precedente comma non possono essere ammessi nei riguardi di opere abusive ad eccezione di quelle di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni o situate nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta.
7. 01. Russo.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. I comuni ricadenti in aree SIN provvedono ad istituire una apposito registro dei terreni ad uso agricolo ricadenti in prossimità delle aree su cui sono previsti interventi di bonifica, e, d'intesa con le Regioni, sono autorizzati, ove necessario, a dichiarare tali terreni no food.
  2. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo per finanziare strumenti di sostegno in favore di colture specifiche destinate a scopi industriali o di ripristino del territorio per i terreni di cui al comma 1.
8. 01. Burtone.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere le seguenti: confluiscono in un Fondo comunale vincolato e.
9. 4. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali con le seguenti: sono destinati esclusivamente, senza vincoli temporali e senza concorrere al superamento dei limiti del patto di stabilità interno.
9. 3. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
*9. 11. Russo, Castiello.

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
*9. 10. Distaso.

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
*9. 13. Fauttilli.

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
*9. 6. Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
*9. 20. Segoni, Rostellato.

Pag. 89

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
*9. 21. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione straordinaria.
9. 12. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire le parole: al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici con le seguenti: al risanamento di complessi edilizi ad uso pubblico compresi nei centri storici.
9. 1. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, dopo le parole: al risanamento di complessi edilizi aggiungere le seguenti: pubblici.
9. 7. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici inserire le seguenti: e nelle periferie degradate.
*9. 17. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici inserire le seguenti: e nelle periferie degradate.
*9. 14. Fauttilli.

  Al comma 1, dopo le parole: al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici aggiungere le seguenti: a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, alla manutenzione o al recupero dei terreni agricoli abbandonati o inutilizzati anche attraverso il ripristino delle colture.
9. 9. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, aggiungere le seguenti: al risanamento e al recupero di immobili di proprietà pubblica da destinare, qualora inutilizzati e inabitati, ad edilizia residenziale pubblica.
9. 2. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: a interventi inserire le seguenti: di rigenerazione urbana dell'ambiente costruito e.
9. 18. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 1, dopo le parole: a interventi inserire le seguenti: di rigenerazione urbana e.
9. 15. Fauttilli.

  Al comma 1, dopo le parole: a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, inserire le seguenti: a interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico e al finanziamento di opere di demolizione di costruzioni abusive.
9. 22. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo le parole: rischio idrogeologico e sismico, aggiungere le seguenti: Pag. 90anche attraverso l'arboricoltura da legno.
9. 8. Zanin, Prina, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Antezza, Luciano Agostini, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
9. 5. Grimoldi, Caon.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Al fine di incentivare gli interventi di cui all'articolo 4, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli oneri istruttori sono ridotti in misura non inferiore al 20 per cento. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione delle riduzioni.
9. 16. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.
  3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 01. De Rosa, Catania, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

ART. 10.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, le Regioni articolano nei propri piani territoriali e paesaggistici le modalità di riduzione complessiva in termini quantitativi di consumo di suolo e stabiliscono i termini temporali di recepimento nei piani territoriali di coordinamento delle province e negli strumenti urbanistici dei comuni. Nelle more del recepimento, sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti.
  2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando che le stesse entro i termini di cui al comma 1, provvedono con proprie leggi ad assicurare l'obiettivo della riduzione complessivo di consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea.
10. 39. Russo, Castiello.

Pag. 91

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate o il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.
*10. 53. D'Agostino, Matarrese, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate o il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.
*10. 44. Russo, Castiello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.
*10. 1. Piso, Sammarco.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti Pag. 92in corso, ovvero tutti gli atti inerenti le procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate, alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 48. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere già inseriti alla data di entrata in vigore della presente legge negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, limitatamente alle opere già dotate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di progetto esecutivo e finanziamento completo approvati. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
*10. 16. Morassut.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
*10. 55. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma Pag. 93di cui all'articolo 1, della legge 21, dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150, del 1942.
*10. 52. Marroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
*10. 43. Russo, Castiello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della entrata in vigore della presente legge.
10. 70. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3 comma 1 e comunque non oltre il termine di 1 anno, non sono consentite varianti ai piani urbanistici territoriali che comportino nuovo consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
10. 59. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito il consumo di suolo nell'ambito del Pag. 94territorio di ogni singola regione o provincia autonoma, fino all'approvazione della determinazione di cui all'articolo 3, comma 8. Detto divieto non si applica ai lavori ed alle opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
10. 69. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, con le seguenti: e, per ciascuna regione, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di cinque anni.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
10. 2. Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 con le seguenti: fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 8.
10. 68. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, con le seguenti: della determinazione dell'articolo 3, comma 8 o, in mancanza, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 9.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al primo periodo, sostituire le parole:
tre con la seguente: cinque;
   al secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: legge n. 1150 del 1942;
   all'ultimo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
10. 21. Zanin, Cova, Taricco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
10. 67. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire la parola: tre anni con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
10. 63. Catania, Falcone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
*10. 49. Fauttilli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
*10. 54. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

Pag. 95

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
*10. 56. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: suolo con le seguenti: superfici agricole come qualificate dagli strumenti urbanistici.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
**10. 35. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: suolo con le seguenti: superfici agricole come qualificate dagli strumenti urbanistici.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
**10. 38. Luciano Agostini, Romanini, Dal Moro, Roberta Agostini.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: a livello comunale.
10. 15. Giovanna Sanna, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Covello, Cova, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che per i lavori e le opere fino alla fine del periodo, con le seguenti: che per le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
10. 3. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
*10. 40. Russo, Castiello.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
*10. 61. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
*10. 50. Marroni.

