CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2015
416.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (S. 1687 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1687, recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;
   rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento incidono prevalentemente su un complesso di ambiti materiali, quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordine pubblico e la sicurezza, l'ordinamento civile e penale; la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e p) della Costituzione;
   valutata favorevolmente la disposizione contenuta all'articolo 16, recante modifiche all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che – intervenendo sui criteri di destinazione degli immobili dei quali sia venuta a disporre l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – prevede che gli immobili possano essere assegnati agli enti locali, fermo restando l'obbligo di reimpiego dei proventi ricavati in attività sociali, anche per lo svolgimento di attività di natura economica;
   ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 34 del 2012 ha incidentalmente affermato che: «La restituzione alle collettività territoriali – le quali sopportano il costo più alto dell’«emergenza mafiosa» – delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta, (...), uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni ed a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità»;
   rammentato, a tale proposito, che l'articolo 48 del citato codice delle leggi antimafia prevede che le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili e le somme ricavate dal recupero dei crediti personali siano versate dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Fondo unico giustizia; che i beni aziendali siano mantenuti al patrimonio dello Stato e che i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei suddetti beni affluiscano sempre al Fondo unico giustizia; che solo i beni immobili siano invece trasferiti in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che, nel caso in cui si proceda alla vendita degli immobili per non aver provveduto gli enti territoriali alla destinazione dei beni in questione, le somme ricavate dalla vendita confluiscano ancora una volta al Fondo unico giustizia;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione:
   verifichino le Commissioni la possibilità di introdurre, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, meccanismi grazie ai quali assicurare che almeno parte dei beni e delle somme illecitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali che formano oggetto di confisca, siano trasferiti al patrimonio degli enti territoriali nei quali l'attività illecita ha avuto luogo, al fine di assicurarne il reimpiego nei territori in questione.

Pag. 85

ALLEGATO 2

Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative (S. 1818 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1818, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative;
   ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche «la durata degli organi elettivi» regionali;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE