CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2015
420.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/UE ed abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
   premesso che:
    il suddetto schema dispone una modifica sostanziale delle disposizioni del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e del Testo unico finanziario (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in particolar modo prevedendo:
     a) una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei principali partecipanti al capitale, riferita sia al settore bancario e creditizio sia agli enti operanti nel settore finanziario;
     b) un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza – Banca d'Italia e CONSOB – mediante l'introduzione del potere di removal che consente la rimozione di uno o più esponenti aziendali al verificarsi dei presupposti di legge;
     c) l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto;
     d) l'abolizione della propedeuticità della previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 3, del TUB, così come modificato dal comma 1, lettera f), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione – rispetto alla nozione di legge – del concetto di «stretti legami» tra banca e soggetti italiani o esteri;
    l'articolo 4, comma 1, del TUB, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, elimina il potere propositivo della Banca d'Italia al Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia di vigilanza, quindi per tutta la disciplina di cui al Titolo III del medesimo TUB;
    il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito, Pag. 46consentendo alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinarne l'emissione da parte delle banche senza conformarsi a una preventiva delibera del CICR;
    il comma 8 dell'articolo 1 del medesimo schema di decreto legislativo elimina la preventiva deliberazione del CICR anche relativamente alla disciplina – da parte della Banca d'Italia – dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento effettuato dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana;
    la lettera b) del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB, escludendo il potere deliberativo del CICR in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti negli istituti bancari;
   ritenuto che:
    il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio svolge una funzione di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenta un organo di vigilanza interamente pubblico che consente ai cittadini, seppur mediante una rappresentanza indiretta, di fissare i principi generali in materia di credito e risparmio;
    alle riunioni del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia, senza diritto di voto: attribuire quindi alla Banca d'Italia delle competenze, per le quali la medesima Banca d'Italia disponeva finora esclusivamente del potere propositivo, senza un adeguato confronto parlamentare, limitando altresì il coinvolgimento del Parlamento a un mero parere su un atto del Governo, sembra del tutto inopportuno;
    l'eliminazione di molte delle competenze del CICR relativamente all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione, il quale prevede che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.»;
   ritenuto altresì che:
    l'assunzione di condotte anticoncorrenziali è dissuasa dall'applicazione di sanzioni di natura amministrativa: soprattutto in condizioni di crisi economica, l'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio indurrebbe all'adozione di pratiche anticoncorrenziali, con grave pregiudizio per l'economia e per i consumatori; il riordino delle sanzioni amministrative previsto dallo schema di decreto legislativo non sembra soddisfare tali esigenze, in quanto il massimo edittale delle sanzioni previste è pari al 10 per cento del fatturato, ma la nozione di fatturato non sembrerebbe essere delucidata e qualificata: per tale motivo potrebbero crearsi delle incertezze in sede applicativa, poiché essa potrebbe essere parametrata alla singola impresa e non al valore consolidato di un gruppo di imprese e conseguentemente ciò potrebbe vanificare il suo intrinseco effetto dissuasivo, con grave pregiudizio per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso, comportando un'ulteriore e inopportuna riduzione del sistema di tutele a favore dei consumatori;
    le nuove sanzioni sembrerebbero riferirsi esclusivamente agli enti creditizi e non anche agli istituti di moneta elettronica;
    il comma 15 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 28 del TUB, limita, anche in deroga alla normativa vigente, il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo nelle ipotesi in cui sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca: tale limitazione comprime le libertà costituzionalmente garantite;
    la pubblicazione in forma anonima dei provvedimenti sanzionatori, per di più pubblicati non più sui giornali ma solo sul sito della Banca d'Italia, appare del tutto irragionevole e potrebbe altresì pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari, per la sua scarsa efficacia dissuasiva rispetto Pag. 47al compimento di violazioni normative pregiudizievoli per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso;
    la modifica della disciplina delle partecipazioni nelle banche di cui all'articolo 25 del TUB, operata dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto, non sembrerebbe prevedere l'introduzione di requisiti di indipendenza per i titolari delle partecipazioni rilevanti;
    la disciplina introdotta dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, relativa alla vigilanza regolamentare di cui all'articolo 53 del TUB, prevede l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori, in sede deliberativa, al sussistere di casi di conflitti di interesse: la mancata tipizzazione, da parte del medesimo schema di decreto legislativo, dei casi di conflitto di interesse e la mancata revisione di quelli attualmente in vigore potrebbe pregiudicare le finalità della norma introdotta;
   esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano.