CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge quadro missioni internazionali. (Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Missioni internazionali).

  1. Con esclusione dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione, e delle attività addestrative, è considerato missione internazionale l'invio di personale e di assetti civili e militari fuori dal territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
01. 1. Carlo Galli, Artini, Bolognesi.

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.
(Disposizioni generali).

  1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.

Art. 2.
(Autorizzazione).

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;Pag. 26
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.

Art. 3.
(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

  1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei princìpi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.
1. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3 e successivi, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;
   e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

  3. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  4. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei Pag. 27rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.
  5. Il procedimento di cui ai commi 3 e 4 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione, ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai commi 3 e 4.
1. 2. Artini.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3 e successivi, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;
   e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

  3. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  4. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.
  5. Il procedimento di cui ai commi 3 e 4 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione, ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai commi 3 e 4. La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.
1. 3. Artini.

Pag. 28

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, dalla Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali, è autorizzata con legge.
1. 4. Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Repubblica inserire le seguenti: che ne vaglia informalmente o nell'ambito di una seduta del Consiglio Supremo di Difesa all'uopo convocata l'aderenza al dettato dell'articolo 11 della Costituzione.
1. 5. Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Repubblica inserire le seguenti: che ne vaglia preventivamente la legittimità alla luce dell'articolo 11 della Costituzione.
1. 6. Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri inserire le seguenti: con disegno di legge presentato alle Camere.
1. 7. Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: ed è autorizzata dal Parlamento tramite legge.
1. 8. Scagliusi, Corda, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Al comma 2, dopo le parole: comunicazione alle Camere inserire le seguenti: e verificato la sussistenza di una maggioranza disponibile a sostenerle,
1. 9. Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 2, sostituire le parole: ai sensi del comma 1 con le seguenti: con legge
  Conseguentemente, sostituire le parole: dato comunicazione alle con le seguenti: ottenuto l'approvazione dalle
1. 10. Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Al comma 2, dopo la parola: Camere inserire le seguenti: previa votazione delle stesse
1. 11. Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.
1. 12. Artini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Le missioni internazionale adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Stato delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giunto 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;Pag. 29
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.
   e) invio di osservatori di monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
1. 13. Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Sono comunque escluse l'approvazione di missioni internazionali con legge di conversione.
1. 14. Scagliusi, Corda, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis
. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali viene organizzata in ottemperanza alla Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (2000) e successive Risoluzioni: UNSCR 1820 (2008), UNSCR 1888 (2009), UNSCR 1889 (2009), e UNSCR 1960 (2010), UNSCR 2106 (2013) e UNSCR 2122 (2013), e al Piano nazionale su Donne, pace e sicurezza 2014-2016 e successivi per la promozione delle donne nelle aree di conflitto.
1. 15. Locatelli, Malpezzi, Quartapelle Procopio.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Al comma 1, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole: , anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne, all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative e alle risorse destinate per ottemperare a quanto prevede la Risoluzione 1325 e successive ed i Piani nazionali previsti dalle stesse.
2. 2. Locatelli, Malpezzi, Quartapelle Procopio.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Un importo pari a un terzo del fondo di cui al comma 1 è destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. 2. Quartapelle Procopio, Locatelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).

  1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali di cui all'articolo 1.
  2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.Pag. 30
  3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali.
  4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti rivenuti che sono coperti da classifica di segretezza.
  5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale dettagliata sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 1.
3. 01. Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).

  1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
  2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
  3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.
  4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.
  5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.
3. 02. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Indennità di missione).

  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari al 98 per cento, per le aree ad alto rischio, al 75 per cento, per le aree a medio rischio, al 50 per cento, per le aree a basso rischio, della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
  3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.Pag. 31
  4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro operativo e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
  6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Indennità di impiego operativo).

  1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento, per le aree ad alto rischio, al 110 per cento, per le aree a medio rischio, e al 60 per cento, per le aree a basso rischio, dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al Pag. 32decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
  3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.
7. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis
. Al personale delle Forze armate, che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente, sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1o gennaio 1961.

Tabella A

Anno Numero beneficiari Deceduti e invalidi (8 nuovi ingresso/anno) Deceduti e invalidi dal secondo anno (montante nuovi ingressi) Totale complessivo
2015 8  2.216.000  0  2.216.000
2016 16  2.216.000  195.168  2.411.168
2017 24  2.216.000  390.336  2.606.336
2018 32  2.216.000  585.504  2.801.504
2019 40  2.216.000  780.672  2.996.672
2020 48  2.216.000  975.840  3.191.840
2021 56  2.216.000  1.171.008  3.387.008
2022 64  2.216.000  1.171.008  3.387.008
2023 72  2.216.000  1.366.176  3.582.176
a decorrere dal 2024 80  2.216.000  1.561.344  3.777.344

7. 2. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

Pag. 33

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
8. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

  1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
10. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

  1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
  2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.
11. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo le parole: varie fasi concorsuali inserire le seguenti: compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista.
11. 2. Gigli, Fauttilli, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).

  La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni Pag. 34internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.
11. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

  1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare e civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei principi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.
11. 02. Artini.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riposi e licenza ordinaria).

  1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2.5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione.
  2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
13. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Consigliere diplomatico).

  1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.
  2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  3. All'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché, se ritiene opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche».
15. 2. Quartapelle Procopio, Locatelli.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

Pag. 35

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare, nell'ambito del potere di decretazione d'urgenza, l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nelle missioni che implichino l'esposizione al combattimento o siano considerate a più elevato rischio operativo.
16. 2. Gianluca Pini, Marcolin.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Sopprimerlo.
*19. 2. Artini.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66).

  All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: , se unici superstiti.
20. 01. Gigli, Fauttilli, Marazziti, Sberna.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Controllo parlamentare).

  All'articolo 30, della legge n. 124 del 3 Agosto 2007, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, nonché verificare che le attività di informazione che rientrano nell'ambito delle missioni internazionali, rispondano ai principi della presente legge.».
22. 01. Artini.