CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 aprile 2015
417.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04481 Giulietti: Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel merito della prima questione sollevata dall'Onorevole interrogante, evidenzio che il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, all'articolo 21 recante «Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale» aveva già individuato le modalità d'incentivazione per il biometano ovvero:
   a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
   b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo qualora il biometano sia immesso in rete e usato per i trasporti;
   c) mediante uno specifico incentivo, di durata e valore da definire, qualora sia immesso nella rete del gas naturale.

  Di conseguenza il decreto interministeriale 5 dicembre 2013, ha definito nel dettaglio le sopra citate modalità di utilizzo del biometano e l'entità degli specifici incentivi. Tali disposizioni sono riportate negli articoli 3, 4 e 5 del decreto medesimo.
  L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 ha disposto che l'AEEGSI emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
  La medesima disposizione ha fissato gli indirizzi cui l'Autorità dovrà attenersi nella definizione delle direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano, stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano; fissando le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; stabilendo i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento; individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti.
   Il successivo decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 30, 2 comma ter, ha previsto che il termine per l'emanazione da parte dell'AEEGSI delle citate direttive fosse prorogato al 31 ottobre 2014.
  L'AEEGSI, con propria deliberazione (n. 120/11) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale, cui ha fatto seguito la pubblicazione del Documento per la consultazione n. 160/2012 ed il successivo Documento n. 498/2014 in materia di Pag. 119«Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano».
  In tali documenti sono stati illustrati gli orientamenti per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e gli orientamenti inerenti alla regolazione delle allocazioni dell'immissione in rete del biometano, nonché per l'individuazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione della quantità di biometano incentivabile e dei consumi energetici degli impianti, ai sensi delle disposizioni del citato decreto 5 dicembre 2013.
  Terminata la consultazione e l'analisi delle osservazioni e delle proposte fatte pervenire dai soggetti interessati, risulta al Ministero dello Sviluppo Economico che l'AEEGSI è in procinto di emanare nei prossimi giorni i provvedimenti definitivi di propria competenza.
  L'Onorevole interrogante sottolinea, infine, come sia necessario rendere pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al consumo dei biocarburanti essendo il valore di tali certificati legato al livello di incentivazione del biometano impiegato come carburante per autotrazione.
  Per quanto riguarda in particolare le modalità di incentivazione relative all'utilizzo del biometano nei trasporti tramite i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, evidenzio che non è prevista in nessuna disposizione legislativa l'obbligo e neppure la possibilità di rendere pubblico il valore di tali certificati in quanto, come noto, tale valore si forma dall'incontro dinamico della domanda e dell'offerta durante l'anno.
   Esso dipende, in altri termini, dall'andamento del mercato di tali certificati cui partecipano i soggetti che hanno l'obbligo di miscelazione (coloro che immettono in consumo benzina e gasolio per i trasporti e che hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti: al 2015 tale quota è di 5,0 per cento) ed i produttori di biocarburanti, compresi i produttori di biometano.
  In altri termini, come avviene per i mercati di tutte le «commodities», in caso di scarsità il loro valore aumenta e in caso di abbondanza diminuisce.
  Un valore massimo di riferimento, per detti certificati, può essere quello della sanzione che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio devono pagare qualora non rispettino l'obbligo di miscelazione prima detto: normalmente il valore dei certificati dovrebbe attestarsi intorno ai 450-500 euro a certificato (che corrisponde a 10 Gcal), poiché la sanzione è ad oggi pari a circa 600 euro a certificato, con un meccanismo di crescita a seconda se la mancanza sia minima o totale.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04520 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali della società Franco Tosi Meccanica Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto la procedura di amministrazione straordinaria prevista dal d.lgs. 270/99 mira a contemperare le esigenze del ceto creditorio e della conservazione del patrimonio produttivo, ivi inclusa l'occupazione a esso destinata.
  In tale ottica, sin dall'apertura della procedura in parola il Commissario si è adoperato per riattivare le commesse perdute nel corso delle precedenti gestioni al fine di ricostituire il patrimonio aziendale nell'ottica di una migliore allocazione sul mercato dell'azienda in continuità produttiva.
  Coerentemente con quest'obiettivo il Commissario ha riacquisito il marchio Franco Tosi Meccanica (per cui peraltro era pendente un annoso contenzioso giudiziario), ha riattivato le commesse ormai morte e ne ha trovate di nuove.
   Rispetto alla compromessa situazione trovata, lo stesso ha riferito di aver più che quintuplicato il portafoglio commesse (le commesse service sono passate da 10 a 15 milioni di Euro, mentre le commesse Turbine sono passate da 0 a 50 milioni per un totale aziendale passato da 10 a 65 milioni di Euro di portafoglio nel corso della gestione commissariale).
  L'operato del Commissario, sotto la vigilanza del MiSE e del Comitato di Sorveglianza, è stato sempre improntato alla massimizzazione del risultato ovvero all'individuazione di un acquirente affidabile che potesse garantire la continuità produttiva, con adeguati investimenti, adoperando il maggior numero di occupati possibile.
  Quanto alla procedura di vendita, dopo la prima pubblicazione non sono pervenute offerte prescrizioni previste dal bando. Il Commissario, autorizzato dagli Organi competenti, ha dunque avviato un secondo esperimento di vendita coinvolgendo tutti i soggetti interessati al fine di perfezionare e migliorare le offerte formulate.
  Alla fine del 2014 è stato quindi avviato tale nuovo tentativo di vendita nelle forme della trattativa privata, con modalità del tutto conformi alla prassi seguita nelle procedure di vendita di aziende in amministrazione straordinaria.
  A seguito di un complesso iter, sono pervenute offerte vincolanti per l'acquisto dei complessi aziendali ed il Commissario Straordinario, sulla base del regolamento di gara, ha proposto l'aggiudicazione alla Bruno Presezzi, in quanto migliore offerta presentata.
   Il Ministero per lo Sviluppo Economico, competente in materia di vigilanza sulla citata procedura, ha autorizzato il Commissario, con provvedimento in data 17 marzo 2015, ad accettare la miglior offerta pervenuta in esito alla gara e per l'effetto a procedere alle operazioni di trasferimento dell'azienda.
  Ai fini dell'effettiva cessione dell'azienda all'acquirente Bruno Presezzi è Pag. 121ora necessario che si perfezioni l'accordo sindacale previsto all'articolo 47 della L.428/90.
  Il Ministero del Lavoro per quanto di sua competenza, ha comunicato che, visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 2014 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal Commissario straordinario fino al 30 marzo 2015, è stato autorizzato con proprio decreto del 18 novembre 2014, il trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 2014 al 30 marzo 2015.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04562 Rubinato: Erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante fa riferimento al DM del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (che disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica) che ha la finalità di perseguire l'obiettivo prioritario e strategico di sostegno al settore. Il mancato accesso agli incentivi o un eventuale ritardo nell'erogazione degli stessi rischia quindi di compromettere l'efficacia dette politiche industriali ed energetiche.
  L'On. fa poi specifico riferimento alla ditta «Molino Bertolo Antonio di Bertolo Virginio» di Pederobba (Treviso) che è titolare di un mulino insistente sul canale consortile Brentella denominata «Roggia Uliana» gestito dal Consorzio Piave.
  In virtù della normativa regionale che prevede la possibilità ai titolari di derivazioni d'acqua esistenti di utilizzarle anche per la produzione idroelettrica, la ditta Bertolo ha iniziato nel 2007 le pratiche per la realizzazione di una centralina per poter accedere agli incentivi, allo scopo di compensare almeno parzialmente i notevoli costi della bolletta elettrica per l'azionamento del mulino.