Pag. 96

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
*10. 47. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
*10. 22. Zanin, Cova, Taricco, Romanini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
*10. 29. Distaso.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
10. 66. Catania, Falcone, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.
10. 32. Distaso.

   Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.

  Conseguentemente:
   al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: corso, inserire le seguenti parole: ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate,;
   all'ultimo periodo la parola: cinque è sostituita dalla seguente: tre.
*10. 25. Cova, Zanin, Taricco, Romanini.

   Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.

  Conseguentemente:
   al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: corso, inserire le seguenti parole: ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate,;
   all'ultimo periodo la parola: cinque è sostituita dalla seguente: tre.
*10. 42. Russo, Castiello.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatti comunque salvi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 71. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Pag. 97Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le aree già identificate come edificabili dagli strumenti della pianificazione comunale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.
10. 17. Dal Moro, Zardini.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatti comunque salvi i territori già inseriti nelle previsioni degli Strumenti Urbanistici Generali (Piani Regolatori Comunali di cui al Capo III Sezione I della legge 17 agosto 1942, n. 1150) e tipizzati nelle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
10. 27. Distaso.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire dalle parole: Sono comunque fatti salvi, fino alle parole: consumo di suolo inedificato, con le seguenti: Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi, di cui al decreto legislativo 380/2001, s.m.i., aventi per oggetto il consumo di suolo inedificato rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
10. 6. Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso inserire le seguenti:, ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.
*10. 33. Distaso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso inserire le seguenti:, ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.
*10. 60. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso inserire le seguenti:, ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.
*10. 51. Marroni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il consumo di suolo inedificato, aggiungere le seguenti: di cui non siano scaduti i termini per l'inizio lavori.
10. 4. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché gli interventi fino a: 1150 del 1942.
10. 73. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché gli interventi e i programmi di trasformazione fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti negli accordi di programma e nei piani attuativi già adottati comunque denominati, o il cui procedimento di adozione sia stato attivato prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a condizione che la successiva adozione intervenga nel quinquennio seguente e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi Pag. 98dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
*10. 36. Piccone.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché gli interventi e i programmi di trasformazione fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti negli accordi di programma e nei piani attuativi già adottati comunque denominati, o il cui procedimento di adozione sia stato attivato prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a condizione che la successiva adozione intervenga nel quinquennio seguente e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.
*10. 23. Zanin, Prina, Cova, Taricco, Romanini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nei piani attuativi comunque denominati con le seguenti: negli strumenti di pianificazione urbanistica comunque denominati.
10. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piani attuativi comunque denominati, con le seguenti: piani comunque denominati.
10. 5. Pellegrino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piani attuativi comunque denominati adottati, con le seguenti: piani attuativi comunque denominati approvati.
10. 7. Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: piani inserire le seguenti: generali o.
*10. 41. Russo, Castiello.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: piani inserire le seguenti: generali o.
*10. 30. Distaso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: piani inserire le seguenti: generali o.
*10. 46. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: piani inserire le seguenti: generali o.
*10. 24. Prina, Zanin, Cova, Taricco, Romanini.

  Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: comunque denominati adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. con le seguenti: presentati presso gli enti territoriali competenti, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
10. 18. Zardini, Dal Moro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con le seguenti: in corso.
10. 58. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*10. 20. Prina, Zanin, Cova, Tentori, Pastorino, Civati.

Pag. 99

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*10. 62. Catania, Falcone.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*10. 72. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché gli interventi, i programmi ed i piani urbanistici esecutivi non ancora adottati ma relativi alle aree già incluse nelle previsioni degli Strumenti Urbanistici Generali (Piani Regolatori Comunali di cui al Capo III, Sezione I, della legge 17 agosto 1942, n. 1150).
10. 28. Distaso.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
10. 64. Catania, Falcone.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*10. 10. Grimoldi, Caon.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*10. 13. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*10. 57. Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media nazionale di consumo di suolo nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 34. De Girolamo, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dello stesso comune nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
10. 75. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Decorso il termine di tre anni con le seguenti: Decorso il termine di cinque anni.
10. 8. Segoni, Rostellato.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non è consentito il consumo del suolo, con le seguenti: nei successivi cinque anni non è consentito il consumo del suolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Successivamente, ogni aggiornamento della riduzione del consumo del suolo, di cui all'articolo 3, comma 8, deve disporre un Pag. 100consumo del suolo non superiore al 30 per cento del consumo consentito nel quinquennio precedente.
10. 9. Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
*10. 65. Catania, Falcone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
*10. 74. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
10. 31. Distaso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il diritto edificatorio si concretizza in presenza di un titolo abilitativo non decaduto né annullato. Le previsioni di espansione contenute all'interno degli strumenti urbanistici comunali possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali. In ogni caso, tutte le previsioni di espansione contenute nei piani urbanistici oggetto di conformazione edificatoria decadono di diritto dopo 5 anni dalla loro approvazione, ove non ne sia avviata l'attuazione. Le previsioni di cui sopra possono essere riconfermate esclusivamente mediante variante urbanistica generale. A seguito della decadenza suddetta, le aree assumono di diritto la destinazione urbanistica a zona agricola.
10. 26. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Prina, Pastorino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente;
  1-bis.
Il comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate all'articolo 10 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
10. 76. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
*10. 11. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
*10. 12. Marguerettaz, Grimoldi, Caon.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
*10. 45. Nicoletti.

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ALLEGATO 2

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1 dopo le parole: della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie aggiungere le seguenti: di mitigazione e.
1. 18. Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 24. Russo, Castiello.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 31. Segoni, Rostellato.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 15. Romanini, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Prina.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 19. Distaso.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 37. Fauttilli.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 38. Marroni.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 48. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.
*1. 50. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.