CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2015
413.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (C. 2617 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;
   rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo prevalentemente riconducibili alla materia dell’«ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla disciplina della promozione e dello sviluppo dei servizi per la persona, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
   osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legislatore, a seguito della sospensione – disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio militare, ha configurato il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà, nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);
   rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'oggetto, l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata «ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;
   osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazionale – competenze di tipo organizzativo e programmatorio, per il relativo esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   verifichi la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo Pag. 128che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando altresì che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettera a) e c) debbano invece essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  e con la seguente osservazione:
   valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera o), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali».