CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2015
416.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01314 Brandolin: Riduzione dei voli operati dalla compagnia aerea Alitalia sulla tratta Trieste-Roma.
5-03609 Burtone: Ipotesi di riduzione dei collegamenti aerei da e per la Sicilia, in seguito all'accordo tra Alitalia ed Etihad.
5-04571 Covello: Riduzione di voli operati dalla compagnia aerea Alitalia tra Lamezia Terme e Milano Linate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-01314 presentato dal Deputato Brandolin e altri, n. 5-03609 del Deputato Burtone e altri, n. 5-04571 del Deputato Covello in quanto trattano di analoghe problematiche circa i collegamenti aerei.
  Al riguardo, occorre premettere che il mercato del trasporto aereo trova a livello comunitario la propria disciplina nel Regolamento n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella Comunità.
  In base a tale Regolamento, che si pone come finalità quella di governare in modo uniforme il graduale e progressivo processo di liberalizzazione del trasporto aereo attraverso la definizione di regole certe e comuni a tutti gli operatori del settore, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci.
  In altri termini, l'opportunità di istituire collegamenti aerei all'interno del territorio europeo è devoluta a logiche imprenditoriali e di mercato che si inquadrano in una dimensione concorrenziale e che, come tale, non consentono all'Amministrazione di intervenire sulle scelte operate dalle singole imprese.
  In relazione a quanto specificato, si precisa che interventi diretti dello Stato rivolti a condizionare il mercato sono vietati dalla normativa europea e darebbero luogo a procedure sanzionatorie a carico dello Stato stesso.
  Peraltro, a fronte di rotte su cui sussista un traffico consistente, anche nel caso in cui Alitalia proceda a scelte aziendali di riduzione dei servizi, altri operatori del trasporto aereo, con un piano industriale maggiormente dimensionato sul traffico a medio e corto raggio, potranno avere interesse all'espletamento del servizio.
  Per quanto riguarda, poi, aree situate in zone remote e non adeguatamente collegate con altre modalità di trasporto, la normativa comunitaria consente di prevedere oneri di servizio pubblico al fine di garantire collegamenti adeguati per la mobilità del cittadino.

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ALLEGATO 2

5-04513 Catalano: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa
5-04517 Senaldi: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-04513 del Deputato Catalano e n. 504517 del Deputato Senaldi e altri in quanto vertono su medesimo argomento.
  In premessa evidenzio che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali sono stati conferiti alle Regioni.
  Per quanto riferisce la società Trenord, il servizio Malpensa Express su Busto Arsizio prevede attualmente un numero complessivo di 130 corse con 79 fermate a Busto Arsizio.
  A partire dal cambio di orario del prossimo 26 aprile, le corse tra Milano e Malpensa verranno complessivamente incrementate, passando a 147 con un più che proporzionale aumento delle fermate complessive a Busto Arsizio, che saranno 83.
  Si evidenzia che le corse con capolinea a Cadorna resteranno complessivamente invariate, prevedendosi un incremento delle corse con capolinea a Milano Centrale.
  Circa i collegamenti tra Cadorna e Busto Arsizio, rispetto alla paventata soppressione, si prevede invece il mantenimento della fermata per il 20 per cento delle corse tra Cadorna e Aeroporto.
  Nel dettaglio:
   le corse da Cadorna verso l'aeroporto non varieranno nel numero, rimanendo complessivamente 39 (delle quali 7 per Busto Arsizio) mentre i collegamenti da Milano Centrale per l'aeroporto aumenteranno da 26 a 34 (tutti con fermata a Busto Arsizio);
   i collegamenti da Aeroporto per Cadorna resteranno 40 (dei quali 8 per Busto Arsizio), mentre tutte le 34 corse previste da Aeroporto per Milano Centrale fermeranno a Busto Arsizio.