  La ditta ha ottenuto l'autorizzazione idraulica dal consorzio Piave, il permesso a costruire dal comune di Pederobba e la concessione allo sfruttamento del salto d'acqua dal medesimo consorzio; la realizzazione della centralina si è conclusa con l'entrata in servizio il 16 settembre 2013 e da allora viene immessa in rete tutta l'energia prodotta pari a circa 15.000 kWh al mese.
  Nell'ottobre 2013, è stata fatta quindi richiesta al GSE di accesso agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 6 luglio 2012 che non sono stati ancora concessi a causa, si asserisce, di dubbi sulla titolarità della concessione in capo a Bertolo, più precisamente sull'identità tra il titolare della concessione ed il soggetto richiedente l'incentivo. A giudizio dell'On. interrogante detti dubbi non dovrebbero sussistere considerato che per la derivazione in questione la ditta Bertolo versa regolarmente i canoni demaniali e che l'esercizio dell'attività del mulino fin dalla prima metà del 700 non può non presupporre il titolo sulla derivazione ad uso forza motrice. In particolare, il riconoscimento di tali antichi titoli risulta confermato dal decreto di concessione Ministeriale n. 2416 del 28 novembre 1983 che cita anche altri provvedimenti antecedenti e per la modifica ad uso idroelettrico sono state seguite le procedure indicate dalla Regione Veneto, la quale ha riconosciuto la regolarità delle stesse e attestato che la modifica ad uso idroelettrico risulta ora regolata dalla concessione datata 25 luglio 2013 protocollo n. 11939 sottoscritta tra Consorzio Piave e Molino Bertolo.
  Al riguardo faccio presente che, il soggetto che esercisce un impianto che produce energia elettrica da fonte rinnovabile in virtù di un titolo abilitativo previsto dalla normativa di settore è astrattamente legittimato a richiedere e ottenere gli incentivi Pag. 123dal GSE. Ed infatti, il possesso del titolo per esercire e costruire l'impianto presume l'avvenuto rilascio di tutti i pareri, atti di assenso, nullaosta, permessi e di tutti gli altri atti necessari, ivi compresi i titoli per derivare l'acqua a scopi idroelettrici. È tuttavia possibile, in concreto, riscontrare dei casi in cui il titolo abilitativo, mancando di uno degli atti necessari per l'esercizio dell'impianto, risulti inidoneo.
  Fermo restando che il GSE non può sindacare la legittimità dei titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni regionali e dagli enti locali (ex articolo 42, D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; v. anche il DM 31 gennaio 2014 sui controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a), è anche vero che, nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale al corretto sviluppo delle fonti rinnovabili e alla legittima allocazione di risorse economiche pubbliche, lo stesso GSE debba segnalare alle amministrazioni di volta in volta competenti eventuali anomalie da cui è possibile desumere, facendo ricorso alle regole di esperienza tecnica, delle patologie dei titoli abilitativi presentati nell'ambito delle richieste di incentivi.
  Nel caso specifico risulta che l'istanza della ditta Molino Bertolo è stata rigettata dal GSE in quanto l'istruttoria ha evidenziato che il Soggetto Responsabile non è titolare della concessione di derivazione rilasciata dalla Regione Veneto al Consorzio Bonifica del Piave cui la Ditta Molino Bertolo è consorziata. La Regione Veneto, nel chiarire sotto i profili che qui rilevano la legittimità della posizione di altri operatori, non lo ha fatto per la Ditta Molino Bertolo.
  Si prende atto, tuttavia, che l'interrogante fa riferimento ad attestazioni della Regione Veneto (nota del 9 luglio 2014) circa la regolarità delle procedure per la modifica ad uso idroelettrico e l'esistenza di un rapporto concessorio tra il Consorzio Piave e la ditta Molino Bertolo risalente al luglio 2013.
  Il GSE non è a conoscenza di tale circostanza.
  Va evidenziato che nei casi in cui, a valle dei chiarimenti forniti in modo puntuale dalle Regioni o dalle Province interessate, sia stato espresso un parere favorevole e chiaro in ordine alla «sostanziale» legittimazione del titolare dell'impianto in quanto membro del Consorzio, titolare della concessione, il GSE ha adottato i provvedimenti conseguenti e ha riconosciuto gli incentivi.
  Ciò premesso, da quanto riferisce il GSE, la Ditta Molino Bertolo, ai fini dell'ammissione agli incentivi deve procedere ad integrare la propria istanza con la documentazione regionale succitata.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04670 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Vertek di Condove

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, evidenzio che la procedura di vendita del complesso Piombino/Lecco/Vertek aveva inizialmente previsto la presentazione delle offerte vincolanti per il 14 luglio 2014.
  Tuttavia, l'unica offerta pervenuta alla procedura (JSW) e da quest'ultima ritenuta insoddisfacente, escludeva lo stabilimento di Condove.
  Successivamente, come noto, nella procedura di vendita di Piombino si era inserito un nuovo soggetto (Cevital), la cui offerta vincolante, risultata la migliore (il contratto preliminare è stato firmato il 9 dicembre 2014), non includeva nel perimetro di acquisizione lo stabilimento di Condove.
  Recentemente, in data 10 febbraio scorso, il Commissario Straordinario, ha esposto la situazione dello stabilimento piemontese in un incontro a Torino alla presenza dell'Assessore al Lavoro Regionale, dei Sindaci di Condove, Vaie e Chiusa S. Michele, delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU aziendali.
  Con riguardo alla possibile cessione di detto stabilimento, il Commissario Straordinario ha in particolare comunicato che, nonostante lo scarso interesse dimostrato fino ad oggi dal mercato, vi sono alcuni soggetti interessati che stanno approfondendo la conoscenza del sito e delle sue potenzialità.
  Ha quindi comunicato che intende proporre agli interessati la formalizzazione di una offerta e sta valutando l'avvio di una nuova procedura di gara per il sito di Condove.
  Per quanto riguarda la gestione corrente, anche al fine di favorire il processo di cessione, il Commissario ha chiarito che sarà garantita la produzione almeno fino alla fine dell'anno e che sono in atto politiche commerciali per incrementare il livello produttivo anche in vista di una possibile salvaguardia di una maggiore occupazione rispetto a quella indicata nello stesso Programma di Cessione.
  Il sito industriale di Condove, con un'area di oltre 125.000 mq di cui oltre 50.000 coperti, può essere destinato anche ad attività aggiuntive e/o complementari alle produzioni attuali e questa potenzialità ha sollecitato interessi che, tuttavia per ora, non hanno avuto concreto riscontro.
  Sarà mia cura aggiornarvi sull'evoluzione della vicenda.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04770 Peluffo: Interventi di patrimonializzazione della società Italtel

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, occorre far presente che la società Italtel ha in corso diversi finanziamenti con il Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, due iniziative ammesse recentemente alle agevolazioni in Sicilia con i Contratti di Sviluppo.
   Tale misura, prevista dall'art. 43 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge del 6/08/2008. n. 133 è volta a favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e a prevedere specifiche priorità in favore di quelli che ricadono nei territori oggetto di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
  Risultano altresì in corso, a favore della società, altre due iniziative di innovazione tecnologica agevolate con la Legge n. 46/1982, normativa volta all'incremento della competitività del tessuto imprenditoriale nazionale. L'assegnazione dei finanziamenti è avvenuta tenendo conto anche dell'esigenza di supportare la società nella fase di ristrutturazione finanziaria.
  Ciò premesso, per quanto riguarda, infine, i criteri concernenti la concessione della garanzia pubblica e degli obblighi dei beneficiari verso lo Stato, si segnala che il DPCM è in fase di elaborazione e, pertanto, gli stessi criteri sono allo studio dei Ministeri competenti.
  Italtel avrà diritto al sostegno della società di Servizio per la Patrimonializzazione e Ristrutturazione delle imprese se in possesso dei requisiti richiesti e conformemente ai criteri e alle modalità di concessione previsti dal suddetto decreto.