CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. (S. 560 Palermo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del S. 560 Palermo, recante «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992», adottato dalle Commissioni di merito quale testo base per il seguito dell'esame;
   rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
   considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione;
   evidenziata l'esigenza che, in sede di applicazione della Carta europea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;
   valutata favorevolmente la disposizione contenuta all'articolo 5 che reca la clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali vigenti di maggior favore e ricordato a tale proposito che l'articolo 13 della legge n. 482 del 1999 fa salve – rispetto all'applicazione della normativa statale – le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche e che l'articolo 18 della medesima legge mantiene ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che le regioni interessate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla Carta recepiscano nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di legge in esame.