CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2015
408.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega recepimento direttive appalti e concessioni (S. 1678 Governo).

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
   ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);
   rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell’«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;
   ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);
   auspicato, infine, che l'esercizio della delega in oggetto rappresenti l'occasione per chiarire – tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e alla luce del principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera d) – i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, nell'ambito della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni speciali e delle province autonome ai fini Pag. 105della individuazione e della localizzazione delle suddette opere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, provveda la Commissione ad inserire nel disegno di legge un apposito principio e criterio direttivo di delega che disciplini le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, recante la previsione che nelle disposizioni adottate in base alla citata norma costituzionale figuri l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in questione, eventualmente integrando l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 con la previsione che l'esercizio della delega debba avvenire anche nel rispetto della procedura di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012;
   2) verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.

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ALLEGATO 2

Modifiche Statuto regione Friuli-Venezia Giulia (S. 1289 d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge costituzionale S. 1289 d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, recante «Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare», adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1a Commissione del Senato;
   ricordato, a tale proposito, che l'articolo 4, primo comma, capoverso 1-bis, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà esclusiva», in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;
   osservato che l'articolo 9 dispone la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale «a decorrere dalla data stabilita con legge regionale»;
   rammentato, a tale ultimo proposito, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2003, ha stabilito – in relazione ad una disposizione della regione Sardegna volta ad anticipare la scadenza del mandato elettorale di organi elettivi locali – che, alla luce del limite dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (contenuto anche all'articolo 4, primo comma, dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia prima richiamato), l'esercizio della competenza legislativa primaria di tale Regione soggiace anche al principio «per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile da parte della Regione nei casi concreti», essendovi «un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   verifichi la Commissione l'opportunità di modificare la norma transitoria contenuta all'articolo 9 allo scopo di prevedere che gli organi delle province in carica giungano alla naturale scadenza del loro mandato;
  e con la seguente osservazione:
   valuti altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel testo del disegno di legge una disposizione volta ad armonizzare i contenuti dell'articolo 2 dello Statuto con le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame, tenuto conto che la suddetta disposizione, nell'individuare i territori ricompresi nella Regione, si riferisce ai «territori delle attuali province di Gorizia e di Udine (...)».