CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga. (C. 2453 Albanella).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «all'atto della corresponsione della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro medesimo, e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.»;
   b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 – Il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro medesimo e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. La consegna del prospetto paga può avvenire anche mediante posta elettronica certificata.».
1. 1. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 1, primo comma, dopo la parola: «consegnare» sono aggiunte le seguenti: «anche mediante posta elettronica certificata».
1. 2. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine della lettera con le seguenti: le parole: «, all'atto della corresponsione della retribuzione,» sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione con le seguenti: e, comunque, entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.
1. 3. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) all'articolo 1, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «L'onere della prova dell'effettiva corresponsione della retribuzione è in capo al datore di lavoro».
1. 4. Albanella.

Pag. 91

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Indennità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga).

  1. La mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, obbliga il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla quota del versamento del trattamento di fine rapporto dell'ultimo anno di prestazione dell'attività lavorativa».
1. 5. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Sospensione della prescrizione dei crediti di retribuzione per omessa o ritardata consegna del prospetto paga).

  1. L'omessa o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, determina la sospensione della prescrizione dei crediti di retribuzione maturati dal lavoratore».
1. 6. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ricorso per ingiunzione in caso di omessa consegna dei prospetti paga).

  1. In caso di omessa consegna al lavoratore del prospetto paga per le retribuzioni maturate ma non corrisposte, costituiscono prove scritte idonee ai fini della richiesta del decreto di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, l'allegazione al ricorso per ingiunzione della lettera di assunzione, dei prospetti paga e degli estratti conto previdenziali precedenti e del CUD dell'anno precedente consegnati dal datore di lavoro e di un conteggio analitico delle retribuzioni maturate vidimato da un professionista che ne attesti la regolarità sotto la sua responsabilità».
1. 7. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, primo comma, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300».
1. 8. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti.

Pag. 92

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga. (C. 2453 Albanella).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dopo le parole: fino alla fine della lettera con le seguenti: le parole: «, all'atto della corresponsione della retribuzione,» sono soppresse.
  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione con le seguenti: e, comunque, entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.
*1. 1. (Nuova formulazione). Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dopo le parole: fino alla fine della lettera con le seguenti: le parole: «, all'atto della corresponsione della retribuzione,» sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione con le seguenti: e, comunque, entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.

*1. 3. La Relatrice.