CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2015
413.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera agroalimentare della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di Canapa delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge.
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
   a) alla coltivazione e alla trasformazione;
   b) alla incentivazione dell'impiego di semilavorati di canapa di produzione agricola locale;
   c) all'impiego in nuovi processi produttivi organici e completi, rispondenti alle moderne logiche di filiera;
   d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
   e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

Art. 2.
(Liceità della coltivazione).

  1. Per le varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2., è consentita la coltivazione in Italia senza necessità di autorizzazione.
  2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:
   a) la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici;
   b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, oli o carburanti alle industrie di diversi settori, compreso quello energetico.;
   c) coltivazioni destinate alla pratica agrodinamica del sovescio;
   d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria;
   e) coltivazioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati;
   f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati.

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  3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita negli impianti non superiori a 150 kW, esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate. Le regioni possono autorizzare l'utilizzo della biomassa derivante da canapa per fini energetici di cui alla presente lettera, solo in impianti già esistenti e dopo aver appurato l'impossibilità di impiego delle stesse per altri utilizzi.
  4. La superficie minima coltivata deve essere pari almeno a 1.000 (mille) metri quadrati ad eccezione di progetti di ricerca autorizzati.

Art. 3.
(Obblighi del coltivatore).

  1. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo alle aziende agricole dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  2. Le aziende agricole di cui al comma 1. sono tenute a compilare apposita comunicazione attraverso il portale SIAN in ordine alla semina della canapa.
  3. Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
   a) La data prevista della semina;
   b) Il nome della varietà di Canapa utilizzata e gli estremi dei cartellini emessi dall'ente certificatore, dei quali deve essere conservata copia per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data della semina;
   c) La quantità di seme utilizzata per ettaro e gli estremi della fattura di acquisto della semente;
   d) La superficie seminata con la localizzazione catastale (indicazione di Comune, Foglio, Particella e subalterno) e la indicazione della forma di possesso;
   e) La destinazione produttiva della coltura seminata con possibilità di modifica a sistema, attraverso denuncia di variazione, entro dieci giorni dall'eventuale cambio di destinazione produttiva.

  4. La comunicazione deve essere presentata entro due settimane dalla data della semina.
  5. Il SIAN provvede a mettere a disposizione, qualora necessario, i dati relativi alle comunicazioni di coltivazione in suo possesso, alle Regione nel cui territorio avviene la semina e alle forze dell'ordine operanti sul territorio.
  6. Il coltivatore ha l'obbligo, altresì, di conservare, nella documentazione relativa alla coltivazione della canapa, il disciplinare per il campionamento della coltura.
  7. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, AGEA procede alla implementazione del portale SIAN con la predisposizione di apposita modulistica e la messa a punto di piattaforme informatiche che permettano la condivisione delle banche dati, a tutti gli Organismi interessati alla coltivazione e ai controlli.

Art. 4.
(Controlli e sanzioni).

  1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di Pubblica Sicurezza eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
  2. AGEA stabilisce annualmente la percentuale di controlli e trasmette l'elenco delle aziende estratte a campione al Corpo forestale dello Stato.
  3. Le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle riportate nell'Allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni.Pag. 121
  4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore.
  5. Qualora all'esito del controllo, il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3. L'organo che verifica il superamento del limite stabilito per l'assegnazione del contributo alla coltivazione ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché venga attivata la procedura prevista per la revoca della certificazione comunitaria della varietà di canapa che ha superato tale limite.
  6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dal già citato decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni.
  7. Le Forze dell'ordine e i magistrati possono disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui alla normativa comunitaria, verifichino che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore all'1 per cento.

Art. 5.
(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).

  1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di Sanità, aggiorna il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, definendo in tabella i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.

Art. 6.
(Incentivi per l'impiego della Canapa nelle produzioni industriali e artigianali).

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto ad individuare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli incentivi da destinare alle imprese che impiegano canapa nei semilavorati o nei manufatti, quali pannelli isolanti o fonoassorbenti, che producono blocchi di canapa e calce o canapa e terra cruda, composti di trinciato di canapa, strutture portanti, cappotti isolanti, prodotti con l'impiego di piante non alimentari a ciclo annuale. Tali incentivi si considerano aggiuntivi rispetto ai benefici già previsti dalla legislazione vigente per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Art. 7.
(Incentivi per la realizzazione di impianti di prima trasformazione).

  1. Sono considerati operatori industriali tutte le imprese, anche agricole, che provvedono od effettuano almeno due delle seguenti operazioni:
   a) coltivazione con primo condizionamento;
   b) lavorazione,
   c) trasformazione successiva alla raccolta.

  2. Nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni possono stanziare somme per l'assegnazione di contributi in conto capitale dell'importo Pag. 122massimo di 500.000 euro ciascuno, per la realizzazione di impianti di prima trasformazione e di lavorazione per semi, paglie o estratti con caratteristiche tecniche tali da ottimizzare i processi produttivi e la qualità dei prodotti.
  3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi mediante bando su base nazionale o regionale, dando priorità alle aree del Paese non ancora interessate da impianti di trasformazione, per impianti che trasformano esclusivamente canapa coltivata in Italia, o direttamente dal primo trasformatore ovvero acquistata sulla base di contratti di coltivazione o di ritiro del materiale vegetale stipulati tra il primo trasformatore e il produttore agricolo ed esclusivamente se il progetto presentato è finalizzato all'attivazione di una filiera completa.
  4. Il vincolo all'impiego di canapa coltivata in Italia è valido per dieci anni e comunque per la maggiore durata prevista per l'impianto, salvo casi dimostrati di forza maggiore. Nel caso in cui l'impianto cessi di lavorare il prodotto italiano, il titolare dovrà rimborsare all'ente pubblico il contributo ricevuto ai sensi del presente articolo rapportato al periodo ancora da ammortizzare.
  5. La prima trasformazione della canapa, intesa come prima separazione della fibra dal canapulo e le successive lavorazioni necessarie per adattare fibra e canapulo alle esigenze delle industrie, sono considerate a tutti gli effetti lavorazioni agricole se eseguite presso l'impianto di prima trasformazione.

Art. 8.
(Incentivi per la ricerca e per lo sviluppo sperimentale industriale).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria degli agricoltori e le associazioni dei produttori di settore più rappresentative a livello nazionale, definiscono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le attività necessarie per la ricostituzione di un patrimonio genetico adeguato alle condizioni pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse filiere, nonché per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Definisce altresì le risorse da destinare ai progetti di ricerca almeno triennali da sviluppare prioritariamente secondo le linee sopracitate.
  2. Il decreto di cui al comma 1, può, a tal fine, prevedere la coltivazione di canapa da parte di Università ed Istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, istituti scolastici di ogni ordine e grado, musei etnografici dedicati o che hanno sezioni dedicate alla canapa, titolari o partner di progetti di ricerca o di sviluppo industriale ovvero di progetti di rilievo sociale approvati da Enti pubblici che prevedono la realizzazione di coltivazioni di Canapa o l'impiego di materiali da essa provenienti o l'impiego della canapa come pianta depuratrice dei terreni da sostanze inquinanti.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni emanano bandi atti a promuovere la ricerca e l'innovazione in particolare nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, artigianale, alimentare e nutraceutico, nella produzione delle bioplastiche e nella fitodepurazione, finalizzati a incentivare la coltivazione e la lavorazione della canapa nonché l'impiego di relativi materiali.
  4. I progetti presentati ai sensi del comma 1 devono espressamente tenere conto dei risultati delle sperimentazioni compiute in Italia a decorrere dal 1998 ed avere una durata almeno triennale.
  5. Lo Stato, le regioni, le Università e gli altri Istituti di ricerca pubblici o pubblico-privati, nonché i soggetti privati che hanno usufruito di contributi pubblici per lo svolgimento di ricerche, devono rendere pubblici o fornire, in caso di specifica richiesta, i risultati delle ricerche sulla coltivazione della canapa e sui suoi impieghi condotte a decorrere dal 1998. In particolare, sul sito del Ministero delle Pag. 123politiche agricole alimentari e forestali verrà allestita, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, una sezione dedicata al settore della ricerca riguardante la canapa e che conterrà gli specifici documenti, scientifici e divulgativi, liberamente consultabili.
  6. I medesimi enti di cui al comma 5, qualora le varietà oggetto di ricerca abbia fornito risultati positivi in ordine al relativo adattamento nei diversi ambienti peninsulari, presentano domanda per l'iscrizione delle stesse nel registro delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Art. 9.
(Riproduzione della semente da parte dell'agricoltore).

  1. Agli agricoltori che coltivano le varietà di canapa di cui all'articolo 1, è riconosciuto il diritto alla utilizzazione della semente autoprodotta per l'anno successivo. A tal fine gli stessi sono tenuti a dichiarare tale intenzione al momento della compilazione della comunicazione su portale SIAN.

Art. 10.
(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).

  1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.
  2. Lo Stato seleziona i progetti in merito ad utilizzi innovativi della canapa in campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.

Art. 11.
(Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

  1. Il numero 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «6) la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».

  2. L'applicazione del sequestro cautelativo da parte delle Forze dell'ordine, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle coltivazioni di canapa è ammessa esclusivamente dopo che sia stato definitivamente accertato, con i metodi di prelievo, di conservazione, di preparazione dei campioni nonché di analisi stabiliti dallo stesso Ministero, che la coltivazione ha un contenuto di principio attivo psicotropo δ-1 tetraidrocannabinolo o di THC superiore all'1 per cento.

Art. 12.
(Tutela del consumatore).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le condizioni per la concessione di un marchio utilizzabile da tutte le imprese che trasformano i prodotti della canapa nel territorio nazionale e ne autorizza la pubblicità Pag. 124modificando tutte le norme che attualmente la vietano.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, pari a 500.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.