  Si evidenzia, comunque, che nei collegamenti tra Busto Arsizio e Milano Cadorna vengono salvaguardati gli orari di punta del mattino (6.34, 7.34 e 8.34) e gli orari di rientro (17.56 e 19.56); inoltre, saranno reintrodotte numerose fermate la mattina presto e dopo le ore 21 per venire incontro alle esigenze dei turnisti di Malpensa.
  Infine, per migliorare ulteriormente l'offerta ferroviaria nei confronti dei pendolari lavoratori e studenti è prevista la realizzazione di un tavolo di monitoraggio tra i tecnici dell'assessorato regionale e i tecnici di Trenord.

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ALLEGATO 3

5-04655 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha stanziato i fondi finalizzati a garantire il collegamento, tramite unità veloci per soli passeggeri, sulla tratta Messina-Reggio Calabria, per la durata di tre anni.
  Quindi, i competenti uffici del MIT hanno indetto una gara europea, tramite pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2015.
  La gara prevede un importo di euro 7.000.000,00 annuì per tre anni: 2015-2016- 2017; il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 30 marzo e, al momento, non è ancora possibile fornire elementi di aggiornamento circa lo sviluppo e l'esito della procedura di gara stessa.
  Quanto al collegamento marittimo veloce per soli passeggeri Messina-Villa San Giovanni, questo è espletato dalla Bluferries Srl, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Concessione in capo a Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane.
  Ad oggi, i servizi veloci nello Stretto di Messina non sono oggetto del vigente Contratto di Programma – Parte Servizi tra RFI e MIT, mentre il nuovo Contratto di programma deve essere ancora oggetto di definizione tra le parti.
  Sono in corso approfondimenti per valutare la possibilità di diverse modalità di resa dei servizi che garantiscano l'efficiente mobilità dei cittadini sullo Stretto.

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ALLEGATO 4

5-04707 Bianchi: Iniziative volte alla tutela della continuità territoriale con la Sardegna, con particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie praticate ai cittadini

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che in applicazione dell'articolo 1, commi 837 e 840 della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna e pertanto sia le tariffe agevolate uniche che quelle ad articolazione libera con tetto massimo sono state determinate nel corso della Conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la stessa Regione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC.
  In relazione all'incidenza delle tasse aeroportuali sul costo del biglietto aereo per i collegamenti onerati tra gli scali di Alghero, Olbia e Cagliari e quelli di Roma e Milano, gli Onorevoli lamentano una compromissione dei benefici tariffari derivanti dall'applicazione del regime di continuità territoriale di cui al decreto ministeriale n. 63/2013 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui predetti collegamenti.
  Al riguardo, è opportuno far presente che sul prezzo finale del biglietto aereo incidono sostanzialmente due componenti:
   la tariffa vera e propria, che corrisponde al costo della tratta applicato dalla compagnia aerea ed è strettamente connessa al complesso di costi direttamente imputabili al vettore. Il relativo importo, nel caso di specie, è sottratto al libero mercato ed è predeterminato nel suo limite massimo con il citato provvedimento d'imposizione, che a sua volta recepisce le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 144 del 1999; infatti, in tale sede, vengono effettuati, tra l'altro, anche i calcoli tariffari che tengono conto di molteplici fattori quali, ad esempio, il costo ora/volo degli aeromobili prescelti, i costi del personale e quelli del carburante;
   le tasse e gli oneri aeroportuali, il cui ammontare è connesso ai costi che le società di gestione addebitano alle compagnie aeree come, ad esempio, l'uso del terminal, delle piste, dei servizi di emergenza, delle strutture di sicurezza; questi costi variano da aeroporto ad aeroporto. Le tasse connesse a tali costi sono sostenute indifferentemente dagli utenti del trasporto aereo, siano essi provenienti dalle isole o da territori particolarmente disagiati o da altre località.
  Pertanto, differenziazioni a favore di residenti in territori insulari non sono praticabili alla luce della normativa vigente.