CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo e abbinate.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» (C. 2617 Governo e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;
   sottolineando, in particolare, la criticità dell'estensiva ricomprensione, nell'ambito del Terzo settore del complesso degli enti privati costituiti con «finalità civiche» oltre che «solidaristiche», come recita il comma 1 dell'articolo 1;
   sottolineando altresì le modifiche apportate all'articolo 2 e in particolare quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 in ordine alla ricomprensione, nell'ambito del Terzo settore, degli enti il cui obiettivo sia quello di realizzare «prioritariamente» la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale;
   ritenuto quindi che, complessivamente, le menzionate modifiche apportate agli articoli 1 e 2 possano comportare rischi di eccessiva indeterminatezza della qualificazione giuridica del Terzo settore e che tale indeterminatezza tanto più rilevi nell'ambito della transizione normativa da un regime fondato su requisiti oggettivi ad un regime fondato sull'apprezzamento dell'attività concretamente svolta dagli enti;
   segnalando inoltre la criticità delle modifiche apportate all'articolo 6 (già articolo 4), comma 1, lettera a), con la soppressione del requisito della misurabilità degli impatti sociali positivi costituenti obiettivo primario dell'azione dell'impresa sociale;
   ritenuto che, complessivamente, le modifiche apportate all'articolo 6 (già articolo 4) possano comportare l’ indebolimento della tenuta del criterio di delega di cui all'originario articolo 4, comma 1, lettera c) (ora articolo 6, comma 1, lettera b) concernente l'individuazione di «limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale» e prospettino, conseguentemente, rischi di impropria estensione delle misure fiscali e di sostegno;
   richiamando il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha testualmente annotato «affinché il ridisegno della disciplina dell'impresa sociale possa realizzarsi in conformità ai principi che governano il diritto antitrust, occorre che il regime delle agevolazioni previste venga adeguatamente modulato e coordinato con le disposizioni volte ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e ad una maggiore remunerazione del capitale investito» e ciò allo scopo di «evitare di conferire vantaggi competitivi ingiustificati in capo a tali categorie di imprese»;
   segnalando, in relazione alla modifica introdotta all'articolo 6, comma 1, lettera b), che presso la X Commissione è in fase avanzata l'esame dei progetti di legge concernenti la disciplina e la promozione del commercio equo e solidale volti a rispondere Pag. 80a un'esigenza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo in termini economici;
   sottolineando che l'articolo 7, «Vigilanza, monitoraggio e controllo» comma 1, assegna le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione per quanto di competenza con i Ministeri interessati, al fine di garantire una corretta e uniforme osservanza della disciplina legislativa;
   richiamato infine quanto previsto dall'articolo 9 «Misure fiscali e di sostegno economico», ed in particolare dal comma 1), lettera e), inerente la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo Settore;
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un maggiore dettaglio nella definizione del concetto di «finalità civiche» introdotto all'articolo 1, comma 1, nonché del dettato della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, allo scopo di assicurare una più puntuale qualificazione giuridica del sistema degli enti da ricomprendere nella perimetrazione del Terzo settore;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la soppressione, operata all'articolo 6, comma 1, lettera a), del concetto di «misurabilità» degli impatti sociali positivi – anche in raccordo con le previsioni di cui all'articolo 7 – poiché tale «misurabilità» risulta strutturalmente connessa alla definizione dei «limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), con le disposizioni relative al riordino del settore del commercio equo e solidale in corso di esame presso la X Commissione;
   d) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 7, comma 1), l'opportunità di prevedere una più puntuale definizione del rapporto di collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Ministeri di settore per competenza interessati al fine di meglio corrispondere alla finalità di promozione del Terzo settore, ed in particolare con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene il Registro delle imprese;
   e) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, comma 1), lettera e), l'opportunità che la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati avvenga anche tenendo conto delle differenti attività civiche e solidaristiche ricomprese nel Terzo Settore.