CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05128 Barbanti: Interrogatorio del Presidente della CONSOB presso la Procura della Repubblica di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti pone quesiti in ordine a presunte irregolarità su alcune nomine all'interno della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
  Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che i fatti rappresentati nel documento parlamentare attengono allo svolgimento di un'indagine penale ancora in corso.
  Tale svolgimento è coperto da segreto istruttorio ed è gestito in ogni sua fase, secondo il codice di procedura penale, dalla Magistratura requirente, la quale è l'Autorità competente a fornire informazioni sulla questione, ove lo ritenga compatibile con le attività in corso.
  La Consob ha precisato, infine, che il Presidente ha in più occasioni pubblicamente auspicato una rapida e positiva conclusione del procedimento in corso, relativo ad alcune scelte in tema di personale, ribadendo che ogni delibera in Consob viene adottata collegialmente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni.

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ALLEGATO 2

5-05129 Sberna: Problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.
5-05131 Paglia: Problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.
5-05132 Causi: Problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la sentenza n. 37/2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.
  L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane – al presidio del maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del made in Italy, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate – all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.
  L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dagli Onorevoli Interroganti, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'Istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. tributaria civile sentenze n. 220/2014, n. 17044/2013, n. 18515/2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà. Ciò risponde, peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, Pag. 53di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa.
  Non si intravedono, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emessi. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.
  Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.
  In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza contenuta nell'interrogazione dell'onorevole Sberna, si rappresenta che sulla base delle disposizioni in materia di trasparenza, sul sito istituzionale delle agenzie sono pubblicati i nominativi e curriculum di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali.

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ALLEGATO 3

5-05130 Villarosa: Iniziative a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi i decreti ministeriali con i quali era stata disposta l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Villarosa ed altri pongono quesiti in ordine al commissariamento della Banca Popolare di Spoleto, con particolare riferimento alla recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato «ha dichiarato illegittimi i decreti... emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze... con i quali era stato disposto lo scioglimento degli Organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto e la contestuale sottoposizione dell'istituto alla procedura di amministrazione straordinaria».
  Al riguardo, si fa presente che presso codesta Commissione in data 19 marzo 2015 è stata svolta analoga interrogazione della quale si richiamano gli elementi forniti.
  Per quanto riguarda, poi, la presunta illegittimità del «commissariamento» in quanto firmato dal «vicedirettore generale» della Banca d'Italia, l'istituto di vigilanza ha precisato che la Proposta di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo è stata firmata dal Governatore, mentre il provvedimento di nomina dei Commissari è stato firmato dal Vice Direttore generale, in attuazione di una decisione collegiale del Direttorio e in linea con quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto della stessa Banca d'Italia, all'epoca vigente.
  Lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza richiamata dagli interroganti, ha accolto la tesi prospettata sul punto dalla Banca d'Italia, riscontrando la legittimità della procedura seguita e la correttezza della normativa applicata, nel rilevare che l'atto di nomina degli Organi straordinari, sottoscritto dal Vice Direttore generale, «costituisce solo la formalizzazione esterna di un provvedimento già assunto dal Direttorio».