CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04022 Mannino: Sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nella regione siciliana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Oggetto: Regione Siciliana – Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Mannino, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede notizie in merito all'applicazione, nella Regione Sicilia, a Statuto speciale, dell'articolo 146, commi 5 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e su come l'Amministrazione dei beni culturali intende procedere al controllo delle relazioni bimestrali che la Regione Siciliana invia in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 673 del 1975, articolo 1.
  A tale proposito vorrei segnalare all'onorevole interrogante che il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, citato nell'interrogazione, non apporta sostanziali modifiche all'articolo 146 del Codice, se non con riguardo all'eliminazione (comma 9) della fase della convocazione della Conferenza di servizi che viene effettuata laddove il soprintendente non avesse reso il parere nel termine di 45 giorni.
  Invero nell'interrogazione viene rilevato che la disposizione introdotta dall'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014 porterebbe la regione Sicilia ad adottare una determinazione conclusiva sulla domanda di autorizzazione presentata, senza una verifica da parte di un soggetto terzo.
  Questa osservazione, invero corretta, trova tuttavia fondamento a prescindere dalla predetta recente norma, dato che le soprintendenze siciliane dipendono funzionalmente dalla stessa Amministrazione regionale fin dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica 673 del 1975 e la regione Sicilia ha sempre provveduto a rilasciare autonomamente le autorizzazioni paesaggistiche, anche in vigenza della precedente stesura dell'articolo 146 del Codice.
  Relativamente, infine, alla necessità – rilevata dagli interroganti – di porre un più attento esame delle comunicazioni bimestrali che la predetta regione è tenuta a trasmettere per conoscenza a questo Ministero – come previsto dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica 673, si evidenzia che questa Amministrazione non può naturalmente intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate dal predetto Ente, stante l'autonomia della regione Siciliana in materia di beni culturali e tutela del paesaggio ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 673 del 1975. Sarà comunque cura di questa Amministrazione, fermo restando il puntuale rispetto dell'autonomia costituzionalmente presidiata della regione Sicilia, segnalare all'Amministrazione della regione stessa, in spirito di leale cooperazione istituzionale, quanto richiamato dagli onorevoli interroganti circa le prescritte comunicazioni bimestrali.

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ALLEGATO 2

5-04249 Tino Iannuzzi: Sulle scuole e borse di specializzazione relative alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Salerno per l'anno accademico 2014-2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle iniziative che il MIUR intende assumere affinché alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno venga assegnato un numero più elevato e adeguato di scuole e di borse di specializzazione per l'anno accademico 2014-2015.
  Al riguardo, si ricorda che l'accreditamento delle singole strutture delle scuole di specializzazione è disposto con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica, organismo competente in materia che, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, è tenuto ad esaminare gli standard e i requisiti delle proposte di istituzione di nuove scuole di specializzazione.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede successivamente, con suo apposito decreto, ad assegnare borse di studio, ovvero contratti di formazione medico specialista, alle scuole di specializzazione che risultano accreditate ai sensi del citato articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole.
  Ciò posto, si rappresenta che l'Ateneo salernitano ha avanzato, fin dall'anno accademico 2012/2013, diverse richieste per l'istituzione di nuove scuole di specializzazione mediche.
  Per il prossimo anno accademico 2014/2015, il Ministero provvederà, quindi, ad assegnare i contratti di formazione medico specialistica anche alle scuole dell'Ateneo in discorso che, tra le altre, risulteranno già accreditate.
  L'assegnazione di tali contratti avverrà, oltre che in attuazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 – ovvero tenendo conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole – anche sulla base dei criteri che saranno definiti nel prossimo decreto con il quale sarà bandito il concorso nazionale per l'anno accademico 2014/2015.
  Più precisamente, nell'anno 2013/2014 si è tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni.
  La citata assegnazione di contratti alle scuole salernitane già accreditate dipenderà, inoltre, dal numero globale di contratti da ripartire tra le singole scuole di specializzazione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrà a disposizione a seguito dell'individuazione dello stesso, di concerto con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, e che sarà definito prima dell'emanazione del prossimo bando di concorso.
  Si segnala, tra l'altro, che, con il decreto ministeriale 8 agosto 2014, n. 612, sono state rese autonome (attribuendo 2 contratti di formazione medica specialistica Pag. 63ciascuna) le scuole di specializzazione in chirurgia generale e medicina interna, che nell'anno accademico precedente erano aggregate a scuole di altri atenei, e sono state attivate per la prima volta la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare (attribuendo due contratti), e in igiene e medicina preventiva, quest'ultima in aggregazione con la Seconda Università degli studi di Napoli e con l'Ateneo del Molise.
  Si precisa, infine, che l'Osservatorio nazionale della formazione medico specialistica, nella seduta del 3 dicembre 2013, con riferimento alle proposte di istituzione di nuove scuole avanzate dall'Ateneo salernitano e non ancora esaminate, aveva espresso parere negativo per le scuole di allergologia e immunologia clinica, malattie dell'apparato respiratorio, anatomia patologica, genetica medica e medicina d'emergenza-urgenza, per l'assenza di un'apposita struttura di riferimento e per la carenza di docenti nei settori scientifico disciplinari obbligatori; per la scuola di geriatria, per l'assenza di un'apposita struttura di riferimento e per la scuola di endocrinologia e malattie del ricambio, la cui struttura di riferimento non risultava diretta da docenti universitari.

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ALLEGATO 3

5-04273 Ghizzoni: Sulle chiamate dirette dall'estero per posti di ricercatore universitario a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione ha ad oggetto l'esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) dal cofinanziamento ministeriale per le chiamate dirette dall'estero che l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 700 dell'8 agosto 2013 destina alle chiamate dei soli professori universitari.
  Occorre premettere che la descritta esclusione deriva dall'esigenza di circoscrivere le stesse chiamate dirette entro i limiti della dotazione finanziaria totale destinata a posizioni di carriera stabili, quali sono appunto quelle dei docenti.
  Posto ciò, si fa presente che comunque, analogamente, sono state individuate altre forme di incentivazione da destinare alla chiamata dei ricercatori in argomento.
  Il citato decreto ministeriale n. 700 dell'8 agosto 2013 prevede all'articolo 6 il finanziamento di 5 milioni di euro (pari ai due dodicesimi dell'anno di riferimento) da destinare, in termini di punto organico attribuiti agli atenei e nei limiti assunzionali per l'anno 2013, all'incentivazione alla chiamata dei ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
  Lo stesso articolo rende consolidabile il finanziamento disponendone l'integrazione a decorrere dal 2014 per la quota relativa ai restanti dieci dodicesimi per un importo di 23.447.497 euro. Ciò ha trovato conferma nell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 895 del 4 novembre 2014 relativo alla ripartizione del FFO per l'anno 2014.
  Con il successivo decreto ministeriale n. 827 del 15 ottobre 2013, relativo alla programmazione 2013-2015, sono stati disposti specifici interventi per la promozione dell'integrazione territoriale, anche al fine di incrementare la rilevanza internazionale della ricerca e della formazione, sull'obiettivo «reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero». Infatti, per incentivare la procedura di reclutamento del personale accademico nonché incrementare le assunzioni di docenti che provengono da ruoli o percorsi di ricerca esterni alla sede di chiamata, sono stati individuati due specifici indicatori: il numero dei ricercatori reclutati vincitori del Programma giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini» e il numero dei docenti (inclusi i ricercatori di tipologia b) reclutati vincitori di progetti finanziati dall'Unione Europea ai sensi del decreto ministeriale n. 276 del 2011.
  Con i bandi annuali del Programma Giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini» sono stati destinati per singolo bando 24 posti di ricercatore tipo b) e, qualora il vincitore ottenga l'abilitazione e sia chiamato in qualità di professore associato, vengono resi consolidabili i punti organico e le relative risorse finanziarie a copertura degli oneri stipendiali della figura del ricercatore e, quindi, l'ateneo deve stanziare solo il differenziale in termini di costo e di punti organico.
  Nell'ambito dei progetti di rilevanza nazionale ed internazionale che consentono la chiamata di ricercatori di tipo b) si sta rivedendo la tipologia di progetti di ricerca attualmente previsti dal decreto ministeriale del 1o luglio 2011 sull'identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240.Pag. 65
  Infine, con i commi 347 e 348 della legge di stabilità per il 2015 è stato stabilito che, per gli anni dal 2015 al 2017, il numero dei ricercatori da reclutare ai sensi della lettera b) comma 3 del citato articolo 24 non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo nei limiti delle risorse disponibili. A tal fine, la norma individua apposite risorse finanziarie per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.